Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.290/2008
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_290/2008

Sentenza del 17 marzo 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Niquille,
cancelliere Schäuble.

Parti
K.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 4 marzo 2008.

Fatti:

A.
In data 18 giugno 2005, K.________, nato nel 1957, all'epoca dei fatti alle
dipendenze della ditta X.________ SA in qualità di muratore e in quanto tale
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un
incidente della circolazione a seguito del quale ha riportato contusioni alla
spalla sinistra, all'anca sinistra e al bacino. L'INSAI ha assunto il caso e
corrisposto le prestazioni di legge.

Il 15 gennaio 2007, l'interessato è stato operato per ernia discale L5/S1 a
sinistra presso la Clinica Y.________.

Con decisione dell'8 marzo 2007, sostanzialmente confermata l'11 luglio
seguente anche in seguito all'opposizione dell'interessato, l'assicuratore
infortuni ha negato il proprio obbligo di prestazioni in relazione ai disturbi
oggetto dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007 per difetto del
necessario nesso causale con l'infortunio del 18 giugno 2005.

B.
Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, per pronuncia del 4 marzo 2008, ha confermato la valutazione
dell'amministrazione.

C.
Patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, K.________ interpone ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, al quale, protestate spese e
ripetibili, domanda, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio
cantonale e il rinvio della causa al Tribunale cantonale per complemento
istruttorio. Più precisamente chiede di ordinare l'allestimento di approfonditi
esami specialistici volti ad apprezzare correttamente lo status quo ante e lo
status quo sine, considerando in particolare l'incidenza dei vari infortuni da
lui subiti nel periodo intercorso dal 1986 al giugno 2005, singolarmente o nel
loro insieme. Secondo l'insorgente, si dovranno pure considerare le
conseguenze, a livello giuridico e processuale, della distruzione da parte
dell'INSAI degli incarti e documenti medici relativi ai citati infortuni, tanto
più che riguardano sempre il tratto lombo-sacrale.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto
se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se,
tuttavia, come in concreto, il ricorso è diretto contro una decisione
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare
o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi
accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97
cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato
dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3
LTF).

1.2 Per il resto, di regola, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto
(art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel
ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tenuto conto
dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena
d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina
in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a
vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni
giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede
federale. La Corte federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di
disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; sulla portata di questo
obbligo cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 pag.
287; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, infine,
possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).

2.
Come correttamente rilevato dal giudice cantonale, la lite verte unicamente
sulla questione di sapere se la patologia alla colonna lombo-sacrale, oggetto
dell'intervento del 15 gennaio 2007, sia da considerare conseguenza
dell'incidente della circolazione del 18 giugno 2005. Ogni censura e richiesta
dell'interessato non riferita al tema di causa è in questa sede improponibile.

3.
3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha
già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per
stabilire il diritto all'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro gli infortuni (segnatamente: art. 10 e 16 LAINF, art. 6 LPGA). In
proposito va ribadito che il diritto a prestazioni a dipendenza di un
infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute. Questo presupposto
è da considerarsi adempiuto qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare del tutto
o comunque non nel modo in cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura
medica, si determinano secondo il principio della probabilità preponderante
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di
causalità tra infortunio e danno sembri possibile, ma essa non possa essere
reputata probabile nel caso di specie, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag.
181, 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1 pag. 337; 118 V 286 consid. 1b pag.
289 e sentenze ivi citate).

3.2 Avendo l'insorgente accennato al tema, è inoltre utile ricordare che se uno
stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito a un
infortunio, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni di corrispondere
le prestazioni decade se l'evento non costituisce più la causa naturale (e
adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extrainfortunistici. Ciò si verifica in particolare
con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato
che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche
senza l'infortunio (status quo sine; cfr. RAMI 1994 no. U 206 pag. 329; 1992
no. U 142 pag. 75 consid. 4b e riferimenti).

4.
La Corte cantonale ha negato l'esistenza del necessario nesso causale tra le
affezioni lamentate dall'insorgente al rachide lombo-sacrale, oggetto
dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007, e l'evento infortunistico del
18 giugno 2005 fondandosi sostanzialmente sulle valutazioni del dott.
O.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario
dell'INSAI, e del dott. I.________, anch'egli specialista in chirurgia
ortopedica, attivo presso la divisione infortuni dell'istituto assicuratore a
Lucerna. Richiamando la giurisprudenza federale, il primo giudice ha ricordato
che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia
discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di
alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa. Egli ha quindi
correttamente esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura
traumatica unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di
particolare gravità, se era di per sé idoneo a danneggiare il disco e se i
sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la
relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente, soggiungendo che
gli stessi criteri valgono di principio anche nel caso di aggravamento
significativo e duraturo di un'affezione degenerativa preesistente. Ciò
implica, come rettamente precisato dal giudice cantonale, che l'esistenza di un
nesso di causalità con l'infortunio può entrare in linea di conto soltanto se
quest'ultimo sarebbe stato idoneo anche a danneggiare un disco intervertebrale
integro.

Seguendo il parere dei succitati specialisti, il giudice cantonale è giunto
alla conclusione che l'infortunio in oggetto - un incidente della circolazione
in occasione del quale lo spigolo anteriore sinistro dell'autovettura condotta
dall'insorgente è stato urtato dallo spigolo anteriore sinistro di un veicolo
proveniente in senso opposto, che aveva invaso la corsia di contromano - non
era, per gravità e dinamica, idoneo a causare la lesione discale diagnosticata
nel prosieguo, né a provocare un peggioramento durevole di uno stato
preesistente. La precedente istanza ha pure escluso l'ipotesi che l'evento del
18 giugno 2005 possa, se non avere provocato, quantomeno avere reso manifesta
l'ernia discale di cui è affetto K.________, con conseguente obbligo di
assunzione da parte dell'INSAI della sindrome dolorosa legata all'incidente,
facendo notare che al momento in cui l'interessato è rimasto vittima
dell'infortunio, già era inabile al lavoro in misura completa proprio a causa
di disturbi alla colonna lombo-sacrale.

5.
5.1 Le considerazioni del Tribunale cantonale sono convincenti e meritano
tutela, il ricorrente non facendo valere elementi di giudizio suscettibili di
infirmare la pronunzia di prime cure. Ne segue che, nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, la richiesta assunzione di
accertamenti medici completivi non potendo trovare accoglimento, poiché
l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122
V 157 consid. 1d pag. 162 con riferimento).

5.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 17 marzo 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble