Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.417/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_417/2008 {T 0/2}

Sentenza del 28 ottobre 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
Zurigo Assicurazioni SA, 8085 Zurigo,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari, via A. di Sacco 8, 6500
Bellinzona,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Max Sidler,
Untermüli 6, 6302 Zugo.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 aprile 2008.

Fatti:

A.
Nel corso del mese di luglio 1995, B.________, nato nel 1970, al momento dei
fatti impiegato presso la ditta P._________ AG in qualità di product manager e,
perciò, assicurato d'obbligo presso la Zurigo Assicurazioni (in seguito
Zurigo), è rimasto vittima di due infortuni consistenti in una lite con una
terza persona e in un incidente della circolazione. I casi sono stati assunti
dalla Zurigo, la quale ha corrisposto le usuali prestazioni di legge,
segnatamente le cure mediche e le indennità giornaliere.

Mediante decisione dell'11 maggio 2007, alla quale B.________, rappresentato
dall'avv. Max Sidler, ha interposto opposizione, la Zurigo ha negato il proprio
obbligo di versare prestazioni a far tempo dal 31 marzo 2007, reputando non più
dato, a partire da tale data, il necessario nesso di causalità naturale fra gli
infortuni in oggetto e i disturbi accusati dall'assicurato.

ll 17 settembre 2007, la Zurigo ha informato l'interessato che sarebbe stato
sottoposto a perizia specialistica pluridisciplinare (neurologica e
psichiatrica) presso la Clinica S._______, fissando un termine di un mese per
sollevare eventuali contestazioni nei confronti dei periti e presentare i
relativi quesiti.

In data 12 novembre 2007, l'interessato ha comunicato di non volersi sottoporre
ad un'ulteriore perizia, in quanto non necessaria.

Con scritto del 13 novembre 2007 la Zurigo ha quindi fissato a B.________ un
termine scadente il 13 dicembre 2007 per dichiarare di volersi sottoporre alla
perizia, essendo una sua collaborazione necessaria. Nel caso non lo avesse
fatto l'assicuratore avrebbe deciso in base agli atti, non essendovi documenti
medici attestanti un nesso di causalità naturale.

Il 14 novembre 2007, l'assicurato ha confermato di non volersi sottoporre alla
perizia.

Mediante decisione su opposizione del 16 novembre 2007 l'assicuratore infortuni
ha quindi confermato il precedente provvedimento, statuendo in base agli atti,
in particolare ai rapporti del dott. M.________, specialista in neurologia, non
essendosi la MEDAS, incaricata di esaminare l'assicurato per conto dell'Ufficio
assicurazione invalidità (UAI), espressa sulla causalità naturale.

B.
Sempre patrocinato dall'avv. Sidler, l'interessato ha interposto gravame al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che venisse
accertata l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato tra gli
infortuni subiti nel 1995 e i disturbi di cui soffriva e che la causa fosse
retrocessa alla Zurigo per definire il suo diritto a prestazioni.

Con giudizio del 17 aprile 2008 la Corte adita ha accolto il gravame ai sensi
dei considerandi, annullando la decisione impugnata e retrocedendo la causa
alla Zurigo, affinché procedesse come indicato al considerando 2.12 in fine.

C.
La Zurigo, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, interpone ricorso al
Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e la
conferma della decisione su opposizione, con protesta di spese e ripetibili.
Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'intimato, ancora rappresentato dall'avv.
Sidler, ha chiesto di dichiararlo irricevibile, eventualmente di respingerlo,
con protesta di spese e ripetibili, mentre l'Ufficio federale della sanità
pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il rinvio degli atti alla Zurigo per procedere ad
ulteriori accertamenti medici in ordine all'esistenza di un nesso di causalità
naturale. L'assicuratore ritiene infatti di aver statuito correttamente ai
sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA in base agli atti in suo possesso.

2.
Dal momento che non pone termine alla procedura, né lo scopo del rinvio è
quello di eseguire il giudizio dell'istanza superiore (sentenza 8C_682/2007 del
30 luglio 2008 non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, consid. 1.1), il
giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93
LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità del ricorso
presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare
un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del
ricorso comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

3.
3.1 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un
danno di natura giuridica che non può essere sanato ulteriormente da un
giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV
139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno
meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un
aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57
consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

3.2 Un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova
decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto
se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su
determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso, restringendo
significativamente la sua latitudine di giudizio (sentenza 8C_682/2007 del 30
luglio 2008 consid. 1.2.1 e 1.2.2, non ancora pubblicata nella Raccolta
ufficiale; DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).

4.
4.1 In casu, va da un lato rilevato che con la pronuncia di rinvio impugnata il
Tribunale cantonale non obbliga la Zurigo ad emanare una decisione alla luce di
determinate direttive materiali (cfr. a titolo di esempio il consid. 1.2 non
pubblicato in DTF 133 V 504, in cui la corte giudicante aveva stabilito il
metodo da applicare per accertare l'invalidità), né si può quindi affermare che
la decisione di rinvio non lascia alcuna latitudine di giudizio all'autorità
inferiore. In effetti se è vero che l'assicuratore infortuni deve procedere ad
ulteriori accertamenti medici, è pur vero che potrà emanare una decisione circa
l'esistenza o meno di un nesso di causalità naturale, in piena libertà (si veda
anche sentenza 9C_898/2007 del 24 luglio 2008 consid. 2.1).

4.2 Malgrado inoltre questa Corte abbia già stabilito che una censura
riguardante l'accertamento dei fatti non configura un pregiudizio giuridico
neppure se poggia su una violazione del diritto (cfr. sentenze 8C_575/2008 del
24 luglio 2008 consid. 3, 8C_78/2008 del 9 luglio 2008 consid. 2 e 9C_301/2007
del 28 settembre 2007 consid. 2.2; in casu la ricorrente si avvale di una
violazione dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, secondo il quale, se l'assicurato rifiuta
in modo ingiustificato di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta
e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti), è vero che in caso di
irricevibilità, la Zurigo non potrà più avvalersi della corretta applicazione
del citato art. 43 cpv. 3 LPGA.

5.
D'altro canto l'ammissibilità del ricorso per motivi di economia processuale
(art. 93 cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione incidentale costituisce
un'eccezione e va interpretata restrittivamente (sentenza 9C_898/2007 del 24
luglio 2008 consid. 1.2), tanto più che le parti non subiscono alcun
pregiudizio se non impugnano immediatamente tali decisioni che possono essere
contestate contestualmente con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF).

In casu, l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente l'emanazione
di una decisione finale e meglio il disconoscimento dell'esistenza di un nesso
di causalità naturale con rifiuto di ulteriori prestazioni, consentendo di
evitare l'esecuzione di accertamenti supplementari. L'assunzione di tali prove
non può tuttavia essere considerata quale procedura probatoria defatigante o
dispendiosa ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, dovendosi i periti della
MEDAS, che già ben conoscono il caso per averlo approfondito all'attenzione
dell'UAI, soltanto pronunciare sul nesso di causalità naturale (in tal senso
sentenze 9C_898/2007 del 24 luglio 2008 consid. 1.2 e 9C_446/2007 del 5
dicembre 2007 consid. 3).

6.
La questione se tuttavia il ricorso va in concreto dichiarato irricevibile (v.
consid. 5.2) può rimanere irrisolta. In effetti esso andrebbe in ogni caso
respinto nel merito (cfr. DTF 134 II 137 consid. 1.3.3 in fine pag. 141).

6.1 La ricorrente sostiene, in particolare, che il Tribunale cantonale non può
ordinare nuovi accertamenti in quanto ha agito conformemente al tenore
dell'art. 43 cpv. 3 LPGA pronunciandosi in base agli atti. L'intimato ha dal
canto suo dichiarato che la Corte cantonale ha correttamente esaminato la
questione della conformità alla legge della decisione pronunciata in base agli
atti.

6.2 Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA gli assicurati e il loro datore di lavoro
devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi
d'assicurazione sociale. Secondo l'art. 43 LPGA, inoltre, l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere
messe per scritto (cpv. 1). Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi (cpv. 2). Se l'assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (cpv. 3).
Al riguardo, la giurisprudenza ha tuttavia già precisato che, malgrado la
mancata collaborazione dell'assicurato, l'assicuratore può pronunciarsi in base
agli atti se non è possibile accertare i fatti senza difficoltà né
complicazioni speciali. Questa Corte ha in particolare statuito che
l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a
nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di chiarire la
situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi esperti dei
complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi autorizzata a
pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 700/02 del 24 giugno
2003 consid. 2.2 e 3.3; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 41
all'art. 43).

7.
In casu, come correttamente indicato dalla Corte cantonale, le conclusioni del
dott. M.________, che non ha esaminato personalmente l'interessato,
contraddicono quelle di altri esperti precedentemente interpellati (v. ad
esempio la perizia reumatologica 11 marzo 1998 dell'Ospedale X._______ e la
perizia 11 ottobre 2001 del dott. H.________, specialista in neurologia) senza
che la motivazione addotta sia convincente. Poiché i citati rapporti non sono
attuali - mentre la MEDAS ha esaminato recentemente e a fondo l'assicurato -,
appare giustificato porre al citato servizio alcune domande supplementari sul
nesso di causalità naturale. In simili condizioni una nuova perizia
pluridisciplinare - l'assicurato è già stato sottoposto a numerosi e
approfonditi esami - non risulta strettamente necessaria. Del resto il
principio indagatorio, valido nelle assicurazioni sociali, viene completato
dall'obbligo di collaborazione, non vanificato. Il procedere proposto è inoltre
conforme al principio della proporzionalità e di un'amministrazione razionale
(SVR 2007 UV no. 33 pag. 112 consid. 4.1 in fine [U 571/06]).

Ne consegue che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2000.- a titolo di
ripetibili per la procedura federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 28 ottobre 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble