I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.796/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_796/2008 {T 0/2} Sentenza del 15 ottobre 2008 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, cancelliere Schäuble. Parti B.________, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. Oggetto Assistenza, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 luglio 2008. Visto: il ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2008 contro il giudizio 21 luglio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, considerando: che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali, che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF), che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF), che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato, che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare, come nelle conclusioni presentate nella procedura cantonale, di aver spedito per tempo le tre domande di sussidio all'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) e giustifica l'eventuale ritardo sulla base di "ragioni gravi e comprovate da fattori oggettivamente, umanamente e comprensibili, più che dimostrato" riguardo al suo stato mentale e alla gestione personale degli affari correnti della vita quotidiana, che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria, che in tali condizioni il ricorso è manifestamente sprovvisto delle necessarie motivazioni, che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 15 ottobre 2008 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Il Cancelliere: Frésard Schäuble