Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1033/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_1033/2008, 9C_1038/2008

Sentenza del 15 gennaio 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Parti
9C_1033/2008
D.________, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente,

e

9C_1038/2008
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

D.________, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
opponente.

Oggetto
9C_1033/2008
Assicurazione per l'invalidità,

9C_1038/2008
Assicurazione per l'invalidità,

ricorsi contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 10 novembre 2008.

Fatti:

A.
D.________, nato nel 1955, di professione piastrellista, a seguito di un
infortunio occorsogli nel 1999, ha beneficiato di una rendita intera di
invalidità dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2001 e di una mezza rendita dal 1°
giugno 2001 al 31 marzo 2002 (decisioni del 12 settembre 2002, cresciute
incontestate in giudicato).

Dopo avere presentato una nuova domanda il 30 agosto 2004, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino (UAI) gli ha assegnato un quarto di rendita dal 1° novembre 2003
al 31 gennaio 2004, una rendita intera dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2005 e
tre quarti di rendita a partire dal 1° aprile 2005 (decisione del 14 novembre
2005, anch'essa cresciuta incontestata in giudicato). Preso atto dei dolori al
ginocchio destro in presenza di condropatia rotulea e degenerazione meniscale,
di una sindrome lombovertebrale cronica recidivante su turbe statiche e
degenerative nonché di una periartropatia della spalla destra su turbe
degenerative e rottura parziale del tendine del muscolo sottoscapolare,
l'amministrazione ha infatti ritenuto l'assicurato totalmente inabile al lavoro
dal mese di ottobre 2003 nella sua professione abituale di piastrellista e in
altre attività pesanti, ma abile nella misura del 50% da inizio gennaio 2005 in
attività che non richiedessero il sollevamento di pesi oltre i 10 kg, il
mantenimento di una posizione fissa eretta e/o seduta, l'esecuzione di lavori
in posizione inginocchiata, lo spostamento su lunghi tragitti o su terreni
accidentati, la salita e la discesa frequenti di scale, il lavoro su scale a
pioli e il lavoro frequente con le braccia sopra l'orizzontale. Tale
valutazione si fondava essenzialmente sul parere reso il 15 febbraio 2005 dal
dott. A.________, specialista in medicina interna, del servizio medico
regionale dell'AI (SMR) dopo lettura degli atti e dei rapporti dei medici
curanti. Per il resto, l'assegnazione dei tre quarti di rendita, per un grado
d'invalidità del 60%, era stato calcolato sulla base di un reddito da valido di
fr. 53'950.- e un reddito base da invalido di fr. 52'919.-, ridotto del 19%,
rispettivamente del 50%, per tenere conto delle particolarità personali del
caso e della ridotta capacità lavorativa residua.

In seguito alla procedura di revisione avviata nel maggio 2006, l'UAI ha
soppresso la rendita spettante all'assicurato, ritenendo intervenuto, a partire
dal mese di giugno 2006, un miglioramento dello stato di salute e della
capacità lavorativa dell'interessato che veniva quantificata al 75% in attività
confacenti al suo stato di salute e che portava a ritenere un tasso
d'invalidità del 36% calcolato sulla base di un reddito da valido di fr.
54'490.- e un reddito da invalido di fr. 35'132.- (decisione del 5 luglio
2007). Tale valutazione si fondava essenzialmente sul parere del dott.
B.________, specialista in medicina interna e reumatologia, poi condiviso dal
dott. A.________ del SMR. Già in data 17 giugno 2005 il dott. B.________,
rivolgendosi al curante dell'assicurato, dott. S.________, medico generalista,
dopo avere posto la diagnosi di probabile disturbo di percezione ed
elaborazione del dolore, periartropatia omeroscapolare tendinotica ddp, dolori
aspecifici alle mani, sindrome cervico- e lombospondilogena cronica nonché di
sindrome femoropatellare cronica, era giunto a tale conclusione. Tale
valutazione era quindi stata confermata nel suo rapporto del 12 giugno 2006
all'indirizzo dell'UAI, in cui, dopo avere giudicato stazionario lo stato di
salute e avere rinviato al suo precedente referto del 17 giugno 2005, lo
specialista aveva precisato che l'assicurato doveva essere ritenuto in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo del 25%,
un'attività leggera o mediamente pesante, che permettesse di variare le
posizioni, nella quale non si dovesse rimanere a lungo in ginocchio, che
evitasse movimenti ripetitivi di flessione/estensione delle ginocchia e
movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco come pure
movimenti ripetitivi con le spalle particolarmente sopra l'orizzontale e che
permettesse il rispetto delle regole di ergonomia della schiena.

B.
Patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, D.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico,
ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la decisione del 5 luglio 2007 e
riconosciuto il diritto a un quarto di rendita a partire dal 1° settembre 2007
(pronuncia del 10 novembre 2008). Così, dopo avere rilevato un miglioramento
dello stato di salute rispetto alla decisione amministrativa del 14 novembre
2005 e avere ritenuto l'assicurato abile al lavoro nella misura del 75% in
attività adeguata, la Corte cantonale, constatato un reddito da valido di fr.
54'490.- (anno di riferimento: 2005) e un reddito da invalido di fr. 31'407.-
(ottenuto dopo riduzione del 10.48% dal reddito base [fr. 57'751.08] per tenere
conto della differenza salariale esistente tra il guadagno da valido e la media
nazionale conseguibile nel settore delle costruzioni, del 19% per tenere conto
delle particolarità personali e professionali del caso e del 25% in ragione
della ridotta capacità lavorativa), ha accertato un grado di invalidità del
42%.

C.
Sia l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. Sciuchetti, sia l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno presentato ricorso al
Tribunale federale. Contestando la deduzione del 10.48% dal reddito base da
invalido operata dal primo giudice, che l'autorità di vigilanza ritiene
ammissibile solo per la parte (0.48%) eccedente la soglia del 10%, l'UFAS
chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione del
5 luglio 2007 poiché l'assicurato presenterebbe un grado di invalidità del 36%.
Per parte sua, quest'ultimo contesta la sussistenza dei presupposti per una
revisione e domanda l'annullamento del giudizio cantonale.

Chiamati ad esprimersi sul ricorso dell'UFAS, l'UAI ne ha postulato
l'accoglimento, mentre l'assicurato ne chiede la reiezione. In relazione al
ricorso dell'assicurato, l'UAI ne propone la reiezione, mentre l'UFAS ha
rinunciato a determinarsi.

D.
Con decreto del 17 febbraio 2009 è stata accolta la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo formulata dall'UFAS.

Diritto:

1.
I ricorsi di D.________ e dell'UFAS concernono fatti di ugual natura e pongono
gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la congiunzione
delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (DTF 128 V 124 consid. 1 pag.
126 e riferimenti).

2.
Oggetto del contendere è la pronuncia che ha assegnato, in via di revisione, un
quarto di rendita d'invalidità a partire dal 1° settembre 2007, vale a dire a
partire dal primo giorno del secondo mese che è seguito alla notifica del
provvedimento del 5 luglio 2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). In sostanza,
mentre l'UFAS chiede la conferma della decisione amministrativa in lite, che ha
soppresso, in via di revisione, la prestazione (tre quarti di rendita)
riconosciuta con la decisione del 14 novembre 2005, l'assicurato domanda che la
stessa continui ad essergli erogata poiché la situazione materiale non avrebbe
subito modifiche.

3.
3.1 Interposti da un'autorità legittimata al ricorso in virtù di un'altra legge
federale (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF in relazione con gli art. 201 OAVS e 89
OAI), rispettivamente da una persona che ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore, che è particolarmente toccata dalla decisione impugnata
e che ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), i ricorsi, diretti contro una decisione finale
(art. 90 LTF) pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a
LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF),
sono di massima ricevibili essendo stati depositati entro il termine (art. 100
cpv. 1 LTF) e nella forma (art. 42 LTF) di legge senza che si realizzi
un'eccezione ai sensi dall'art. 83 LTF.

3.2 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da
questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e
l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione
applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007), il metodo
ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità
di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del
medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158), nonché i
presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una
modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis OAI).

A tale esposizione può sostanzialmente essere fatto riferimento e prestata
adesione, non senza tuttavia ribadire che una revisione può essere adottata
quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica)
rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera
considerevole, non per contro già in caso di diverso apprezzamento di una
fattispecie sostanzialmente rimasta invariata (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti). In tale contesto non si può neppure dimenticare che,
conformemente al suo senso e al suo scopo, l'istituto della revisione è stato
concepito per tenere conto di modifiche nella situazione personale della
persona assicurata. Sono riconducibili alla situazione personale
dell'assicurato, oltre agli aspetti valetudinari, anche i fattori economici se
subiscono modifiche concrete. Per contro, modifiche nei soli fattori statistici
non sono riconducibili a un cambiamento nel contesto concreto della persona
assicurata, bensì configurano unicamente dei cambiamenti esterni che non
riflettono la situazione personale di quest'ultima (DTF 133 V 545 consid. 7.1
pag. 548; cfr. pure sentenza 9C_696/2007 del 9 novembre 2009 consid. 5.2).

Va infine ricordato che per verificare l'esistenza di una modifica di rilievo
occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale
di assegnazione della rendita, rispettivamente dell'ultima decisione cresciuta
in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita, con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V
108; 130 V 343 consid. 3.5.2 pag. 351; 125 V 368 consid. 2 pag. 369 con
riferimento; vedi pure DTF 112 V 371 consid. 2b pag. 372, 390 consid. 1b).

5.
Decisivo, nel presente contesto, è sapere se la decisione di revisione del 5
luglio 2007 fosse riconducibile, come invoca sostanzialmente l'assicurato, a un
nuovo apprezzamento di una fattispecie praticamente rimasta invariata, in
quanto tale irrilevante ai fini di una revisione, oppure, come ritenuto dal
giudizio impugnato, a una modifica delle circostanze di fatto, in quanto tale
suscettibile di giustificare una revisione (cfr. a tal proposito pure Urs
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pag. 135).

5.1 Da quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale, la
decisione dell'amministrazione di rivedere il diritto alla prestazione (tre
quarti di rendita) riconosciuta con la decisione del 14 novembre 2005 è stata
fondata sul parere del dott. B.________, condiviso dal SMR. Orbene, come
risulta inequivocabilmente dagli atti, già in data 17 giugno 2005 lo
specialista in reumatologia si era espresso per una capacità lavorativa del 75%
in attività confacenti e rispettose dei limiti funzionali da lui descritti
(cfr. sub Fatti A). Riprendendo la sua valutazione precedente sia per l'aspetto
diagnostico sia per l'incidenza del danno alla salute sulla capacità
lavorativa, il dott. B.________ aveva poi confermato nel giugno 2006 le sue
conclusioni di fronte all'UAI, che in seguito aveva proceduto a rivedere il
diritto alla rendita.

5.2 Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non si può
sostenibilmente affermare che lo stato di salute dell'assicurato abbia subito
un miglioramento nel periodo che va dalla decisione del 14 novembre 2005 alla
decisione di revisione del 5 luglio 2007. Al contrario, dal semplice confronto
dei due rapporti del dott. B.________, sui quali si è fondato il giudizio
dell'amministrazione per rivedere il diritto alla prestazione, risulta
chiaramente che lo stato di salute è rimasto sostanzialmente invariato e
stazionario. In tali condizioni, la valutazione alla base della decisione di
revisione dell'UAI costituiva chiaramente un nuovo apprezzamento di una
fattispecie sostanzialmente rimasta invariata, che in quanto tale non poteva
rappresentare un motivo di revisione. L'amministrazione non poteva di
conseguenza validamente prevalersi dell'istituto della revisione per tornare su
una decisione (quella del 14 novembre 2005) che peraltro, vale la pena
ricordare, per quanto accertato dalla Corte cantonale, anziché fondarsi su una
valutazione specialistica, era stata rilasciata sulla base del parere espresso
dal dott. A.________ in virtù di quanto indicato nel mese di gennaio 2005 dal
medico curante, dott. S.________. Né sarebbero del resto realizzate le
condizioni per procedere a una riconsiderazione del provvedimento ai sensi
dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (Müller, op. cit., pag. 135).

5.3 Un'altra questione potrebbe invero essere quella di sapere se - come
pretende l'assicurato - l'amministrazione fosse a conoscenza, al momento della
decisione del 14 novembre 2005, del rapporto 17 giugno 2005 del dott.
B.________ e soprattutto se l'assicurato o comunque i suoi medici curanti non
avrebbero, nell'ipotesi contraria, dovuto informare l'UAI. Tuttavia, la
risposta al quesito, non approfondito dalle precedenti istanze, non
modificherebbe l'esito del presente giudizio, ma riguarderebbe eventualmente un
altro tema, esulante dall'oggetto della lite, e più precisamente quello
dell'osservanza dell'obbligo di informare (cfr. art. 77 OAI e art. 31 LPGA) e,
se del caso, di un obbligo di restituzione delle prestazioni percepite (art. 25
LPGA). Né può del resto essere esaminata in questa sede, in mancanza dei
necessari accertamenti, l'ipotesi di una revisione processuale, peraltro
nemmeno invocata dall'amministrazione.

5.4 Avendo per contro confermato la decisione amministrativa, il giudizio
cantonale poggia su un accertamento manifestamente errato dei fatti - poiché
contraddetto dagli atti - ed è contrario all'art. 17 LPGA. In quanto tale esso
non può essere tutelato e il ricorso dell'assicurato dev'essere accolto.

5.5 Infine si osserva che, in mancanza di un motivo di revisione, la rendita
non avrebbe nemmeno potuto essere soppressa o ridotta per il solo fatto che il
reddito ipotetico da invalido, che in occasione della decisione del 14 novembre
2005 era stato stabilito in applicazione dei dati statistici relativi alle
"grandi regioni" (tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari, avrebbe nuovamente, in seguito alla modifica di prassi intervenuta
nel frattempo (SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]), dovuto essere determinato
sulla base dei dati statistici salariali conseguibili a livello nazionale nel
settore privato (tabella TA1). Il Tribunale federale ha infatti recentemente
rilevato come tale modifica di prassi, da sola, non permetta
all'amministrazione di sopprimere, in via di revisione o di adattamento, il
diritto alla rendita (sentenza citata 9C_696/2007 consid. 5.4 e 6.4).

Anche per questo motivo, dunque, il ricorso dell'UFAS, che contesta parte delle
deduzioni operate dal primo giudice sul reddito base da invalido calcolato sui
dati statistici salariali nazionali, non può trovare accoglimento. Ad ogni
modo, per rispondere alla domanda dell'UFAS circa la possibilità e la portata
di una deduzione, dal reddito base da invalido, quando il reddito da valido
differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, si osserva che il Tribunale federale ha nel
frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/
2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (DTF 135 V 297).

6.
Le spese giudiziarie seguono di principio la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Tuttavia, all'UFAS non possono essere caricate simili spese, avendo agito
nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF; cfr. ad
esempio sentenza 9C_825/2008 del 6 novembre 2008 consid. 5). Per contro l'UFAS
e l'UAI rifonderanno all'assicurato, vincente in lite e patrocinato da un
legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 sono congiunte.

2.
Il ricorso di D.________ è accolto. Di conseguenza, il giudizio del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 novembre 2008 e la decisione
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 5 luglio 2007
sono annullati.

3.
Il ricorso dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è respinto.

4.
Per il ricorso 9C_1033/2008 le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a
carico dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, mentre per il ricorso 9C_1038/2008
non si prelevano spese giudiziarie.

5.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino e l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali verseranno, ciascuno, fr. 2'000.- a D.________ a titolo di ripetibili
della sede federale.

6.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà nuovamente sulla
questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del
procedimento in sede federale.

7.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 15 gennaio 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti