Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.524/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_524/2008 {T 0/2}

Sentenza del 2 aprile 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Parti
Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni, 6002 Lucerna,
ricorrente,

contro

F.________,
opponente, patrocinato dal Sindacato del personale dei trasporti, Viale
Stazione 31, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 maggio 2008.

Fatti:

A.
In data 2 luglio 2005, F.________, nato nel 1958, all'epoca dei fatti alle
dipendenze della T.________ SA in qualità di autista, e in quanto tale
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è stato vittima di
un'aggressione durante il servizio da parte di un ragazzo, a seguito della
quale ha riportato una frattura lussazione dell'articolazione interfalangea
prossimale del quarto dito della mano destra. L'INSAI ha assunto il caso e
corrisposto le prestazioni di legge.

Con decisione del 23 marzo 2006, l'assicuratore infortuni ha dichiarato
F.________ totalmente abile al lavoro a partire dall'8 novembre 2005 e ha
negato, eccezion fatta per le spese delle cure ergoterapiche in corso, la
corresponsione di ogni ulteriore prestazione. In merito ai disturbi di natura
psichica lamentati dall'interessato in seguito all'infortunio, l'INSAI ha in
particolare respinto un suo obbligo prestativo per difetto del necessario nesso
di causalità con l'evento in esame. Tale posizione è stata sostanzialmente
confermata il 30 maggio 2006 anche in seguito all'opposizione interposta
dall'interessato.

B.
F.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il quale, disposti i propri accertamenti, tra i quali l'allestimento di una
perizia medica giudiziaria affidata alla dott.ssa V._______, e accertata la
piena incapacità dell'assicurato a riprendere l'esercizio della professione di
autista di bus di linea, per pronuncia del 21 maggio 2008 ha accolto il
gravame, annullato il provvedimento su opposizione querelato e rinviato gli
atti all'INSAI per nuova decisione in merito alle prestazioni spettanti
all'interessato a contare dall'8 novembre 2005.

C.
Contestando il contenuto e l'attendibilità del referto peritale giudiziario,
che non risponderebbe ai requisiti posti dalla giurisprudenza in materia, e
allegando nuova documentazione medica, l'INSAI ha interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento del
gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su
opposizione impugnata.

F.________, patrocinato dal Sindacato del personale dei trasporti, propone la
reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
Pur essendo la querelata pronuncia una decisione di rinvio, che di regola ha
carattere incidentale, essa può in concreto essere impugnata immediatamente
dall'assicuratore infortuni davanti al Tribunale federale (cfr. DTF 133 V 477
consid. 5 pag. 482 segg.).

2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato
per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, come in
concreto, il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro
gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il
Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti
operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Per il resto, di regola
il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr.
tuttavia l'eccezione di cui al cpv. 2) e non è vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tenuto
conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto
pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso esamina in linea di
massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che
si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

3.
3.1 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
La memoria ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione
risulterebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). Le prove
documentali devono inoltre essere prodotte entro la scadenza del termine di
ricorso o del termine eventualmente assegnato per la presentazione di un atto
di replica (art. 42 cpv. 3 e 102 cpv. 3 LTF; cfr. anche DTF 113 Ia 407 consid.
1 pag. 408). È comunque esclusa l'allegazione di fatti accaduti dopo la
pronuncia del giudizio impugnato così come di prove non ancora esistenti a tale
momento (cosiddetti veri nova; cfr. DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.;
130 II 493 consid. 2 pag. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 pag. 150). In una
recente sentenza 8C_934/2008 del 17 marzo 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova trasmessi per la prima volta in ultima istanza,
senza che la decisione dell'autorità inferiore ne dia motivo, vanno considerati
inammissibili anche nelle procedure rette dalla cognizione lata secondo l'art.
97 cpv. 2 LTF (sentenza citata, consid. 3.3). In virtù di tale principio,
qualora una parte non ottemperi l'obbligo di collaborare durante la procedura
in corso davanti le istanze precedenti, essa non è più legittimata ad addurre
in sede federale nuovi elementi.

3.2 Con il gravame l'Istituto ricorrente produce nuova documentazione, più
precisamente due apprezzamenti medici del 17 e del 18 giugno 2008,
rispettivamente del dott. C.________ e del dott. O.________. Allestite e
versate agli atti dopo la data della decisione dell'autorità inferiore, senza
peraltro indicare perché la loro presentazione sarebbe stata indotta solo dalla
pronuncia impugnata, le osservazioni mediche in questione non vanno quindi
prese in considerazione ai fini del giudizio. L'assicuratore avrebbe infatti
con ogni verosimiglianza potuto (e dovuto) allegare i mezzi di prova invocati
già in sede cantonale.

4.
Oggetto del contendere è unicamente l'incapacità lavorativa totale attestata
dai primi giudici a F.________ nella sua precedente attività quale autista di
bus di linea.

5.
5.1 L'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali e i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare
le condizioni alle quali è subordinata l'assegnazione di indennità giornaliere
(art. 16 LAINF), la nozione d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), nonché i
compiti del medico ai fini della valutazione del grado di limitazione della
capacità lavorativa e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti
medici fatti allestire da un tribunale conformemente alle regole di procedura
applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 353 consid. 3b/ee; 115 V 133
consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

5.2 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza ribadire che secondo l'art. 6 LPGA è considerata incapacità al lavoro
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività. Al riguardo, va inoltre
aggiunto che la giurisprudenza precedentemente in vigore, applicabile anche al
nuovo art. 6 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.1.1 pag. 345), aveva precisato che
configura incapacità lavorativa anche l'ipotesi in cui, tramite l'esercizio
dell'attività in questione, vi è il rischio di aggravare lo stato di salute
(DTF 130 V 343 consid. 3.1 pag. 345; 115 V 403 consid. 2 pag. 404; cfr. pure
SVR 2008 BVG no. 34 pag. 143 consid. 3.3 [9C_127/2008]).

6.
6.1 Nel giudizio impugnato la Corte cantonale, fondandosi sulle conclusioni
della perizia giudiziaria, ha ritenuto che a causa delle sequele dell'evento
infortunistico del 2 luglio 2005, l'intimato non è più in grado di svolgere la
sua abituale professione di autista di bus di linea.

6.2 L'INSAI dal canto suo critica la perizia allestita dalla dott.ssa
V._______. A suo avviso il referto giudiziario risulta lacunoso e sommario. In
particolare, l'amministrazione ricorrente ritiene che la perita non abbia
sufficientemente indicato in che modo e per quali ragioni essa abbia dedotto
un'incapacità lavorativa totale dell'interessato nella guida di bus di linea.
Inoltre, l'affermazione dell'esperta secondo cui F.________ è in grado di
guidare un veicolo utilitario sarebbe contraddittoria e insostenibile.

7.
7.1 Per quanto concerne la valenza probatoria di un rapporto medico,
determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è tanto l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale
perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c
pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in:
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza I
128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg., il Tribunale
federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. Così, in particolare, i
referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad
un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su
esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e
che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a
meno che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro
attendibilità (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c). Se
infine vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3). Non si può
tuttavia pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è
l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

7.2 Secondo la costante giurisprudenza, di principio, il giudice non si scosta,
senza ragioni imperative, dalle risultanze di una perizia medico-giudiziaria,
compito del perito essendo infatti quello di mettere a disposizione della
giustizia le sue specifiche conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti
sanitari di una determinata fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 e sentenze ivi
citate).

8.
8.1 In concreto, la perita giudiziaria incaricata, la quale, tra l'altro e
contrariamente ai dottori O.________ e C.________, è specialista in chirurgia
della mano, dopo avere visitato l'assicurato e avere esaminato gli atti medici
all'inserto, ha posto la diagnosi di chiusura incompleta del pugno in stato
dopo lussazione/frattura dell'articolazione interfalangea prossimale del IV
dito a destra, lieve artrosi a questo stesso livello, morbo di Dupuytren di
stadio I al IV e V raggio a destra, nonché tendovaginite stenosante A1 del
legamento anulare Dig III a destra. L'esperta ha pure precisato che F.________
presenta una flessione massima del dito anulare destro che non supera i 45°,
una distanza dito-palmo della mano di 2 cm, nonché una perdita della forza del
30%. Sulla base dei risultati dei test di simulazione tramite il
BTE-Worksimulator (Baltimore Therapeutic Equipment), la dott.ssa V._______ ha
giudicato il peritando completamente inabile al lavoro nella professione di
autista di bus di linea, mentre, sempre secondo la stessa, un'attività presso
una panetteria/pasticceria si rivelerebbe più conforme al suo stato di salute.
Il rapporto evidenzia infatti le difficoltà della mano destra dell'assicurato
nel mantenere un controllo adeguato sul volante, nelle situazioni in cui la
mano sinistra non si trova su quest'ultimo ed è occupata in altre operazioni
(ad esempio l'accensione delle frecce). In tali ipotesi, l'interessato
correrebbe il rischio di perdere il controllo del veicolo, mettendo in pericolo
non solo la sua persona ma anche i 50 o 100 passeggeri a bordo. Della stessa
opinione il dott. U.________, a sua volta specialista in chirurgia della mano e
medico curante dell'intimato, il quale si era già espresso in termini molto
simili quasi un anno prima.

8.2 Dopo attento esame della documentazione medica all'inserto, questa Corte
non può che concordare con il Tribunale cantonale. La dott.ssa V._______ ha già
abbondantemente esposto le ragioni per le quali F.________ non dovrebbe
riprendere l'attività precedente all'infortunio e spiegato, rispondendo ai
quesiti postele dall'Istituto ricorrente e dall'intimato, in che misura le
limitazioni fisiche della mano gli impediscono di svolgere la propria
professione. Orbene, guidare un bus di linea con un deficit di flessione alla
mano costituisce effettivamente un rischio grave non solo per la salute
dell'assicurato, ma di tutti i passeggeri a bordo. Al riguardo, va pure
evidenziato che chiunque fa domanda di una licenza di condurre deve soddisfare
dei requisiti medici minimi, tra i quali il funzionamento completamente normale
delle membra (cfr. art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione alla
circolazione di persone e veicoli [OAC] e allegato 1). A giusta ragione,
infine, la Corte cantonale ha ritenuto priva di rilievo ai fini del giudizio la
questione di sapere se F.________ sia abile alla guida di un veicolo privato o
meno. Il fatto che la dott.ssa V._______ abbia preso posizione in merito non
costituisce una contraddizione atta a inficiare le conclusioni motivate e
convincenti alle quali è pervenuta nel suo rapporto medico. Infatti, per legge,
nell'ambito della valutazione del grado d'incapacità lavorativa di un
assicurato, il giudice o l'amministrazione devono esprimersi prendendo
unicamente in considerazione la professione svolta fino al giorno
dell'infortunio o il campo d'attività abituale, categoria, quest'ultima, che
comprende quelle occupazioni che, pur se di rilevanza economica, non forniscono
un guadagno immediato, come ad esempio il lavoro domestico o l'educazione dei
figli (cfr. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 4 e 5 all'art. 6).

8.3 Ne discende che, contrariamente a quanto preteso dall'Istituto ricorrente,
il referto giudiziario non evidenzia contraddizioni. Né si può affermare che
esso sia incompleto, si fondi su accertamenti di fatto errati o giunga a
conclusioni non motivate o non convincenti.

9.
Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione specialemente delle
risultanze peritali, l'operato cantonale non è censurabile. In tali condizioni,
il giudizio impugnato merita di essere confermato e il ricorso respinto in
quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
della parte ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'Istituto ricorrente dovrà
inoltre corrispondere all'opponente, rappresentato da un'organizzazione
sindacale, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 800.- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 2 aprile 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble