Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.796/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_796/2008 {T 0/2}

Sentenza del 15 ottobre 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
B.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assistenza,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 luglio 2008.

Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2008 contro il giudizio
21 luglio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro
contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe
dare seguito alle richieste ricorsuali,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola
il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare
nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni
attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata
sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2
LTF),
che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i
quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta
nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere
il giudizio querelato,
che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare, come nelle conclusioni
presentate nella procedura cantonale, di aver spedito per tempo le tre domande
di sussidio all'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) e
giustifica l'eventuale ritardo sulla base di "ragioni gravi e comprovate da
fattori oggettivamente, umanamente e comprensibili, più che dimostrato"
riguardo al suo stato mentale e alla gestione personale degli affari correnti
della vita quotidiana,
che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il
diritto cantonale in maniera arbitraria,
che in tali condizioni il ricorso è manifestamente sprovvisto delle necessarie
motivazioni,
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si
può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente,
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 15 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble