Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.229/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

8C_229/2008 {T 0/2}

Sentenza del 2 giugno 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
R._________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assegni familiari cantonali,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 febbraio 2008.

Considerando:
che per pronuncia del 21 febbraio 2008 il presidente del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di R._________ volto ad
ottenere il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni familiari
cantonali indebitamente percepiti,
che con atto datato 19 marzo 2008, consegnato alla posta il giorno seguente,
R._________, allegando un certificato medico, ha impugnato la pronuncia
cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
che per comunicazione del 25 marzo 2008 la cancelleria del Tribunale federale
ha ricordato all'interessata le condizioni di ricevibilità di un ricorso in
materia di diritto pubblico e l'ha resa attenta sul fatto che il suo atto non
sembrava soddisfare le esigenze richieste,
che nel contempo l'ha informata sulla possibilità di rimediare al vizio entro
il termine di ricorso,
che in ragione della sospensione delle ferie giudiziarie pasquali (art. 46 cpv.
1 lett. a LTF), detto termine è scaduto il 7 aprile 2008,
che entro tale data l'interessata non ha fatto uso della possibilità
concessale,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura
semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non
motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare
nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni
attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata
sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2
LTF),
che nel caso di specie, la ricorrente non espone minimamente i motivi per i
quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il
diritto cantonale in maniera arbitraria,
che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 2 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble