Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.466/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_466/2008 {T 0/2}

Sentenza del 1° aprile 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Niquille,
cancelliere Schäuble.

Parti
C.________, Italia,
ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST),
Via Sirana, 6814 Lamone,

contro

Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'8 maggio 2008.

Fatti:

A.
C.________, commesso venditore, dal 1° giugno al 30 settembre 2004 ha lavorato
alle dipendenze della ditta individuale T._________
B. , la quale non gli ha versato lo stipendio contrattualmente pattuito.
Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), egli ha quindi
adito le vie esecutive per ottenere il pagamento del salario dovuto.

Il 13 novembre 2006, l'interessato ha presentato all'assicurazione contro la
disoccupazione una domanda d'indennità per insolvenza del datore di lavoro
facendo valere le sue pretese salariali rimaste scoperte.

Mediante decisione del 7 novembre 2007, confermata il 3 dicembre seguente anche
in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa di disoccupazione del
Cantone Ticino ha respinto la richiesta per il motivo che C.________ non aveva
intrapreso sforzi sufficienti volti al recupero del salario dovuto.

C.
Tramite l'OCST, C.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame
con pronuncia dell'8 maggio 2008. La Corte cantonale ha ritenuto che,
soprattutto lasciando trascorrere un periodo di quasi otto mesi tra la
comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15
febbraio 2006, l'insorgente avrebbe gravemente violato l'obbligo di ridurre il
danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

D.
Sempre patrocinato dall'OCST, C.________ ha interposto ricorso al Tribunale
federale, al quale ripropone la richiesta di riconoscimento di indennità per
insolvenza per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2004. Sostiene che i
presupposti per il versamento della prestazione sarebbero adempiuti, anche in
considerazione che il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento è
dovuto al fatto che è stato impossibile in tempi adeguati esplicare tutte le
ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare
traccia od indirizzo.

La Cassa cantonale di disoccupazione e la Segreteria di Stato dell'economia
hanno rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica
d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv.
2). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore. Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da
questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

2.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione l'autorità
giudiziaria cantonale abbia negato il diritto di C.________ alle indennità per
insolvenza per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2004.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha diffusamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare le condizioni alle quali è
subordinato il riconoscimento di indennità per insolvenza. A tale esposizione
può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire
che giusta l'art. 55 cpv. 1 prima frase LADI il lavoratore, nella procedura di
fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla
tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli
comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

4.
Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza di una
violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui
all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa
rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e
sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso,
tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela
dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3
pag. 49).

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio
generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze
di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha
ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che
quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto
inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di
fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità
giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso
senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del
salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il
danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo
nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità
di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di
lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda
infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il
creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza
preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta
o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni.

5.
Ne segue che la pronuncia impugnata, in nessun modo lesiva del diritto
federale, va confermata e il ricorso respinto. Le spese seguono la soccombenza
e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 1° aprile 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble