Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.838/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_838/2008 {T 0/2}

Sentenza del 3 febbraio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Maillard,
cancelliere Schäuble.

Parti
P._________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535
Roveredo GR,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'8 settembre 2008.

Fatti:

A.
In data 14 aprile 2008, mediante due decisioni, la Sezione del lavoro del
Cantone Ticino ha respinto le richieste di indennità per intemperie inoltrate
l'8 aprile 2008 dalla ditta P._________ SA per i mesi di gennaio e febbraio
dello stesso anno, in quanto gli annunci delle perdite di lavoro risultavano
tardivi, essendo stati inviati all'amministrazione con oltre un mese,
rispettivamente due mesi di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 69
OADI.

In seguito alle opposizioni interposte dall'avv. Roberto A. Keller per conto
della P._________ SA, la Sezione del lavoro, il 19 maggio 2008, con due
decisioni su opposizione distinte, ha confermato i precedenti provvedimenti di
diniego.

B.
Sempre tramite l'avv. Keller, l'interessata ha inoltrato due ricorsi al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento dei
provvedimenti impugnati e la restituzione del termine per inoltrare l'annuncio
della perdita di lavoro dovuta a intemperie relativo al mese di gennaio,
rispettivamente febbraio 2008.

Per pronuncia dell'8 settembre 2008, il Tribunale cantonale, statuendo per
giudice unico, ha respinto i gravami.

C.
Ancora patrocinata dall'avv. Keller, P._________ SA ha presentato al Tribunale
federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale, protestate
spese e ripetibili, in via principale chiede l'annullamento della pronuncia
impugnata e il rinvio degli atti alla precedente instanza per nuova decisione;
in via subordinata postula la restituzione del termine per inoltrare l'annuncio
della perdita di lavoro dovuta a intemperie relativo ai mesi di gennaio e
febbraio 2008.

La Sezione del lavoro e la Segreteria di Stato dell'economia hanno rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir
censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio
può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv.
1 e 2 LTF).

1.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto
costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale
se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte
ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.
Oggetto del contendere è il diritto della ditta P._________ SA all'indennità
per intemperie.

3.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha già
correttamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare le condizioni materiali e
personali del diritto all'indennità per intemperie ai sensi dell'art. 42 LADI,
i criteri previsti dall'art. 43 LADI per computare la perdita di lavoro, il
carattere perentorio del termine di annuncio (art. 69 cpv. 1 OADI), nonché i
validi motivi che possono giustificare il ritardo di quest'ultimo e la
restituzione del termine omesso (art. 69 cpv. 2 OADI; art. 41 LPGA). A questa
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza
tuttavia ribadire che la procedura di annuncio è una condizione formale del
diritto in questione e che il suo scopo è al tempo stesso quello di limitare
gli abusi e di diminuire tempestivamente i danni (DTF 133 V 89 consid. 6.2.1
pag. 92; 114 V 123 consid. 3b pag. 124; 110 V 339 consid. 2a pag. 341 ; cfr.
pure Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
no. 6 e 8 all'art. 45; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich
Meyer [editore], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 2349 cifra marg. 567; Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2a
ed., Zurigo 2006, pag. 539).

4.
Nella fattispecie, la ricorrente non contesta che l'annuncio della perdita di
lavoro sia stato inoltrato tardivamente. Essa sostiene piuttosto il fatto che
B.________, amministratore delegato della società, durante il periodo compreso
tra il dicembre 2007 e il giugno 2008 era totalmente impossibilitato a svolgere
le sue funzioni, essendo affetto da problemi cardiologici e da esaurimento da
lavoro (sindrome conosciuta anche come "burn out"). Cosicché, questo motivo
sarebbe, sempre secondo P._________ SA, sufficiente a giustificare, da un lato,
il ritardo dell'annuncio per perdita di lavoro, dall'altro, il mancato rilascio
della delega a terzi.

Tuttavia, questa Corte ritiene che tale gravame e le allegazioni apportate in
questa sede relative alla gravità della sindrome di "burn out" assumano una
posizione di secondo piano sulla globalità del litigio in esame. Ad ogni modo,
dal profilo della cognizione limitata, l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove, così come operati dal giudice cantonale, non può
essere in alcun modo censurato.

D'altro canto, il Tribunale cantonale, a giusta ragione, ha lasciato aperta
suddetta questione, limitandosi a rilevare che, sulla base dell'estratto del
registro di commercio, in seno alla P._________ SA vi erano altre due persone
con diritto di firma individuale, precisamente C.________ e D.________,
rispettivamente presidente e membro del consiglio d'amministrazione.

In effetti, il giudice di prime cure, dopo aver rievocato l'organizzazione e le
attribuzioni del consiglio d'amministrazione di una società anonima (art. 713,
716, 716b e 726 CO), ha ritenuto che anche qualora si fosse ammessa la totale
impossibilità di B.________ a rilasciare una delega a terzi, gli altri due
membri del consiglio di amministrazione avrebbero potuto e dovuto occuparsi
degli affari e degli obblighi della società di cui fanno parte.

5.
La ricorrente contesta il ragionamento operato dall'istanza inferiore,
ritenendo irrilevante l'esistenza di due altri membri nel consiglio di
amministrazione con entrambi la firma individuale. Secondo la stessa, il fatto
che B.________ sia stato nominato amministratore delegato presuppone che gli
altri due amministratori non avessero compiti gestionali diretti, se non quelli
definiti all'art. 716a CO, e che fossero quindi completamente estranei alla
conduzione della società. Essa aggiunge, tra l'altro, che questi ultimi non
sono stati messi tempestivamente al corrente riguardo alla problematica
dell'annuncio della perdita di lavoro, l'amministratore delegato essendo
impossibilitato a farlo a causa delle affezioni psicofisiche sopracitate, e che
di conseguenza non ne sapevano nulla.

6.
Ora, è vero che, secondo la giurisprudenza, in presenza di una persona morale,
non è sufficiente determinarne la natura giuridica o fondarsi sulle iscrizioni
al registro di commercio per stabilire chi è in grado di esercitare un influsso
considerevole sul potere decisionale della stessa, ma è necessario esaminare
concretamente e nel caso specifico le dimensioni della società e la struttura
aziendale interna (cfr. la giurisprudenza relativa all'art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI: DTA 122 V 270 consid. 3 pag. 273; 120 V 521 consid. 3 pag. 525-526;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 272/04 del 9 luglio 2004
consid. 2.2, in: HAVE 2004 pag. 317; cfr. anche sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni C 102/96 del 26 marzo 1997 consid. 5a, in SVR 1997 AlV no.
101 pag. 309). Inoltre, in una sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 8/93 del 26 novembre 1993, in una situazione analoga, la Corte,
sulla base del principio suesposto, ha considerato che l'amministrazione e
l'istanza precedente non avevano verificato concretamente le dinamiche
all'interno della società e in particolare si erano astenute dal chiarire la
relazione tra la malattia della contabile dell'azienda, invocata quale motivo
giustificativo, e il ritardo nell'esercizio dell'indennità (sentenza citata,
consid. 5b). Per questi motivi, il giudizio impugnato è stato rinviato al
tribunale cantonale per nuova decisione.

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di
organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del
consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la
gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi
siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione
interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un
amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità
in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52
consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del
termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore
delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i
membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr.
pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen
Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso,
C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di
firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la
delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi,
come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta,
occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale.
Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure
necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di
conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a
ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte.

7.
Infine, la ricorrente a torto si duole di una violazione del diritto di essere
sentito. Il fatto che il primo giudice, prevalendosi di un ammissibile
apprezzamento anticipato delle prove, non abbia proceduto né alle audizioni
testimoniali di D.________, I.________, responsabile della direzione esterna
dei cantieri, e Monica Tomatis, segretaria della ditta, né all'esame della
perizia del dott. R.________, ritenute (giustamente) non di rilievo per l'esito
del processo (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211;
122 II 464 consid. 4a pag. 469), non costituisce una violazione del diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) della ricorrente (SVR 2001 IV no. 10 pag.
28 consid. 4b).

8.
Ne segue che la pronuncia impugnata va confermata e il ricorso respinto. Le
spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ditta
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 3 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble