Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.334/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_334/2008{T 0/2}

Sentenza del 26 novembre 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
L.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Carlo Brusatori, Via Mulino Rosso 10, 6517
Arbedo,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 marzo 2008.

Fatti:

A.
A.a L.________, nato nel 1962, al momento dei fatti impiegato quale aiuto
gessatore presso la ditta C._________ e, in quanto tale, assicurato d'obbligo
contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI), in data 29 dicembre 2003 è rimasto vittima di un
primo infortunio consistente in una scivolata su una lastra di ghiaccio e
relativa caduta, con conseguente contusione del gomito destro e della spalla
destra.

Con decisione del 18 aprile 2005, alla quale l'assicurato ha interposto
opposizione, l'INSAI, riferendosi a prestazioni di corta durata, ha attestato
una capacità lavorativa del 50% dal 7 marzo 2005 per i soli postumi
dell'infortunio al braccio destro e negato la propria responsabilità in
relazione ai disturbi psichici.
A.b In data 29 aprile 2005 l'assicurato è rimasto vittima di un secondo
infortunio consistente in una caduta in avanti sulle scale, che gli ha
provocato una sublussazione dell'articolazione IPP del secondo dito della mano
destra, nonché una contusione del polso destro. Egli è stato dichiarato abile
al lavoro al 100% in relazione a questo infortunio dal 27 maggio 2005.

Un terzo infortunio è intervenuto in data 7 luglio 2005. In seguito ad una
caduta, l'interessato ha riportato una contusione a livello del rachide
lombo-sacrale.

Mediante decisione del 22 febbraio 2006, a cui l'assicurato, rappresentato
dall'avv. Carlo Brusatori, ha ugualmente interposto opposizione, l'INSAI ha
dichiarato l'interessato abile al lavoro in misura completa per quanto
riguardava le sequele infortunistiche (del 29 dicembre 2003 e del 7 luglio 2005
riguardanti gomito e osso sacro) e non più bisognoso di cure dal 1° marzo 2006.
A.c In data 7 aprile 2006 L.________ è rimasto vittima del quarto infortunio e
meglio in seguito a una caduta ha riportato una contusione lombare. Dal 22
maggio 2006 l'interessato è stato dichiarato pienamente abile al lavoro.
A.d Con provvedimento formale su opposizione dell'11 luglio 2006, passato nel
frattempo in giudicato, l'INSAI ha confermato le decisioni del 18 aprile 2005 e
del 22 febbraio 2006, ribadendo che i disturbi ad anche, spalle e colonna
cervicale erano di origine morbosa, il nesso di causalità adeguato tra i tre
infortuni e i disturbi psichici non era dato, rispettivamente era estinto il
diritto a prestazioni di corta durata per quanto riguardava gomito e osso
sacro.
A.e Mediante decisione del 20 luglio 2007 l'INSAI, riferendosi alla decisione
del 22 febbraio 2006, ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità del
14% (capacità lavorativa completa in attività più leggere) a partire dal 1°
marzo 2006 per tener conto degli impedimenti cagionati dall'infortunio del 29
dicembre 2003 (contusione del gomito destro; recte: anche del 7 luglio 2005
contusione dell'osso sacro).

In seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, l'assicuratore
infortuni, con provvedimento del 3 ottobre 2007, ha parzialmente modificato la
precedente decisione, assegnandogli una rendita del 16%. L'assicuratore ha
inoltre riesaminato la questione circa l'esistenza di un nesso di causalità tra
gli infortuni e i disturbi psichici, negandola, a conferma della precedente
decisione dell'11 luglio 2006, passata in giudicato.

B.
L.________, rappresentato dall'avv. Brusatori, si è quindi aggravato al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo in via principale
la condanna dell'INSAI al versamento di una rendita del 67% e in via
subordinata alla rivalutazione del grado di incapacità lavorativa, in quanto
sia i disturbi somatici che quelli psichici erano senz'altro riconducibili agli
infortuni intervenuti a partire dal 2003.

Per pronuncia del 5 marzo 2008, il Presidente del Tribunale delle
assicurazioni, confermando in sostanza l'operato dell'istituto assicuratore, ha
respinto il gravame.

C.
L'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. Brusatori, interpone ricorso al
Tribunale federale, al quale chiede in via principale l'annullamento del
giudizio cantonale e la fissazione del grado di invalidità al 67%; in via
subordinata la rivalutazione da parte dell'INSAI del grado di incapacità al
guadagno e un nuovo calcolo della rendita. Egli postula altresì di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Dei motivi si
dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

In seguito alla richiesta di questa Corte di trasmettere il questionario
relativo alla richiesta di assistenza giudiziaria gratuita, il ricorrente ha
ritirato l'istanza.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente
a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir
censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio
può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv.
1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è diretto contro una decisione
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare
o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 3 LTF).

1.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando
un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF
133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254 con riferimenti). Tenuto conto dell'esigenza
di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina, in linea di
principio, solo le censure sollevate, nella misura in cui le carenze giuridiche
non risultano palesi (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254); esso non è tenuto
a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni
giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono più oggetto di discussione
in sede federale. Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa
violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto
cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in
modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).

2.
Con il ricorso l'assicurato si avvale del diritto ad una rendita d'invalidità
del 67% che tenga conto sia dei danni fisici che di quelli psichici, a suo dire
ascrivibili integralmente ai quattro infortuni subiti tra il 2003 e il 2007.
Egli postula pure un aiuto per la riqualifica o il reinserimento.

A quest'ultimo proposito va rilevato che tale domanda non è proponibile, in
quanto la reintegrazione professionale non è di competenza dell'assicuratore
contro gli infortuni, ma semmai dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. art.
19 cpv. 3 LAINF e art. 30 OAINF). Ne deriva che, su questo punto, il gravame
deve essere dichiarato irricevibile.

La Corte cantonale ha dal canto suo esaminato unicamente la correttezza del
riesame della decisione dell'11 luglio 2006, passata in giudicato, con cui
l'INSAI ha confermato l'inesistenza di un nesso di causalità adeguata tra
disturbi psichici e infortuni, rispettivamente fissato il grado di invalidità
dell'assicurato, limitandosi a considerare i disturbi fisici di cui soffre in
seguito agli infortuni 29 dicembre 2003 (contusione del gomito destro) e del 7
luglio 2005 (contusione dell'osso sacro).

3.
3.1 Per l'art. 53 cpv. 2 LPGA, in cui il legislatore ha codificato la
giurisprudenza precedentemente sviluppata in tema di riconsiderazione (DTF 133
V 50 consid. 4.1 pag. 52; 127 V 466 consid. 2c pag. 469), l'assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.

Secondo la giurisprudenza, il tribunale non può per contro obbligare
l'amministrazione ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un
diritto alla riconsiderazione (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52; 106 V 78
consid. 2 pag. 79).

3.2 Alla luce della citata norma, a ragione il Tribunale cantonale si è
limitato ad esaminare l'ammontare del grado d'invalidità in relazione ai soli
disturbi al gomito e all'osso sacro, non anche a quelli riguardanti spalle,
anche e rachide lombare, l'INSAI essendosi già pronunciato sull'origine morbosa
di questi ultimi disturbi con decisione passata in giudicato dell'11 luglio
2006.

Nella misura in cui quindi le richieste esulano dal citato oggetto impugnato,
il ricorso è inammissibile.

3.3 Per contro, la Corte cantonale non avrebbe dovuto esaminare l'esistenza di
un nesso di causalità tra infortuni e disturbi psichici unicamente da un punto
di vista del riesame. Nei provvedimenti emanati il 18 aprile 2005 e l'11 luglio
2006, l'INSAI si riferiva infatti unicamente al diritto a prestazioni di corta
durata, di conseguenza anche l'esame di un eventuale nesso di causalità con i
disturbi psichici poteva riguardare soltanto questi rapporti giuridici. La
decisione su opposizione impugnata del 3 ottobre 2007, in cui l'INSAI ha
"riesaminato" il citato nesso, statuiva invece sul diritto alla rendita
d'invalidità e quindi su un rapporto giuridico distinto da quelli precedenti.
Di conseguenza, l'esame dell'esistenza del nesso di causalità con i disturbi
psichici non poteva essere limitato al riesame. D'altro canto l'esame della
correttezza del riesame dell'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra
disturbi psichici e infortunio in relazione alla prestazione di corta durata
non era giustificato per carenza di un interesse giuridico degno di protezione.
L'assicurato non ha infatti censurato detto tema in sede cantonale.

Tale violazione del diritto federale risulta tuttavia, in concreto,
irrilevante, ritenuto che, alla luce di quanto esposto ai considerandi
seguenti, il citato nesso non è dato.

4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
già diffusamente esposto i principi disciplinanti la materia, rammentando in
particolare come l'obbligo, per l'assicuratore infortuni ai sensi della LAINF,
di accordare prestazioni sia subordinato alla presenza di un nesso di causalità
naturale e adeguato tra evento infortunistico e danno alla salute.

5.
5.1 Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi
psichici e infortunio, al fine di evitare, tra l'altro, disparità di
trattamento, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi (DTF 123 V
98 consid. 3e pag. 104; 115 V 133 consid. 6-7 pag. 138 segg., 403 consid. 4-6
pag. 405 segg.), classificando gli infortuni, a seconda della dinamica, nella
categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e
in quella degli eventi di grado medio (cfr. anche RDAT 2003 II no. 67 pag. 279
consid. 4.2).

Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente
battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli è caduto o scivolato
in modo banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed
eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo
l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di
medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere
ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o
leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica.

Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso
di causalità adeguata tra evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono
essere classificati nelle due predette categorie. La questione di sapere se tra
simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica
esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo
riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo
oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con
l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento
assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in
cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali
da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i dolori somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio; il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

5.2 Secondo costante giurisprudenza, se in seguito a due o più infortuni si
manifestano disturbi psichici, l'esistenza di un nesso di causalità adeguato
deve di principio essere esaminata separatamente in relazione ad ogni singolo
infortunio secondo la prassi pubblicata in DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138
segg. Questo principio si applica in particolare se gli infortuni riguardano
parti del corpo differenti ed hanno provocato lesioni distinte (RAMI 1996 no. U
248 pag. 177 consid. 4b; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U
39/04 del 26 aprile 2006 consid. 3.3.2, U 84/04 del 9 dicembre 2004 consid.
4.2.1, U 259/00 del 16 marzo 2001 consid. 4, U 249/99 del 26 gennaio 2000
consid. 2 e U 187/95 del 6 giugno 1997 consid. 6c).

Tramite sentenza U 39/04 del 26 aprile 2006 (che rinvia alle precedenti
sentenze U 297/04 del 16 dicembre 2005 e U 241/02 del 7 febbraio 2003), il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre stabilito che se un
assicurato è stato ripetutamente vittima di un trauma tipo "colpo di frusta" o
di un trauma analogo vale la giurisprudenza pubblicata in RAMI 1996 no. U 248,
succitata, riguardante lo sviluppo di problemi psichici in seguito al
succedersi di più infortuni. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
tuttavia precisato che non è escluso tenere conto del fatto che la medesima
parte del corpo è stata ripetutamente toccata. Tale procedere è ipotizzabile in
particolare quando le conseguenze dei diversi eventi su alcuni disturbi insorti
e/o sulla durata della capacità lavorativa non possono essere delimitate
chiaramente. In tale ipotesi è quindi possibile tenere conto di un danno alla
colonna cervicale preesistente e duraturo sufficientemente comprovato (ad
esempio tramite l'assegnazione di una rendita), causato da un precedente
infortunio assicurato nell'ambito della valutazione dei singoli criteri - ad
esempio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa o della durata
della cura medica, rispettivamente del tipo di lesione (per un riassunto della
giurisprudenza v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 422/04
del 5 ottobre 2006, consid. 8).

6.
In concreto l'INSAI, nella decisione del 3 ottobre 2007, aveva, da un lato,
ritenuto gli infortuni leggeri e, dall'altro, affermato che in ogni caso il
nesso di causalità adeguato andava negato anche nella misura in cui
l'infortunio del 29 dicembre 2003 veniva considerato di grado medio. Il
Tribunale cantonale ha condiviso detta conclusione.

Il ricorrente, invece, sostiene che per stabilire il nesso di causalità andava
esperita una perizia psichiatrica e che quindi vi è un accertamento incompleto
dei fatti e che, inoltre, il susseguirsi degli eventi, così come le ripetute
limitazioni della capacità lavorativa, giustificavano l'ammissione di tale
nesso.

7.
Nel caso in esame, come indicato dalla Corte cantonale e dall'INSAI, ci si
trova confrontati con infortuni leggeri (semplici cadute, scivolate - nel caso
dell'incidente del 29 dicembre 2003 si trattava di una scivolata sul ghiaccio
sotto casa, mentre nel caso del 29 aprile 2005 di una caduta in avanti nel
salire le scale -, perdite di equilibrio ecc.). I vari infortuni hanno inoltre
toccato diverse parti del corpo (gomito, osso sacro, mano, spalla), ma non
ripetutamente la stessa parte. Per giunta, soltanto i disturbi a gomito e osso
sacro hanno provocato una modifica della capacità lavorativa consistente
nell'incapacità di eseguire il proprio lavoro di aiuto gessatore in quanto
pesante. Negli altri casi la capacità lavorativa è stata considerata
completamente ristabilita.

Non essendo quindi dato un nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e
infortuni (e quindi neppure tra un eventuale peggioramento dello stato di
salute e gli incidenti), irrilevante è la questione circa l'esistenza di un
nesso naturale e quindi inutile l'esperimento di una perizia psichiatrica.

Da questo punto di vista il ricorso risulta pertanto infondato.

8.
Quanto al grado d'invalidità, contestati sono sia il reddito da valido,
ritenuto troppo esiguo, sia quello da invalido, quantificato dal ricorrente in
fr. 24'000.- annui al massimo.

8.1 L'autorità cantonale ha già esposto le norme legali e i principi
giurisprudenziali applicabili in materia, ricordando i presupposti che reggono
il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni
(art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA), come pure
il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado
d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A
tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che
il grado d'invalidità è in particolare determinato ponendo a confronto il
reddito da lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza
dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del
mercato del lavoro (reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

8.2 Conformemente ad un principio generale applicabile anche al diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid.
4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in
grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili, che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le
ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami
presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

8.3 Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera
e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una
gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso
in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue
capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto alla
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta, cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331
consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

8.4 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.
2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

9.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il
reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a).

Secondo la giurisprudenza, tuttavia, nel caso in cui il reddito percepito dalla
persona assicurata prima dell'invalidità è considerevolmente inferiore alla
media dei salari pagati per un'attività paragonabile nel settore interessato e
altresì non vi è motivo di ritenere che fosse sua intenzione accontentarsi di
un reddito modesto, si deve ammettere che i medesimi fattori che hanno
influenzato negativamente il reddito da valido vadano considerati anche per
fissare il reddito da invalido ("parallelismo" dei dati da porre a confronto:
DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993
no. U 168 pag. 103 consid. 5a e b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; sentenze
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio 2007
consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 del
20 luglio 2004 consid. 3.1.2, I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e
giurisprudenza citata; si veda in particolare SVR 2004 UV no. 12 pag. 44
consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali
del settore è considerato chiaramente sotto la media e quindi va adeguato; cfr.
anche sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007 con riduzione dell'8%; altri
esempi in sentenza I 931/06 del 3 ottobre 2007 e in sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid. 3.2). Ai fini
del raffronto dei redditi infatti fattori estranei all'invalidità, quali ad
esempio l'assenza di formazione (sentenza precitata I 801/03 del 20 luglio 2004
consid. 3.2) o problematiche legate al mercato del lavoro (DTF 110 V 273
consid. 4c pag. 277; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 32/
04 del 6 agosto 2004 consid. 3), devono essere ignorati oppure presi in
considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone (DTF 129
V 222 consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5b; RCC 1989
pag. 485 consid. 3b).

In una recente sentenza questa Corte ha precisato che questo parallelismo può
realizzarsi a livello del reddito da valido, tramite adeguato aumento del
reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici o
ancora a livello di reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del
valore statistico (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326).

In una seconda fase, occorre esaminare la questione di un'eventuale deduzione
dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A
questo riguardo va rilevato che i fattori estranei all'invalidità di cui si è
già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi nuovamente in considerazione nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328
e 329-330).

10.
In concreto, a titolo di reddito da valido l'INSAI ha considerato il salario
che l'assicurato avrebbe realizzato presso la ditta C._________ nel 2006, pari
a fr. 63'091.39.-, che il ricorrente, senza addurre alcuna motivazione, ritiene
essere troppo esiguo.

Tenuto conto della giurisprudenza citata al considerando precedente,
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari relativa al 2006 (ISS
tabella TA1, settore privato) risulta che il reddito percepito nell'edilizia
nella categoria 4 (uomini, attività semplici e ripetitive) - l'assicurato
lavorava quale aiuto gessatore - ammonta a fr. 62'637.- (fr. 5'007 x 41.7/40 x
12) e non è quindi inferiore alla media nazionale.

Le istanze inferiori hanno quindi calcolato correttamente il reddito da valido.

11.

11.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la
situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente
il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e giurisprudenza citata).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i
dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 75
consid. 3b pag. 76 con riferimenti), oppure quelli deducibili dalla
documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343
pag. 412).

Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza del danno alla salute, può
compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con
riferimento). Al riguardo giova rilevare che la giurisprudenza non ammette più
la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito
sulla base della tabella TA1 dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/
03]).

11.2 Infine, se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato al riguardo che una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Tale deduzione
non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata di caso in caso. È in ogni
modo compito dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso, del giudice
del merito motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo
non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi
(DTF 126 V 75 consid. 5 b/dd e 6 pag. 80 seg.). Questi principi sono stati
confermati dal Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 472.

12.
A titolo di reddito da invalido l'INSAI e il Tribunale cantonale hanno
computato l'importo di fr. 53'277.58 (che considera una deduzione del 10% da
fr. 59'197.32), deducibile dall'ISS (tabella TA1, categoria 4, attività
semplici e ripetitive, riguardante gli uomini), ritenuto che, malgrado il danno
alla salute, l'interessato era ancora in grado di eseguire a tempo pieno
attività da leggere a mediopesanti. Tale procedere va senz'altro confermato.

A mente dell'assicurato, la misura della capacità lavorativa residua in
attività leggere e medio-pesanti sarebbe inferiore, in quanto anche i disturbi
psichici (così come gli ulteriori disturbi fisici la cui eziologia è già stata
stabilita in via definitiva in altra sede) sarebbero conseguenti agli
infortuni. Nei considerandi precedenti tale questione è tuttavia stata negata,
a conferma del tenore del giudizio impugnato. Di conseguenza il reddito da
invalido è stato fissato conformemente alla giurisprudenza federale (sentenza
9C_189/2008 del 19 agosto 2008).

Ne consegue che il grado di invalidità fissato dall'INSAI e avvallato dalla
Corte cantonale va confermato.

13.

13.1 Stante quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
dell'assicurato dev'essere respinto.

13.2 Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie vanno poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che, pendente causa, ha ritirato l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
L'INSAI, vittorioso in causa, non ha diritto all'assegnazione di spese
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 novembre 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

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