Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.823/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_823/2008 {T 0/2}

Sentenza del 16 gennaio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Niquille,
cancelliere Schäuble.

Parti
S.________,
ricorrente,

contro

SWICA Assicurazioni SA, 8401 Winterthur,
opponente, patrocinata dall'avv. Bruno Notari, Via Nizzola 1, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'8 settembre 2008.

Considerando:
che per decisione del 3 luglio 2000, successivamente confermata sia con
decisione su opposizione del 30 maggio 2005 sia con giudizio della Commissione
federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni del 20
ottobre 2006, rimasto inimpugnato, l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha stabilito l'idoneità condizionale
per la professione di cuoco nei confronti di S.________, nato nel 1964, sulla
base di accertamenti medici, in particolare del rapporto 10 aprile 2000 del
dott. L.________, specialista in immunologia e allergologia, il quale ha posto
la diagnosi di rinite ed asma bronchiale di grado moderato, dovuta a
ipersensibilità ai crostacei,
che mediante provvedimento del 3 agosto 2007, confermato su opposizione il 2
ottobre seguente, la Swica Assicurazioni SA ha negato all'interessato il
diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione, facendo valere che le
condizioni dell'art. 86 cpv. 1 OPI non sarebbero soddisfatte,
che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso
dell'assicurato contro la decisione su opposizione con pronuncia dell'8
settembre 2008,
che S.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo
implicitamente l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione
amministrativa con contestuale rinvio degli atti alla Swica per complemento
istruttorio e nuova decisione,
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro
contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe
dare seguito alle richieste ricorsuali,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola
il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
che nel caso di specie, è quantomeno dubbio che il gravame adempia le esigenze
di motivazione descritte,
che il ricorrente non espone infatti in maniera sufficiente i motivi per i
quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta
nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere
il giudizio querelato,
che per quanto discutibile, la questione dell'ammissibilità del gravame può
rimanere aperta, poiché, in ogni caso, lo stesso risulta infondato nel merito
per i motivi che seguono,
che il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro
o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve
dall'assicurazione un'indennità per cambiamento d'occupazione qualora,
cumulativamente con altre condizioni, a cagione della decisione, nonostante la
consulenza individuale, l'erogazione di una indennità giornaliera di
transizione e l'impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché
compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di
guadagno rimangano considerevolmente ridotte (art. 86 cpv. 1 lett. a OPI),
che il giudizio cantonale ha correttamente esposto i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare che determinante per il
diritto all'indennità per cambiamento di occupazione non è l'esistenza di un
nesso di causalità naturale e adeguato tra il danno alla salute e la malattia
professionale, bensì il pregiudizio economico subito dall'assicurato in seguito
all'emanazione della decisione concernente la mancanza d'idoneità (RAMI 2002
no. U 461 pag. 420 segg. [U 363/01]),
che, inoltre, l'indennità per cambiamento di occupazione giusta l'art. 86 OPI è
una prestazione accordata nell'ambito di una serie di misure finalizzate a
prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, non invece a
rimediare all'incapacità di guadagno giusta l'art. 7 LPGA (DTF 131 V 90 consid.
2.2 pag. 92; 126 V 198 consid. 2c pag. 204 e riferimenti ivi citati; RAMI 2000
no. U 382 pag. 254 consid. 3a [U 220/97]; cfr. pure sentenza 8C_507/2007 del 5
giugno 2008 consid. 4.1),
che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 400 consid.
4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572),
che in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per compensare lo svantaggio economico sul mercato
del lavoro (art. 86 cpv. 1 lett. a OPI; cfr. pure RAMI 1995 no. U 225 pag. 164
consid. 2b),
che in concreto l'assicurato è idoneo alla professione di cuoco, a condizione
che non entri in contatto con dei crostacei,
che i giudici di prime cure hanno ritenuto un'indisponibilità soggettiva di
S.________ a riprendere lavoro sia come cuoco sia in un'altra professione
adeguata, comportamento che mal si adegua con il principio precedentemente
citato,
che il ricorrente si limita in sostanza ad esporre i fatti e a rimproverare la
condotta della Swica, senza tuttavia sollevare contro il giudizio impugnato
censure determinanti per l'esame del diritto all'indennità per cambiamento
d'occupazione,
che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura
semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle
pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 16 gennaio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble