Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 172/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_172/2008 {T 0/2}

Sentenza del 30 aprile 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
C._________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 25 gennaio 2008.

Visto:
il ricorso del 27 febbraio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 25 gennaio
2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
la comunicazione, rimasta senza seguito, del 28 febbraio 2008, con la quale il
Tribunale federale ha reso attento C._________ sul fatto che l'atto da lui
inoltrato non sembrava soddisfare le condizioni formali di ricevibilità (art.
42 cpv. 1 LTF) e che lo stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di
ricorso,
il decreto presidenziale del 28 marzo 2008, con il quale questa Corte ha
assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 10 aprile 2008, per
versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il
ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio
impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile
conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in tali circostanze può essere lasciato insoluto il tema di sapere se
l'atto ricorsuale debba pure essere dichiarato irricevibile per difetto dei
requisiti formali,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non
si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 aprile 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti