Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.422/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_422/2008 {T 0/2}

Sentenza dell'11 febbraio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Parti
M._________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 4 febbraio 2008.

Fatti:

A.
M._________, nato nel 1968, al momento dei fatti impiegato quale operaio presso
l'agenzia di collocamento X.________ e, in quanto tale, assicurato d'obbligo
contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), in data 20 aprile 2003, in circostanze poco
chiare, ha subito una frattura scomposta intra-articolare di entrambi i polsi.
Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, che ha corrisposto le
prestazioni previste dalla LAINF.

Con provvedimento formale del 9 febbraio 2007, l'INSAI ha dichiarato estinto il
diritto a prestazioni di corta durata dal 1° ottobre 2006 (eccezion fatta per i
controlli medici strettamente necessari) e posto l'assicurato al beneficio di
una rendita di invalidità del 15% tenuto conto di un guadagno annuo di fr.
15'536.-, nonché di un'indennità per menomazione dell'integrità del 20%.
Patrocinato dallo Studio legale Lepori-Pedroia, l'assicurato si è opposto a
questa decisione, contestando in particolare l'ammontare del guadagno
assicurato e il grado di invalidità. Mediante decisione su opposizione del 24
maggio 2007, l'amministrazione ha confermato la decisione iniziale.

B.
Sempre tramite lo Studio legale Lepori-Pedroia, l'interessato ha deferito la
decisione su opposizione con un gravame al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, chiedendone l'accoglimento con relativa modifica della
decisione impugnata nel senso che la rendita di invalidità andava adeguatamente
aumentata e fissata in base ad un guadagno annuo assicurato di fr. 53'081.60.

Con giudizio del 4 febbraio 2008 il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto
il gravame nel senso che, in annullamento della decisione su opposizione
impugnata, nella misura in cui riferita alla rendita, ha condannato
l'assicuratore a versare una rendita d'invalidità del 19%, anziché del 15%, a
far tempo dal 1° ottobre 2006.

C.
Rappresentato dall'avv. Cesare Lepori, M._________ ha contro il giudizio
cantonale interposto un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale,
protestate spese e ripetibili, chiede il riconoscimento di una rendita per un
grado d'invalidità pari al 100%; nella denegata ipotesi in cui la Corte lo
ritenesse ancora in misura di svolgere un'attività lucrativa, postula un tasso
di riduzione del 25% sul reddito ipotetico da invalido. Egli formula altresì
domanda di assistenza giudiziaria.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto
se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se,
tuttavia, come in concreto, il ricorso è diretto contro una decisione
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare
o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

1.2 Per il resto, di regola, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto
(art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel
ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tenuto conto
dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena
d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina
in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a
vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni
giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede
federale. La Corte federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; sulla portata di questo
obbligo cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 pag.
287; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, infine,
possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

2.
Oggetto del contendere è la quantificazione del grado d'invalidità riconosciuto
a M._________.

3.
3.1 L'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali e i
principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando i presupposti
che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli
infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA)
come pure il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del
grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16
LPGA). Essa ha pure ricordato le regole legali e giurisprudenziali riguardanti
l'applicazione dei dati statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica. A tale esposizione può
essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che a norma dell'art. 16
LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui
dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da
invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).

3.2 Giova inoltre ricordare che conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V
275 consid. 2b pag. 278, 400 consid. 4b e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4b pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita (superiore) se la persona
interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne (o limitarne)
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

4.
4.1 Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver diritto ad una rendita di
invalidità del 100%. Malgrado la questione non sia stata sollevata in sede
cantonale, egli da un lato fa valere di essere totalmente incapace al lavoro in
qualsiasi attività che richiede l'utilizzo delle mani, postulando, dall'altro,
l'assunzione agli atti di nuova documentazione, consistente di tre certificati
allestiti, rispettivamente, il 22 settembre, il 23 e il 29 novembre 2007
dall'Ospedale X._________, e di una dichiarazione della responsabile della
Y.________ del 26 febbraio 2008.

4.2 Orbene, a norma dell'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti
e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore. Esclusi sono in particolare i fatti che si sono realizzati prima
della pronuncia impugnata (i cosiddetti "unechte Noven"), così come i mezzi di
prova che esistevano già in precedenza (DTF 134 V 223 consid. 2.2.1 pag. 226;
sentenza 4A_36/2008 del 18 febbraio 2008 consid. 4.1).

4.3 Mediante sentenza 9C_40/2007 del 31 luglio 2007, pubblicata in SVR 2009 IV
no. 10 pag. 21, questa Corte ha stabilito che la giurisprudenza del Tribunale
federale relativa agli art. 105 cpv. 2 e 132 vOG, secondo la quale nelle liti
in cui vi era cognizione limitata, rispettivamente nei casi con cognizione
lata, dopo la decorrenza del termine per il ricorso oppure dopo la conclusione
di un secondo scambio di scritti, nuovi mezzi di prova o nuovi fatti rilevanti
potevano essere presentati solo se potevano giustificare una revisione ai sensi
dell'art. 137 lett. b vOG (DTF 127 V 353; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 600/00 del 10 dicembre 2001), andava applicata anche dopo
l'entrata in vigore della LTF (sentenza citata 9C_40/2007 consid. 3.1).

4.4 Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta la questione di sapere se
mezzi di prova (tempestivamente) trasmessi per la prima volta in ultima istanza
vadano considerati fatti nuovi inammissibili anche nelle procedure rette dalla
cognizione lata secondo gli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF (cfr. sentenze
8C_354/2007 del 4 agosto 2008, in SVR 2009 UV no. 3 pag. 9, consid. 3 e 8C_260/
2007 del 31 ottobre 2007 consid. 2 in fine; nella sentenza 8C_82/2007 del 20
giugno 2007 consid 2.2 l'ammissibilità è tuttavia stata negata con riferimento
a Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 4 all'art. 99; a questo proposito cfr.
però anche Ulrich Meyer, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 9, 11 e 40 all'art. 99,
secondo cui una tale esclusione non sarebbe compatibile ["kaum vereinbar"] con
il principio del libero esame d'ufficio dei fatti e quindi sarebbe ammissibile
solo in caso di violazione dell'obbligo di collaborare).

4.5 In concreto, occorre osservare che tra i diversi medici che si sono
occupati del caso esiste sostanziale concordanza sia a livello diagnostico sia
per quanto riguarda la valutazione dell'incidenza delle turbe fisiche sulla
capacità lavorativa dell'interessato. Da parte sua, l'insorgente non si
confronta in alcun modo con i rapporti allestiti dagli stessi medici. Per
quanto concerne la documentazione prodotta con il ricorso, i certificati
dell'Ospedale X._________, che non fanno altro che attestare i dolori lamentati
dal paziente, senza esprimersi sul carattere invalidante dei disturbi di natura
funzionale a mani e braccia, e la dichiarazione della responsabile della
Y.________, alla quale non può essere riconosciuto il necessario valore
probatorio, hanno ben poca influenza sulle conclusioni chiare, complete e
motivate cui sono giunti gli specialisti della Clinica X.________ e il dott.
G.________, esperto in reumatologia e medico di circondario dell'INSAI.
Inoltre, questi ultimi si sono esplicitamente espressi sull'esigenza di una
riformazione professionale e la possibilità di svolgere, in misura completa,
un'attività adeguata, ad esempio come custode, venditore, collaboratore di
sorveglianza di video-schermi, magazziniere o interprete, vista la conoscenza
di diverse lingue da parte del ricorrente. Infine, come osservato dal dott.
K.________, specialista in reumatologia, e dal dott. E.________, medico
assistente presso la Clinica X.________, nonostante le buone maniere, la
disponibilità e la buona volontà dimostrate durante le visite mediche, sembra
che M._________ sia impedito nel riprendere un'attività professionale
confacente non tanto a causa dell'infortunio ai polsi, bensì piuttosto per i
problemi di ordine psicosociale con i quali è confrontato.

4.6 In considerazione di tali aspetti, la questione dell'ammissibilità dei
nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova addotti in questa sede può pertanto
essere lasciata aperta, poiché la censura sollevata, secondo la quale
l'assicurato soffrirebbe di un'incapacità di lavoro totale e, di conseguenza,
avrebbe diritto ad una rendita di invalidità del 100%, non è comunque fondata.

5.
5.1 In via subordinata, M._________ si avvale di un grado di deduzione del 25%
sul reddito da invalido stabilito dalla Corte cantonale, a causa di limitazioni
residue addebitabili al danno alla salute. Più precisamente, egli chiede una
riduzione del 15% per i soli problemi fisici, del 5% per la nazionalità e del
5% per l'impossibilità di lavorare a tempo pieno.

5.2 Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale, dopo aver stabilito in fr.
50'317.72 il reddito da invalido calcolato sulla base della tabella TA1
dell'ISS 2006, ha confermato l'operato dell'amministrazione nell'ambito delle
deduzioni per circostanze personali e professionali, ossia una riduzione del
15% per tenere conto della menomazione derivante dai postumi infortunistici e
della nazionalità del ricorrente.

5.3 La questione relativa al grado di deduzione indicato nel caso concreto per
tenere conto delle particolarità personali e professionali è una tipica
questione di apprezzamento che può essere corretta solo se il Tribunale
cantonale ha esercitato questo apprezzamento in maniera giuridicamente errata,
vale a dire solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF
132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.; sentenza 9C_83/2008 del 19 gennaio
2009 consid. 2.2). La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati
su dati statistici debbano essere ridotti in considerazione delle particolarità
del caso dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri,
questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente, ritenuto che una
deduzione massima del 25 % del salario statistico permette di tenere conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che
il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481; 126 V 75 consid. 5 b/
cc e 6 pag. 80 seg.).

5.4 Sulla base dei principi suesposti e della giurisprudenza citata nel
giudizio cantonale, al quale si rinvia, si può ammettere che l'amministrazione,
senza abuso o eccesso del proprio potere d'apprezzamento, ha correttamente
valutato le circostanze personali e professionali dell'assicurato, procedendo a
una riduzione del 15% sul reddito ipotetico da invalido. Non va dimenticato
infatti che l'interessato è stato ritenuto capace di svolgere, a tempo pieno e
con massimo rendimento, un'attività confacente al suo stato di salute. Orbene,
la decisione del giudice di prime cure di confermare la posizione dell'istituto
assicuratore è senz'altro difendibile. In conclusione, il ricorso risulta anche
su questo punto infondato.

6.
6.1 Stante quanto precede, la pronuncia cantonale dev'essere confermata.

6.2 Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita. Ora, egli effettivamente risulta trovarsi in una
situazione di indigenza ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF. Per il resto, non si
poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi interessi senza
l'ausilio di un patrocinatore qualificato (art. 64 cpv. 2 LTF). La domanda
dev'essere pertanto accolta. L'insorgente viene comunque avvisato che qualora
la sua situazione finanziaria dovesse migliorare, egli sarà tenuto a risarcire
la cassa del Tribunale, così come prescritto dall'art. 64 cpv. 4 LTF.

6.3 Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente e per il
momento assunte dalla cassa del Tribunale.

4.
L'Avvocato Cesare Lepori, viene designato patrocinatore del ricorrente per la
procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale gli verserà
un'indennità di fr. 2200.-.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble