Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.637/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_637/2008

Sentenza del 9 ottobre 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Parti
Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni,
Direzione Berna, Bundesgasse 35, 3011 Berna,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari, via Alberto di Sacco 8,
6500 Bellinzona,

contro

G.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, 6500
Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 giugno 2008.

Fatti:

A.
In data 24 maggio 2005, G.________, nato nel 1960, all'epoca dei fatti alle
dipendenze della ditta X.________ in qualità di consulente assicurativo e in
quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la Mobiliare
Svizzera Società d'assicurazioni (in seguito: Mobiliare), è rimasto vittima di
un incidente della circolazione a seguito del quale ha riportato una contusione
della colonna cervicale. La Mobiliare ha assunto il caso e corrisposto le
prestazioni di legge.

Per decisione del 29 giugno 2006, sostanzialmente confermata il 13 luglio 2007
anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'assicuratore
infortuni ha negato, con effetto dal 1° dicembre 2005, ogni ulteriore obbligo
di prestazione per difetto del necessario nesso di causalità (naturale) tra i
disturbi lamentati e l'infortunio del 24 maggio 2005.

B.
Adito dall'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per
giudizio del 9 giugno 2008, ne ha accolto il gravame e, annullata la decisione
su opposizione del 13 luglio 2007, ha rinviato gli atti alla Mobiliare per
complemento istruttorio (allestimento di una perizia medica) e nuovo
provvedimento.

C.
Patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari, la Mobiliare si è aggravata al
Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico. Con esso,
protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e
la conferma della decisione su opposizione del 13 luglio 2007.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua
competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che
gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).

2.
Dal momento che non pone termine alla procedura e che non contiene ordini
vincolanti di natura materiale suscettibili di sottrarre all'amministrazione
ogni margine decisionale (cfr. SVR 2008 IV no. 39 pag. 131, consid. 1.1 [9C_684
/2007]; cfr. pure sentenza 8C_682/2007 del 30 luglio 2008 non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale), il giudizio impugnato costituisce una decisione
incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481).
L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa -
che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a)
oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

3.
3.1 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un
danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un
giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV
139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno
meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un
aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57
consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

3.2 Un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova
decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto
se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su
determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe
significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi
(DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).

3.3 L'ammissibilità del ricorso per motivi di economia processuale (art. 93
cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione incidentale costituisce un'eccezione e
va interpretata restrittivamente, tanto più che le parti non subiscono alcun
pregiudizio se non impugnano immediatamente tali decisioni che possono essere
contestate contestualmente con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Il
Tribunale federale esamina liberamente se l'accoglimento del ricorso
permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. A
tal proposito ha tuttavia precisato che il rinvio della causa
all'amministrazione per istruzione complementare e nuova decisione non si
traduce di principio in una procedura probatoria provocante un dispendio di
tempo e di denaro importanti (sentenza 9C_898/2007 del 24 luglio 2008, consid.
1.2 con riferimenti).

4.
4.1 In concreto, le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono
soddisfatte. In particolare, contrariamente a quanto pretende l'assicuratore
ricorrente, la decisione di rinvio non gli causa un pregiudizio irreparabile ai
sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché non ne restringe in alcun modo la
latitudine di giudizio, determinando unicamente una dilazione della procedura
quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una
decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 pag. 483).

4.2 Nel caso di specie, inoltre, neppure si realizzano i presupposti di
ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenze 9C_218/2007
del 19 novembre 2007 e 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007 con i rispettivi
riferimenti).

4.3 Ne segue che le conclusioni della ricorrente volte ad ottenere
l'annullamento della decisione di rinvio della Corte cantonale sono
irricevibili.

5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a
carico dell'assicuratore infortuni ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'introduzione del ricorso da parte della Mobiliare non ha per contro provocato
spese al resistente poiché egli non è stato invitato a determinarsi sul
gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 9 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble