Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.709/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_709/2008 {T 0/2}

Sentenza del 3 aprile 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
E.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 6 agosto 2008.

Fatti:

A.
E.________, nato nel 1959, al momento dei fatti impiegato quale addetto alla
raccolta dei rifiuti presso la ditta A._________ SA, e, in quanto tale,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 6 gennaio 2003 è rimasto
vittima di un incidente della circolazione stradale, in seguito al quale ha
riportato una frattura della tibia distale destra. L'INSAI ha assunto il caso,
assegnando le usuali prestazioni di legge.

Mediante decisione del 21 agosto 2007, confermata in data 25 settembre 2007, in
seguito all'opposizione presentata dall'interessato, rappresentato dall'avv.
Marco Cereghetti, l'assicuratore infortuni gli ha assegnato una rendita di
invalidità del 15% dal 1° maggio 2007, nonché un'indennità per menomazione
dell'integrità di pari grado.

B.
L'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. Cereghetti, si è quindi aggravato
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento
della decisione impugnata con conseguente assegnazione di una rendita di
invalidità pari ad un grado minimo del 50%, così come di un'indennità per
menomazione dell'integrità del 30%. In seguito ad un peggioramento dello stato
di salute l'assicurato ha pure chiesto il versamento di indennità giornaliere
del 100%.

Per pronuncia del 6 agosto 2008, il Presidente del Tribunale adito ha accolto
parzialmente il gravame, annullando la decisione impugnata nella misura in cui
era stata assegnata una rendita del 15%, e condannato l'INSAI al versamento di
una rendita del 16%. Per il resto, il primo giudice ha assegnato all'insorgente
un importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.

C.
E.________, ancora patrocinato dall'avv. Cereghetti, interpone ricorso al
Tribunale federale, al quale chiede in via principale l'annullamento del
giudizio cantonale con conseguente assegnazione di una rendita di invalidità
pari ad un grado minimo del 50%; in via subordinata il rinvio degli atti al
Tribunale cantonale per procedere ad ulteriori accertamenti, con protesta di
spese e ripetibili.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir
censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio
può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv.
1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è diretto contro una decisione
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare
o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 3 LTF).

1.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando
un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF
133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254 con riferimenti). Tenuto conto dell'esigenza
di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate, nella misura in cui le carenze giuridiche
non risultano palesi (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254); esso non è tenuto
a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni
giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione
in sede federale. Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa
violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto
cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in
modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.
Oggetto del contendere è il grado della rendita di invalidità erogata a
E.________.

2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i
presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità
dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione
stessa d'invalidità (art. 8 LPGA), come pure il metodo generale di confronto
dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati
esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). Il grado d'invalidità è in
particolare determinato ponendo a confronto il reddito da lavoro che
l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro
(reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).

2.2 Conformemente ad un principio generale applicabile anche al diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 400 consid.
4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in
grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le
ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami
presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.3 Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera
e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una
gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso
in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue
capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331
consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo questa Corte ha già ripetutamente stabilito che in considerazione
dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori
della produzione e dei servizi (cfr. l'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari [ISS], edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4,
tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di
natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al
danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata (v. per
analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5
giugno 2001 consid. 2b) - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato
della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002
consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980
pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si
tien inoltre conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come
ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e
quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori
leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481
con riferimenti; sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 e I 418/06 del 24
settembre 2007 consid. 4.3).

3.
3.1 Alfine di poter graduare l'invalidità l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.
2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

3.2 Quanto alla valenza probatoria d'un rapporto medico, determinante è che i
punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che
il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è quindi né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a
pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert
ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo
2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. (I 128/
98) la Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive in relazione alla valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie.

In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre
evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

In relazione infine alle certificazioni del medico curante, questa Corte ha già
ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale
esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia
esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (VSI 2001 pag.
109 consid. 3b/cc; DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175 con riferimenti).

4.
In concreto la Corte cantonale, fondandosi sui rapporti medici del dott.
K.________ e del dott. S.________, interpellato dall'INSAI, entrambi
specialisti in chirurgia, i quali a suo dire si sovrappongono, ha ritenuto
l'assicurato abile al lavoro al 100% in un'attività leggera da svolgere in
posizione seduta, e che, malgrado la mancanza di formazione, l'analfabetismo e
la limitata conoscenza linguistica, poteva reperire un'attività adeguata in un
mercato del lavoro equilibrato.

L'assicurato ritiene invece che l'abilità lavorativa residua è eventualmente
dell'80% in attività da svolgere in posizione alternata e che non è ammissibile
reperire un'attività confacente alla sua situazione personale. Contestata è
pure l'applicazione della tabella TA1 per stabilire il reddito da invalido,
così come la misura della deduzione da apportare a tale reddito.

5.
5.1 Nella propria perizia all'attenzione dell'INSAI, in data 27 maggio 2005 il
prof. O._________, specialista in ortopedia e traumatologia, a proposito della
capacità lavorativa residua di E.________ ha dichiarato che "nach meiner
Ansicht ist der Patient mindestens 80% arbeitsfähig, wohl kaum aber in der
Kehrrichtabfuhr....ist es sinnvoll angesichts der 20 Jahre, die er noch
arbeiten muss, nach Möglichkeiten zu suchen, wie der Patient eher in einem
industriellen Betrieb beschäftigen werden könnte. Es wäre sinnvoll, dass er
abwechselnd steht und geht, so eine etwas abwechslungsreichere Tätigkeit in
Bezug auf die Körperposition hätte. Eine andere als eine Handarbeit im Sinne
eines Hilfsarbeiters, kommt wegen der Vorbildung des Patienten allerdings nicht
in Frage". Egli ha pure aggiunto di ritenere "als sinnvoll, dass durch
Entrichtung einer 20%-igen Rente der Patient in einem leichteren Job mit
schlechterer Bezahlung eine 100% Arbeitsfähigkeit finden sollte, welche
angepasst ist....".

In data 4 maggio 2007 il dott. K.________, interpellato dall'interessato, ha
attestato una capacità lavorativa residua dell'80% in un'attività lavorativa
leggera da svolgere in posizione alternata (seduta, in piedi e in movimento).

Nella propria presa di posizione del 24 maggio 2007 il dott. S.________ si è
dichiarato concorde con la perizia del dott. K.________, in particolare con il
fatto che ammissibile risulta unicamente un'attività leggera in posizione
alternata; tuttavia a suo dire non vi sarebbe motivo di ritenere che
l'attività, tramite l'utilizzo di un paio di scarpe speciali da lavoro, non
possa essere svolta al 100%.

In data 3 ottobre 2007 il dott. L.________, specialista in reumatologia, ha
attestato che "il paziente presenta un'osteoartrosi tibio-tarsica
post-traumatica della caviglia dx già di relativa importanza. Sicuramente
questo ne limita in maniera importante le capacità in un lavoro pesante o
svolto prevalentemente in piedi. In un lavoro leggero svolto prevalentemente da
seduto la limitazione è senz'altro minore".

In data 8 ottobre e 27 dicembre 2007, infine, il dott. K.________ ha ancora
precisato che in attività leggere in posizione alternata (seduta, eretta e in
movimento) la capacità lavorativa residua era del 70-80%, mentre in posizione
esclusivamente seduta del 100% (lavori d'ufficio). A quest'ultimo proposito
egli ha tuttavia dichiarato che reperire un'attività adeguata nel caso concreto
appariva del tutto irrealistico.

5.2 Dal tenore dei rapporti medici suesposti emerge che gli specialisti
interpellati sono praticamente concordi nell'affermare che l'assicurato può
svolgere, nella misura dell'80% circa, un'attività lavorativa leggera
(nell'industria) in posizione alternata (eretta, seduta e in movimento). La
tesi del dott. S.________ secondo cui tale attività, tramite l'ausilio di
scarpe speciali, sarebbe ammissibile al 100% è per contro stata
convincentemente confutata dal dott. K.________ il quale ha affermato che "es
geht um die Belastung resp. Entlastung des verunfallten Fusses, der jeden Abend
anschwillt und schmerzt. Die Minderung der Aktivität kann m. E. in einem
solchen Fall nicht ohne Reduktion der Arbeitszeit erreicht werden".

Al riguardo va ancora rilevato che se è vero che il dott. K.________, a domanda
del patrocinatore dell'assicurato, di indicare i motivi per cui l'abilità
lavorativa in un'attività leggera non era totale, ha precisato che sarebbe
possibile anche un'attività lavorativa al 100% in posizione esclusivamente
seduta (consistente in lavori d'ufficio), è pur vero che il medesimo
specialista la ritiene, nelle circostanze concrete, un'eventualità del tutto
teorica. D'altro canto, come evidenziato dal ricorrente, il dott. L.________,
pur non precisando la percentuale di inabilità lavorativa - fatto che peraltro
non inficia la validità delle sue affermazioni, ritenuto che in ogni caso altri
due esperti hanno quantificato la misura della capacità lavorativa residua - ha
attestato che anche in un'attività da svolgere in posizione prevalentemente
seduta vi è in ogni caso una limitazione.

Infine, nella misura in cui il dott. O.________ indica adeguata una rendita del
20%, ritenuto che in un'attività leggera al 100% l'assicurato percepirebbe un
salario inferiore, egli, oltre ad esprimersi su un tema che esula dalla sua
competenza, e meglio sul grado di invalidità, contraddice quanto
precedentemente dichiarato e meglio che la capacità lavorativa residua in
attività da svolgere in posizione alternata è almeno dell'80%.

Ne consegue che alla luce di quanto sopra esposto l'opinione del Tribunale di
prime cure non può essere confermata, mentre l'assicurato deve essere ritenuto
abile al lavoro all'80% in un'attività leggera da svolgere in posizione
alternata.

6.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381 consid. 2a, U 297/99).

Nel caso in cui tuttavia il reddito percepito dalla persona assicurata prima
dell'invalidità è chiaramente inferiore alla media dei salari pagati per
un'attività paragonabile nel settore interessato e altresì non vi è motivo di
ritenere che fosse sua intenzione accontentarsi di un reddito modesto, si deve
ammettere che i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito
da valido vadano considerati anche per fissare il reddito da invalido
("parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008
consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio 2007 consid. 3.2; sentenze del Tribunale
federale delle assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid. 3.1.2 e I 630/
02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e la giurisprudenza ivi citata; si veda in
particolare SVR 2004 UV no. 12 pag. 44 consid. 6.2, secondo cui un reddito
inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è considerato
chiaramente sotto la media; cfr. anche sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007
con riduzione dell'8%; altri esempi in sentenza I 931/06 del 3 ottobre 2007 e
in sentenza citata del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 consid.
3.2; la questione è rimasta irrisolta in sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre
2008 consid. 6.6 [7,7%]). Ai fini del raffronto dei redditi infatti fattori
estranei all'invalidità, quali ad esempio una formazione scolastica esigua,
l'assenza di formazione professionale, una carente conoscenza della lingua,
limitate possibilità di assunzione in seguito allo statuto di stagionale
(sentenze citate 9C_488/2008 consid. 6.1 e I 801/03 consid. 3.2) o
problematiche legate al mercato del lavoro (DTF 110 V 273 consid. 4c pag. 277;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 32/04 del 6 agosto 2004
consid. 3), devono essere ignorati oppure presi in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone (cfr. ancora DTF 129 V 222
consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5b; RCC 1989 pag.
485 consid. 3b).

In una recente sentenza questa Corte ha precisato che questo parallelismo può
realizzarsi a livello del reddito da valido tramite adeguato aumento del
reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici o
ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del
valore statistico (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325).

In una seconda fase, occorre esaminare la questione di un'eventuale deduzione
dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A
questo riguardo va rilevato che i fattori estranei all'invalidità di cui si è
già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi non possono essere presi
in considerazione nuovamente nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 327 seg. e 329
seg.; sentenza citata 9C_488/2008 consid. 6.7).

7.
Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il
rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i
dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 75
consid. 3b pag. 76 con riferimenti), oppure quelli deducibili dalla
documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343
pag. 412).

Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza del danno alla salute, può
compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con
riferimento). Al riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non
ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili
dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag.
56 [U 75/03]).

8.
A titolo di reddito da invalido l'INSAI e il Tribunale cantonale hanno
considerato l'importo di fr. 60'225.96 di cui all'ISS (in particolare tabella
TA1, categoria 4, attività semplici e ripetitive, riguardante gli uomini),
ridotto del 26,77 %, che conduce ad un importo di fr. 44'103.47.

L'adeguamento è intervenuto in quanto il salario che l'operaio avrebbe
realizzato nel 2007 presso il proprio datore di lavoro (fr. 42'079.30 annui) è
risultato inferiore, nella citata misura, a quello realizzato a livello
svizzero dai lavoratori del settore smaltimento dei rifiuti (fr. 57'464.13:
tabella TA1 ISS 2006, punto 90, livello di qualifica 4 adeguato).

La Corte cantonale ha pertanto correttamente tenuto conto, come preteso
dall'assicurato, del fatto che, nel settore esaminato, i salari erogati nel
Cantone Ticino sono inferiori a quelli assegnati a livello nazionale. Il
reddito da invalido, che ridotto del 20% è pari a fr. 35'282.77, è stato quindi
fissato conformemente alla giurisprudenza federale pubblicata in DTF 134 V 322.

9.
9.1 Infine, se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente.
La Corte ha precisato al riguardo che una deduzione massima del 25% del salario
statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Tale deduzione non è tuttavia automatica, ma
deve essere valutata di caso in caso e meglio nell'ipotesi in cui vi siano
indizi che la persona assicurata, a causa di uno o più fattori, non può
realizzare appieno la propria capacità lavorativa residua. È in ogni modo
compito dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso, del giudice del
merito motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo non
può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF
126 V 75 consid. 5 b/dd e 6 pag. 80 seg.). Questi principi sono stati
confermati dal Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 472 (v.
anche sentenza 9C_382/2007 del 13 novembre 2007).

La questione infine se una deduzione va apportata è di natura giuridica, mentre
la sua determinazione è una questione di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid.
3.3 pag. 399).

9.2 In concreto appare giustificato ammettere in deduzione dal reddito da
invalido un importo pari al 10% in relazione allo statuto di dimorante e
all'attività da svolgere a tempo parziale.

10.
In conclusione a fronte di un reddito da invalido di fr. 31'754.49 (fr.
35'282.77 ./. 10%) e di un reddito da valido di fr. 42'079.30, si ha un grado
di invalidità del 24.53% e quindi, arrotondato, del 25% (DTF 130 V 121 consid.
3.2 pag. 122).

Ne consegue che il ricorso va parzialmente accolto, mentre all'assicurato va
assegnata una rendita di invalidità del 25%.

11.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di entrambe le
parti (art. 66 cpv. 1 LTF).

Parzialmente vincente in lite, l'insorgente, rappresentato da un legale, ha
diritto a ripetibili ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In parziale accoglimento del ricorso, il giudizio impugnato 6 agosto 2008 del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è modificato nel senso che al
ricorrente è riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità del 25% a
partire dal 1° maggio 2007. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente nella
misura di fr. 300.- e dell'opponente nella misura di fr. 200.-.

3.
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.- a titolo di indennità
di parte per la procedura federale.

4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà nuovamente sulla
questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del
processo in questa sede.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 3 aprile 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

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