Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 167/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_167/2008

Sentenza dell'11 marzo 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Carlo Paris,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 24 gennaio 2008.

Fatti:

A.
In data 7 settembre 2005 B.________, nata nel 1965, di formazione grafica, dopo
aver lavorato da ultimo quale cameriera fino al 31 luglio 2003, ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando una sindrome miofasciale
cronica neuropatica con ernia discale cervicale, una sindrome depressiva
reattiva e un herpes simplex.

Mediante decisione dell'11 dicembre 2006, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI)
- dopo aver fatto esperire una perizia pluridisciplinare (reumatologica,
neurologica e pischiatrica) a cura del Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (SAM) che ha ritenuto l'interessata pienamente
abile al lavoro sia nella professione di cameriera e grafica sia in altre
attività - ha respinto la domanda di prestazioni. Pur riconoscendole un periodo
di incapacità lavorativa da agosto a ottobre 2003 e da settembre 2005 a marzo
2006, l'amministrazione ha considerato non soddisfatto il presupposto di
inabilità lavorativa duratura per almeno un anno consecutivo.

B.
Patrocinata dall'avv. S.________, l'assicurata si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione amministrativa e la concessione di provvedimenti
di integrazione professionale; in subordine ha postulato l'assegnazione di una
rendita intera AI. In via ancor più subordinata, ha infine domandato
l'annullamento della decisione 11 dicembre 2006 e il rinvio degli atti
all'amministrazione per complemento istruttorio e approfondimento degli aspetti
psichiatrici, reumatologici e neurologici.

Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, statuendo per giudice
unico, ha respinto il ricorso e posto l'interessata al beneficio
dell'assistenza giudiziaria (giudizio 24 gennaio 2008).

C.
Assistita dall'avv. Carlo Paris, B.________ ha presentato al Tribunale federale
un ricorso in materia di diritto pubblico. Ribadendo le richieste di primo
grado, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'Ufficio AI ne propone la reiezione,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui
tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in
fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di
uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale ha
correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il
riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI
[nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in
relazione con gli art. 7 e 8 LPGA) come pure i principi sviluppati dalla
giurisprudenza per l'esame del carattere eventualmente invalidante di affezioni
alla salute psichica, segnatamente in caso di disturbo da dolore somatoforme
(DTF 130 V 352; cfr. pure DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 pag. 70 seg.; 131 V 49). A
tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza
tuttavia rammentare che non sono in ogni caso considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità, le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà, atteso che la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr.
pure DTF 127 V 294 consid. 4c in fine pag. 298).

3.
Oggetto della lite è sapere se B.________ ha diritto a una rendita (intera)
d'invalidità o comunque a provvedimenti di integrazione professionale.

4.
4.1 L'istanza giudiziaria cantonale ha sostanzialmente fondato la propria
pronuncia sulle risultanze della perizia pluridisciplinare 24 luglio 2006 del
SAM e sui successivi pareri dei vari medici specialisti che hanno valutato lo
status valetudinario della ricorrente.

4.2 Quest'ultima contesta la perizia del SAM e osserva che la stessa sarebbe
lacunosa e contraddittoria perché, da un lato, non avrebbe tenuto conto
dell'incapacità lavorativa attestata dal profilo neurologico dal dott.
O.________ e, dall'altro, perché avrebbe ignorato le conseguenze invalidanti
della sindrome da dolore somatoforme, che era stata accertata dallo psichiatra
curante dott. C.________ e confermata dal dott. A.________ della Clinica
X.________, ma che per contro era stata trascurata dal Servizio cantonale di
psichiatria e di psicologia medica chiamato a valutare lo status psichico per
conto del SAM.

5.
5.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso
in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in
cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermità
congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di
un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si
fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che
possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v.
consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Lo stesso vale quindi anche per
la valutazione medica sulle risorse psichiche residue di una persona
assicurata.

Per contro, si è in presenza di una questione giuridica se il giudizio
sull'esigibilità di attività lavorative si fonda sull'esperienza generale della
vita. Ciò è il caso per le conclusioni medico-empiriche come ad esempio per la
presunzione che una sindrome somatoforme da dolore persistente o uno stato
sindromale comparabile di origine non chiara possano essere superati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (DTF 131 V 49 con riferimenti).

5.2 Per quanto concerne l'accertamento del primo giudice in merito alla
capacità lavorativa in ambito neurologico, va ricordato che un tale
accertamento può essere ritenuto manifestamente inesatto solo nella misura in
cui l'istanza inferiore dovesse essere incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art.
9 Cost. (cfr. DTF 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398).
5.2.1 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la
situazione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132
III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in
particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice
incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un
un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento
di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure
se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa
o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
5.2.2 Orbene, il fatto che la Corte cantonale abbia ritenuto la ricorrente
pienamente abile al lavoro sia nella sua precedente attività di cameriera e
grafica che in ogni altra attività sostitutiva e confacente al suo stato di
salute, seppur opinabile, non può propriamente dirsi frutto di un accertamento
arbitrario e, in quanto tale, vincola il Tribunale federale. Tale accertamento,
fondato sulla conclusione dei responsabili del SAM, non appare manifestamente
inesatto neppure alla luce della valutazione specialistica del dott.
O.________. Se è infatti da un lato vero che detto medico sembra avere
confermato, dal profilo neurologico, una parziale incapacità lavorativa per
l'attività di cameriera e di grafica nella presa di posizione del 22 ottobre
2007 all'indirizzo del Tribunale cantonale, dall'altro non può passare
inosservato il fatto che lo stesso specialista abbia posto tale valutazione
dopo avere constatato che i disturbi erano soprattutto soggettivi con una
minima limitazione funzionale del rachide cervicale, che la valutazione del 20%
era soprattutto "pratica, legata a persistenza di dolori a livello cervicale",
che la paziente dal punto di vista strettamente neurologico non presentava dei
deficit e che pertanto un'incapacità neurologica non era quantificabile. Sulla
base di queste osservazioni, i responsabili del SAM e il Tribunale cantonale,
potevano, senza arbitrio, concludere per una piena capacità lavorativa
dell'assicurata.

5.3 Anche riguardo all'aspetto psichiatrico, il giudizio cantonale non è
censurabile. Dopo un'accurata istruttoria, nel corso della quale ha dato modo
ai vari specialisti di confrontarsi in dettaglio con le opposte valutazioni,
l'istanza precedente ha correttamente osservato che anche volendo ammettere
l'esistenza di una sindrome somatoforme dolorosa, farebbero comunque difetto i
criteri posti dalla giurisprudenza per eccezionalmente ritenere (quantomeno
fino alla data della decisione amministrativa in lite che delimita
temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF
132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) insormontabili
gli effetti di tale disturbo e per eccezionalmente riconoscere a quest'ultimo
carattere invalidante (cfr. sentenza I 1093/06 del 3 dicembre 2007, consid. 3.2
e 5.3 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 702/03 del 28
maggio 2004 con riferimenti).
5.3.1 Preliminarmente si osserva che il fatto che la dott.ssa M.________, del
Servizio Y.________ di psichiatria e di psicologia medica, non abbia
personalmente visitato la paziente ma si sia fondata, per rispondere alle
domande del Tribunale cantonale, sulle osservazioni (scritte) rese all'epoca
dalla dott.ssa R.________ - e ora non più alle dipendenze di detto Servizio -
non inficia il contenuto delle sue valutazioni. Questa Corte ha infatti già
avuto modo a più riprese di riconoscere pieno valore probatorio a un parere
fondato sugli atti ("Aktengutachten") se questo si limita - come in concreto -
essenzialmente a valutare una fattispecie medica già accertata (cfr. RSAS 2008
pag. 393 [I 1094/06], consid. 3.1.1 in fine con riferimenti).
5.3.2 Per il resto, l'accertamento del primo giudice secondo cui la ricorrente
non avrebbe presentato (quantomeno nel periodo soggetto al presente esame
giudiziario) una comorbidità psichiatrica importante quanto a gravità, acutezza
e durata, trova conferma nel fatto che gli atti non mettono in evidenza una
patologia psichiatrica maggiore e anzi riferiscono di una reazione depressiva
in fase di remissione (cfr. ad esempio il rapporto 2 febbraio 2007 del curante,
dott. C.________). Quanto agli altri criteri elaborati dalla prassi in materia
per stabilire se l'assicurato sia in grado di fornire lo sforzo ragionevolmente
esigibile per sormontare gli effetti della sua sintomatologia dolorosa, il
primo giudice ne ha, senza arbitrio, negato la necessaria intensità e costanza.
Così, pur avendo ammesso l'esistenza di affezioni corporali croniche
(cervicotoraco-brachialgia a sinistra, ernia discale a livello Th2/Th3,
lombalgie di tipo recideivante su alterazione degenerativa iniziale a livello
L4/L5), egli ha negato, in maniera certamente sostenibile, la presenza degli
altri fattori determinanti. A sostegno della tesi che l'assicurata non avrebbe
subito un ritiro totale dalla vita sociale basti rilevare che, per quanto
attestato dal suo curante, la ricorrente, ancora nel febbraio 2007, andava
regolarmente 4-5 volte alla settimana in palestra a fare fitness. La Corte
cantonale poteva pertanto, senza arbitrio, concludere che un'eventuale
interruzione dei contatti sociali non era da intendersi in senso patologico
bensì fosse piuttosto riconducibile all'uscita dal mondo lavorativo. Lo stesso
dicasi per l'assenza di uno stato psichico consolidato e per l'impossibilità di
un'evoluzione sul piano terapeutico. La remissione della reazione depressiva,
da un lato, e il beneficio - riconosciuto dall'interessata stessa in occasione
della visita peritale 30 maggio 2006 della dott.ssa R.________ - tratto dal
trattamento farmacologico, dall'altro, potevano legittimamente indurre il primo
giudice a ritenere un'evoluzione positiva sul piano terapeutico e a negare la
presenza di uno stato psichico consolidato, rispettivamente di un insuccesso
dei trattamenti intrapresi conformemente alle regole dell'arte. Del resto, a
conferma di questa valutazione, anche il dott. C.________ ha riconosciuto che
un'adeguata cura specialistica contribuirebbe a stabilizzare la situazione
della paziente in modo tale da consentirle di riprendere una attività
lavorativa in modo quasi completo.

6.
In esito alle suesposte considerazioni, potendo - senza necessità di procedere
ad ulteriori accertamenti - in definitiva ritenere la ricorrente pienamente
abile al lavoro sia nella sua precedente professione, sia in attività adeguate,
il giudizio impugnato merita di essere confermato e il ricorso respinto in
quanto infondato. Ne segue che alla ricorrente non può essere riconosciuto né
il diritto a provvedimenti integrativi né quello a una rendita.

7.
Considerato che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di possibilità di esito
favorevole, deve essere respinta anche la domanda di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio (art. 64 LTF). Alla ricorrente, soccombente, andrebbero
perciò addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Tuttavia,
viste le circostanze particolari, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tali
spese (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 11 marzo 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti