Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 118/2008
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_118/2008

Sentenza del 4 giugno 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
L.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'8 gennaio 2008.

Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 5 febbraio 2008 (timbro postale)
contro il giudizio 8 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino,

considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro
contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe
dare seguito alle richieste ricorsuali,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola
il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
che di massima il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente
motivate,
che per l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina inoltre la
violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e
motivato tale censura,
che il campo di applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente
sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 IV 286
consid. 1.4 pag. 287),
che per essere ricevibile, l'allegato ricorsuale deve pertanto indicare
chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (v. DTF 133 III 393 consid. 6 pag.
397),
che l'atto ricorsuale non indica adeguatamente in quale misura l'accertamento
dei fatti da parte dell'istanza precedente (art. 97 cpv. 1 LTF) e le
considerazioni giuridiche su di esso fondate sarebbero contrarie al diritto,
che in particolare il ricorrente non spiega in quale misura il giudizio
impugnato violerebbe la sua libertà economica,
che in tali circostanze l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale
nel caso in rassegna disattende manifestamente le esigenze di motivazione poste
dalla legge,
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si
può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF,
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art.
66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 4 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti