Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.641/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_641/2008 {T 0/2}

Sentenza del 14 aprile 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
P.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Probst,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'11 giugno 2008.

Fatti:

A.
A.a P.________, nato nel 1950, di professione imbianchino indipendente, dal 2
settembre 2002, in quanto portatore di un danno alla spalla destra, provocato
tra l'altro da un infortunio occorsogli nel 2000, si è sottoposto a
riformazione professionale a carico dell'assicurazione invalidità (AI) in
qualità di gerente/responsabile tecnico presso la ditta C.________ SA. In tale
vece egli era assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
A.b Nell'ambito dello svolgimento della citata riqualifica, in data 5 ottobre
2004, mentre scendeva da una scala a pioli, P.________ è scivolato battendo a
terra la spalla sinistra. Dalla risonanza magnetica eseguita in data 20 ottobre
2004 è emersa un'ampia rottura transmurale della cuffia, coinvolgente il
tendine del muscolo sovraspinato e parte di quello infraspinato. Nel gennaio
2005 all'assicurato è stata impiantata una protesi totale della spalla
sinistra. L'INSAI ha assunto il caso, assegnando le relative prestazioni.

Mediante decisione del 17 febbraio 2006, confermata il 26 aprile 2007 anche in
seguito all'opposizione presentata dall'interessato, l'assicuratore infortuni
ha dichiarato P.________ completamente abile al lavoro dal 2 gennaio 2006 nella
professione per la quale era stata disposta la riformazione professionale in
ambito AI, negandogli il diritto ad una rendita.

B.
P.________, rappresentato dall'avv. Probst, si è aggravato al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo in via principale l'annullamento
della decisione impugnata, con conseguente assegnazione, previo esperimento di
una perizia, di una rendita di invalidità del 60%, in via subordinata il rinvio
degli atti all'INSAI per nuovi accertamenti medici ed economici, alfine di
statuire sul diritto a prestazioni in seguito al danno alla salute causato
dall'intervento chirurgico del 24 gennaio 2005, rispettivamente l'assegnazione
di indennità giornaliere durante gli accertamenti.

Per pronuncia dell'11 giugno 2008, il Presidente del Tribunale adito ha
respinto il gravame, non essendovi alcuna perdita di guadagno.

C.
P.________, ancora patrocinato dall'avv. Probst, interpone ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede in via principale
l'annullamento del giudizio cantonale con conseguente assegnazione di una
rendita di invalidità pari al 37%; in via subordinata postula il rinvio degli
atti all'INSAI per ulteriori accertamenti medici ed economici e pronuncia di
una nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili. Dei motivi si dirà se
necessario nei considerandi.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

D.
In data 10 novembre 2008 il patrocinatore dell'assicurato ha presentato istanza
al Tribunale federale tendente alla produzione della decisione del 29 ottobre
2008, con cui l'INSAI aveva incrementato al 20% il grado dell'indennità per
menomazione dell'integrità (IMI) fissato precedentemente nel 10%, allegando
alcuni documenti.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è l'assegnazione a P.________ di una rendita di
invalidità dell'assicurazione infortuni in seguito all'infortunio subito il 5
ottobre 2004 alla spalla sinistra e al successivo intervento chirurgico.

2.
2.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir
censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio
può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv.
1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è diretto contro una decisione
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare
o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 3 LTF).

2.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando
un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF
133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254 con riferimenti). Tenuto conto dell'esigenza
di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate, nella misura in cui le carenze giuridiche
non risultano palesi (cfr. ancora DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254); esso
non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte
le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di
discussione in sede federale. Il Tribunale, infine, non può entrare nel merito
sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti
al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né
motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

3.
3.1 Dopo la scadenza del termine di ricorso, P.________ ha prodotto la
decisione emessa il 29 ottobre 2008, con cui l'INSAI ha incrementato al 20%
l'IMI, alfine di comprovare che, dopo l'infortunio alla spalla sinistra, il suo
stato di salute era peggiorato.

3.2 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). La memoria
ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe
adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). Le prove documentali devono
inoltre essere prodotte entro la scadenza del termine di ricorso o del termine
eventualmente assegnato per la presentazione di un atto di replica (art. 42
cpv. 3 e 102 cpv. 3 LTF). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti
dopo la pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora
esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova; cfr. DTF 133 IV 342 consid. 2.1
pag. 343; cfr. anche sentenza 2C_88/2007 del 13 dicembre 2007 consid. 3.2; sul
tema circa la liceità di fatti nuovi in ambito LAINF e AINF si confronti la
sentenza (8C_934/2008 del 17 marzo 2009 non ancora pubblicata nella Raccolta
ufficiale).

3.3 Emessa e versata agli atti dopo la scadenza del termine di ricorso senza
peraltro indicare perché la sua presentazione sarebbe stata indotta solo dalla
pronuncia impugnata, la decisione del 29 ottobre 2008 dell'INSAI prodotta dal
ricorrente non va quindi presa in considerazione ai fini del giudizio.

4.
4.1 Nel merito, secondo l'INSAI e il Tribunale cantonale, anche dopo
l'infortunio alla spalla sinistra, la capacità lavorativa dell'assicurato
nell'attività intrapresa a titolo di riformazione professionale è pari al 100%,
motivo per cui non vi sarebbe alcun peggioramento dello stato di salute
rilevante ai fini dell'invalidità. Per la Corte di prime cure inoltre anche
nell'ipotesi in cui la riformazione non si fosse conclusa con successo, l'esito
della vertenza non muterebbe, in quanto P.________ sarebbe in ogni caso ancora
in grado di esercitare un'attività leggera semplice e ripetitiva e pertanto non
vi sarebbe alcuna perdita di guadagno.

4.2 L'assicurato dal canto suo sostiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto
ordinare una perizia specialistica e che a torto non ha tenuto conto del
peggioramento dello stato di salute intervenuto dopo l'infortunio, attestato
anche dal dott. N.________, in seguito al quale non poteva più sopperire con la
spalla sinistra alle limitazioni di cui già soffriva alla spalla destra. Egli
contesta altresì le mansioni di gerente di una piccola impresa di pittura, in
quanto durante la riformazione egli avrebbe effettuato quasi esclusivamente
lavori pesanti, rimproverando al Tribunale di prime cure di aver omesso di
sentire l'amministratrice del datore di lavoro. Egli adduce infine che,
essendosi la capacità lavorativa ridotta dopo l'infortunio, andava eseguito un
raffronto dei redditi, in cui porre a confronto a titolo di reddito da valido
quello di gerente di una ditta di pittura e quale reddito da invalido quello di
cui alla tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS),
edita dall'Ufficio federale di statistica, ridotto del 20%.

5.
5.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi
giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i
presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità
dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF, invalidità pari
almeno al 10%), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA), come pure il
metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado
d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). Il
grado d'invalidità è in particolare determinato ponendo a confronto il reddito
da lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza
dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del
mercato del lavoro (reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Va pure aggiunto che, secondo l'art. 28 cpv. 3 OAINF, se la capacità lavorativa
dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa
di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si
deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto
dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe
conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione
preesistente (sul tema si confronti Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 130-132; in caso
di riformazione professionale, poi portata a termine, al momento
dell'infortunio cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 178/
96 del 21 luglio 1998, in: RAMI 1999 no. U 322 pag. 96 consid. 3b).

5.2 Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera
e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una
gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso
in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue
capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 273 consid. 4b pag. 276; sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni I 350/89 del 30 aprile 1991 e I 329/88 del 25 gennaio 1989, in:
RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 243/92 del 4 maggio 1993, in: Plädoyer 1995/1
pag. 67 consid. 5c).

5.3 Giova infine rammentare che alfine di poter graduare l'invalidità,
l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del
medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V
156 consid. 1 pag. 158).

Quanto alla valenza probatoria d'un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è quindi né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a
pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert
ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo
2001, pag. 266). Nella sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in VSI
2001 pag. 106 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie.

6.
6.1 Dagli atti emerge che già a partire dal 2000 P.________, a causa di un
danno alla spalla destra, non era più in grado di svolgere l'attività di
imbianchino indipendente, in quanto troppo pesante (rapporti 4 ottobre 2001 del
dott. O._________ e 29 aprile 2002 della dott.ssa B._________). Con riferimento
all'allora capacità lavorativa residua la dott.ssa B._________ dell'AI aveva
precisato che l'interessato non poteva eseguire lavori che richiedevano
un'elevazione del braccio destro a 60 gradi. Andavano pure evitate le attività
che richiedevano sollevamento e trasporto di pesi medio-pesanti oppure
manipolazioni di oggetti, attrezzi, pulsantiere con forza media-pesante da
parte del braccio destro. In attività adatte egli è stato considerato abile al
100%. D'intesa con il consulente in integrazione professionale era stata quindi
ritenuta adeguata una riqualifica professionale sul posto di lavoro quale
responsabile tecnico di una ditta di pittura di piccole o medie dimensioni,
consistente nell'elaborazione di preventivi, nella supervisione e nel controllo
lavori, nella gestione clienti e nell'introduzione e formazione del personale
(lettera 5 agosto 2002 dell'Ufficio AI).

6.2 In relazione all'infortunio alla spalla sinistra il dott. C._________,
specialista in chirurgia, in occasione della visita circondariale del 4 gennaio
2006 ha diagnosticato una degenerazione cronica della cuffia dei rotatori della
spalla destra e sinistra, documentazione di ampia retrazione del sopra- ed
infraspinato della spalla sinistra (dopo caduta), nonché rottura spontanea
completa del tendine del sotto-scapolare a gennaio 2005, motivo d'impianto di
protesi gleno-omerale inversa (24 gennaio 2005). Per quanto riguardava la
capacità lavorativa il medico ha dichiarato che la riformazione professionale,
attività in cui egli era stato ritenuto abile al lavoro al 100%, poteva essere
ripresa dal 2 gennaio 2006.

Dal canto suo il dott. N.________, specialista degli arti superiori presso la
Clinica X.________, nella propria perizia del 9 febbraio 2007, commissionata
dall'assicurato, ha diagnosticato "Schmerzhafte Funktionseinschränkung der
linken Schulter bei traumatischer Ruptur der Supraspinatussehne am 5 Oktober
2004 bei vorgeschädigter Sehne (kleine Zyste am Tuberculum majus); Implantation
einer inversen Schultertotalprothese links am 24 Januar 2005", precisando in
particolare che le limitazioni funzionali erano radiologicamente e clinicamente
oggettivabili e pertanto credibili.

A suo parere lo stato della spalla sinistra era chiaramente peggiorato, in
quanto prima dell'incidente e dell'inserimento della protesi l'arto era
completamente funzionante (v. rapporto complementare 17 settembre 2007 del
dott. N.________).

Per quanto riguarda le limitazioni causate dal danno alla salute il perito ha
addotto: "Es besteht eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung der linken
Schulter. Der Arm kann aktiv nur 90° nach vorne und 45° zur Seite angehoben
werden. Die Aussenrotation beträgt 0°. Die Kraft für alle Bewegungen ist
deutlich vermindert......Arbeiten über Schulterniveau und Heben von Lasten auch
unterhalb des Schulterniveaus sind mit einer inversen Schulter-Totalprothese
nicht möglich. Denkbar wäre eine leichte körperliche Arbeit, bei der die Arme
vor dem Körper eingesetzt werden und bei der keine Gewichte getragen werden
müssen".

A proposito della capacità lavorativa residua l'esperto ha ritenuto ammissibile
un'attività nella "Fertigung oder Montage von kleinen Teilen oder in der
Qualitätskontrolle", concludendo che l'attività di pittore non era più
ammissibile, mentre quella di gerente di una ditta di pittura non era possibile
per carenza di conoscenze tecniche.

6.3 La perizia del dott. N.________, con relativo complemento, appare
approfondita, ben motivata e convincente, traendo delle conclusioni
sostenibili. Del resto gli atti medici dell'incarto non differiscono granché
per quanto concerne le conseguenze del danno alla salute e meglio ritengono in
generale che l'assicurato, malgrado alcune limitazioni alla spalla sinistra,
sia ancora in grado di svolgere un'attività leggera. Ne consegue che non vi è
motivo alcuno per ordinare una perizia giudiziaria, come chiesto
dall'assicurato.

Dalla documentazione medica suelencata emerge pure che lo stato di salute
dell'assicurato è senz'ombra di dubbio peggiorato, ritenuto che prima
dell'incidente solo la spalla destra era soggetta a limitazioni, mentre la
spalla sinistra risultava totalmente funzionante. Inoltre l'inserimento della
protesi ha soltanto minimamente migliorato la situazione (v. rapporto
complementare 17 settembre 2007 del dott. N.________). Va quindi accertato se
tale peggioramento influisce sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato
e quindi sulla sua capacità di guadagno.

7.
7.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

In caso di applicazione dell'art. 28 cpv. 3 OAINF il reddito da valido da
prendere in considerazione è in realtà un reddito da invalido e meglio che tien
conto di un danno alla salute preesistente (Omlin, op. cit., pag. 130, n. 483).

7.2 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la
situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente
il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i
dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con
riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa
ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
40/98 del 1° marzo 1999, in: RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).

Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza del danno alla salute, può
compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con
riferimento).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato
o semi qualificato (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 329/
88 del 25 gennaio 1989, in: RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 137/79 del 12 novembre 1979, in:
RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Tramite la
riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien
inoltre conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad
esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e
quindi anche del fatto che la persona può, in realtà, svolgere solo lavori
leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481
con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007 consid. 4.3).

7.3 Infine, se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato al riguardo che una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Tale deduzione
non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata di caso in caso. È in ogni
modo compito dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso, del giudice
del merito motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo
non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi
(DTF 126 V 75 consid. 5b/dd e 6 pag. 80 seg.). Questi principi sono stati
confermati dal Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 472.

8.
8.1 Preliminarmente va precisato che la questione se l'assicurato abbia
materialmente concluso la propria riformazione professionale e sia quindi in
grado di svolgere l'attività di gerente di una ditta di pittura oppure no, come
sostenuto da lui stesso e dal datore di lavoro, può restare irrisolta, in
quanto irrilevante ai fini dell'esito del presente ricorso. Come evidenziato
dal Tribunale di prime cure l'assicurato non può in nessun caso avvalersi di un
diritto alla rendita.
8.2
8.2.1 Nella misura in cui infatti la formazione si fosse conclusa, trattandosi
di un'attività leggera, essa sarebbe esigibile, secondo quanto stabilito dai
medici, anche dopo l'infortunio alla spalla sinistra. In tale ipotesi quindi il
reddito da valido equivarrebbe a quello da invalido.
8.2.2 Alla stessa conclusione si giungerebbe se si ritenesse non conclusa la
formazione. In effetti in tal caso, all'inizio del 2006, data di decorrenza
della rendita, si dovrebbe ritenere l'assicurato abile al lavoro in un'attività
leggera, semplice e ripetitiva di cui alla già citata tabella TA1 dell'ISS (si
confronti consid. 7.2). Ritenute l'impossibilità di svolgere lavori medio
pesanti rispettivamente le limitazioni di cui al braccio destro, il reddito
andrebbe ridotto nella misura del 5-10%, a cui va aggiunto un ulteriore 5%
dovuto all'età (56 anni).

L'assicurato, sempre nel 2006, al momento della chiusura del caso, era ancora
in grado di svolgere le medesime attività leggere, semplici e ripetitive,
tuttavia con un'ulteriore riduzione del 5% in relazione alle limitazioni
subentrate in seguito all'infortunio al braccio sinistro. Considerata una
deduzione complessiva dal reddito da invalido pari al 15-20%, risulterebbe un
grado di invalidità del 5%, che non dà diritto ad una rendita.

8.3 Visto quanto sopra, in quanto infondato, il ricorso in materia di diritto
pubblico dev'essere respinto.

9.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66
cpv. 1 LTF). L'INSAI, vittorioso in causa, non ha diritto all'assegnazione di
spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 14 aprile 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble