Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.250/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_250/2008

Sentenza dell'11 giugno 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
M.________,
ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 28 febbraio 2008.

Visto:
il ricorso del 31 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio 28 febbraio
2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
la comunicazione del 2 aprile 2008, con la quale il Tribunale federale ha reso
attento M.________ sul fatto che l'atto da lui inoltrato non sembrava
soddisfare le condizioni formali di ricevibilità (art. 42 cpv. 1 LTF) e che lo
stesso poteva ancora essere sanato entro il termine di ricorso,
l'atto completivo del 14 aprile 2008 (timbro postale), mediante il quale
M.________ ha ribadito la sua opposizione al giudizio cantonale,
il decreto presidenziale del 30 aprile 2008, con il quale questa Corte ha
assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 13 maggio 2008, per
versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il
ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio
impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1
lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato
irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in tali circostanze può essere lasciato insoluto il tema di sapere se
l'atto ricorsuale e quello completivo (tempestivo in virtù delle ferie
giudiziarie pasquali: art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) debbano pure essere
dichiarati irricevibili per difetto dei requisiti formali,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non
si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 11 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble