I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.895/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_895/2008 {T 0/2} Decreto del 12 dicembre 2008 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, cancelliere Schäuble. Parti P.________, ricorrente, contro Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 ottobre 2008. Visto: lo scritto 28 novembre 2008 con cui P.________ ha ritirato il ricorso 29 ottobre 2008 contro il giudizio 6 ottobre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione, Considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF), che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali, per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia. Lucerna, 12 dicembre 2008 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble