Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.865/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_865/2008

Sentenza del 27 gennaio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, giudice presidente,
Frésard, Niquille,
cancelliere Schäuble.

Parti
K.________,
ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 settembre 2008.

Fatti:

A.
A.a Mediante decisione dell'11 luglio 2007, sostanzialmente confermata il 7
settembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta
dall'interessato, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino, venuta a conoscenza
dell'espulsione dalla Svizzera di K.________ con effetto dal 31 gennaio 2007,
ne ha decretato l'inidoneità al collocamento a partire dal 1° febbraio 2007.
A.b Per parte sua, con decisione del 25 luglio 2007, rimasta incontestata, la
Cassa Disoccupazione X.________ ha ordinato la restituzione delle prestazioni
percepite indebitamente durante il periodo da febbraio ad aprile 2007, ossia
per un totale di fr. 5'826.75.
A.c In data 16 dicembre 2007, l'assicurato ha postulato la concessione del
condono dell'obbligo di rimborsare l'ammontare richiestogli. Per decisione del
22 gennaio 2008, confermata su opposizione il 15 aprile 2008, la Sezione del
lavoro ha respinto la richiesta.

B.
Adito su ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino lo ha
respinto, confermando l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 17
settembre 2008).

C.
Allegando nuova documentazione, K.________ ha interposto ricorso al Tribunale
federale, al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di essere messo
a beneficio del condono relativamente all'intera somma pretesa in restituzione.
Inoltre, formula una domanda di assistenza giudiziaria, volta alla dispensa dal
pagamento delle spese giudiziarie.

La Sezione del lavoro e la Segreteria di Stato dell'economia hanno rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Oggetto del contendere è sapere se K.________ abbia diritto al condono
dell'obbligo di restituire la somma richiesta, percepita a titolo di
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione durante i mesi di
febbraio, marzo e aprile 2007.

3.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio è stato correttamente ricordato che ai
sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia l'art. 95 LADI, le prestazioni
indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. A questa esposizione può
essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che i
predetti due presupposti devono essere cumulativamente adempiuti (DTF 126 V 48
consid. 3c pag. 53; DLA 2001 no. 18 pag. 163 consid. 5, C 223/00; v. pure UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 19 all'art. 25).

4.
Per quanto concerne la nozione di buona fede, giova ricordare che la
giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato
con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche
in materia di assicurazione contro la disoccupazione (DTF 133 V 579 consid. 4.1
pag. 582, 126 V 48 consid. 1b pag. 50; DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR
1998 ALV no. 14 pag. 41 consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il
solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni
versate non basta per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto
condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno
luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a
una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona
fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza
(per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr.
DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure
DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo
ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata
consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere
se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano
di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico
esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è
una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale
federale è limitato (art. 97 e 105 LTF). Per contro, il tema di sapere se una
persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una
questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221
consid. 3 pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3; sentenza
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).

5.
Per l'art. 28 LPGA gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale (cpv.
1). Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente
tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire
le prestazioni assicurative (cpv. 2). In particolare, a giusta ragione, la
Corte cantonale ha ricordato che la giurisprudenza sviluppata sulla base del
vecchio art. 96 LADI (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003), il quale regolava l'obbligo d'informare e di annunciare, mantiene la sua
validità nel diritto vigente e in particolare per quanto riguarda l'art. 28
LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 273/05 del 7
aprile 2006 consid. 2.3.2.2). Secondo l'art. 31 LPGA inoltre l'avente diritto,
i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a
notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo
qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l'erogazione di una prestazione (cpv. 1). Qualsiasi persona o servizio che
partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare
l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di
prestazioni hanno subito modifiche (cpv. 2). Infine, l'art. 17 cpv. 3 lett. c
LADI prevede che l'assicurato è obbligato, su istruzione dell'ufficio del
lavoro competente, a fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al
collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

6.
6.1 Nella fattispecie, il 24 ottobre 2006 il ricorrente ha inoltrato alla Cassa
Disoccupazione X.________ una domanda d'indennità di disoccupazione con effetto
dal 1° novembre 2006. A partire da quest'ultima data, egli ha quindi
beneficiato di un'indennità mensile di fr. 2'066.- lordi.

6.2 A seguito delle richieste della Cassa Disoccupazione, in data 7 marzo 2007
le è pervenuta una copia del permesso di dimora dell'assicurato con
l'indicazione che la validità si estendeva fino all'11 settembre 2007. Non
essendo venuta a conoscenza dell'autorizzazione di corta durata valida dal 2
novembre 2006 al 31 gennaio 2007, rilasciata dall'Ufficio regionale degli
stranieri di Y.________ il 16 novembre 2006 sulla base di una sentenza del
Tribunale federale del 30 ottobre 2006 (2A.537/2006), la quale confermava in
ultima istanza una decisione del 6 febbraio 2006 della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento cantonale delle istituzioni che respingeva
la domanda di rinnovo del permesso di dimora e fissava all'interessato un
termine con scadenza il 31 marzo successivo per lasciare il Cantone, la Sezione
del lavoro ha ritenuto che l'assicurato aveva violato l'obbligo d'informazione
ai sensi degli art. 28 e 31 cpv. 1 LPGA. Secondo l'amministrazione, questo
comportamento costituiva una grave negligenza, che escludeva il riconoscimento
della buona fede del ricorrente e quindi la concessione del condono della
restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse.

6.3 Dalle disposizioni summenzionate emerge che a ragione il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha a sua volta mantenuto tale argomentazione,
aggiungendo che l'informazione omessa da K.________ era essenziale per
l'amministrazione al fine di stabilire il suo diritto alle indennità di
disoccupazione.

6.4 Per quanto concerne la buona fede, il Tribunale di prime cure ha già
accertato che K.________ conosceva la sua situazione giuridica in relazione al
soggiorno in Svizzera. Egli era infatti al corrente sia della sentenza del
Tribunale federale in merito al suo permesso di dimora, sia dell'ordine
dell'Ufficio regionale degli stranieri di lasciare il suolo elvetico entro il
31 gennaio 2007. Al riguardo, occorre precisare che il ricorrente fa valere di
avere ignorato il fatto che il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo
non avesse effetto sospensivo, continuando perciò a percepire l'indennità di
disoccupazione e a cercare lavoro. Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 del Regolamento
della Corte europea dei diritti dell'uomo (RS 0.101.2), la Camera o, se del
caso, il suo presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati o
d'ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere
adottate nell'interesse delle parti o della corretta conduzione del
procedimento. Dall'incarto non risulta tuttavia che al ricorso in questione sia
stato conferito effetto sospensivo, anzi dallo scritto della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del 27 giugno 2007 emerge proprio il contrario.
K.________ doveva dunque pure essere a conoscenza del fatto che il ricorso
inoltrato alla Corte dei diritti dell'uomo era privo di effetto sospensivo.

6.5 A sostegno del suo gravame il ricorrente ha prodotto un articolo apparso il
29 aprile 2007 sul settimanale "Z.________", nel quale egli dichiara di non
essere in possesso di un regolare permesso di dimora, e nuova documentazione
medica datata 1° settembre 2008. Dal momento che tali documenti non si trovano
nell'incarto cantonale, essi costituiscono degli inammissibili nuovi mezzi di
prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer in: Niggli/Uebersax/
Wiprächtiger [editori], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea
2008, n. 43 all'art. 99 LTF). In merito al referto medico, si aggiunge, a
titolo abbondanziale, che la diagnosi del dott. F.________ riguardo alle turbe
psichiche dell'interessato non fa che confermare quella posta il 18 giugno 2008
dal dott. B.________, già esaminata in sede giudiziaria cantonale. In
proposito, non risulta neppure censurabile la valutazione del giudice di prime
cure, il quale ha ritenuto che lo stato di salute dell'assicurato non era tale
da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi obblighi e di gestirsi a
livello personale ed amministrativo. Difatti, secondo la giurisprudenza, lo
stato depressivo influisce sulla capacità di discernimento solo se si tratta di
turbe psichiche costanti, aventi valore di malattia, la cui intensità osterebbe
al rispetto dell'obbligo di annunciare ("fortdauernde krankheitswertige
psychische Störung, deren Intensität einer Erfüllung der Meldepflicht entgegen
gestanden wäre", v. sentenza 8C_1/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 3, in SVR
2007 EL n. 8 pag. 20).

6.6 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità
della propria richiesta di indennità di disoccupazione, l'insorgente non poteva
giustamente essere ritenuto in buona fede al momento della loro riscossione. Ne
consegue pertanto che l'omissione da parte dell'assicurato di aver informato la
Cassa Disoccupazione riguardo al suo soggiorno limitato in Svizzera costituisce
una grave negligenza e a ragione la precedente istanza gli ha negato il diritto
al condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente
percepite.

7.
Mancando uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai
sensi dell'art. 25 LPGA (cfr. pure l'art. 4 OPGA), in concreto la buona fede,
la domanda di concessione del condono dell'importo chiesto in restituzione non
può essere accolta.

8.
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata, non violando il
diritto federale, né fondandosi su un accertamento dei fatti manifestamente
errato, merita di essere confermata, mentre il gravame deve essere respinto.

9.
Pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente
dispensare il ricorrente dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1
seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Di conseguenza, la richiesta
di esonero dal pagamento di simili spese risulta priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 27 gennaio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Il Cancelliere:

Leuzinger Schäuble