Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.202/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_202/2008, 8C_206/2008 {T 0/2}

Sentenza del 4 febbraio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Niquille,
cancelliere Schäuble.

Parti
8C_202/2008
Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna,
ricorrente,

e

8C_206/2008
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

F.________,
opponente, patrocinata dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese OCST, Via
Magoria 4, 6500 Bellinzona,

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorsi contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 febbraio 2008.

Fatti:

A.
Mediante decisione del 30 agosto 2007, confermata il 4 ottobre seguente anche
in seguito all'opposizione dell'interessata, la Sezione del lavoro del Cantone
Ticino ha sospeso per la durata di 21 giorni il diritto all'indennità di
disoccupazione di F._________, nata nel 1945, dal 28 febbraio 2007 alla ricerca
di un'occupazione a tempo parziale (50%) quale ausiliaria di pulizia o
cucitrice a macchina, per avere rifiutato di partecipare a un programma di
occupazione temporanea di sei mesi (al 50%) presso la ditta S.________ per
asserita inconciliabilità (di orari) con gli oneri familiari incombenti.

B.
Per giudizio del 13 febbraio 2008, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, adito dall'interessata, ne ha parzialmente accolto il gravame nel senso
che, ritenendo sproporzionata la sanzione della Sezione cantonale del lavoro,
ha ridotto la sospensione da 21 a 8 giorni per il motivo che l'amministrazione
non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle particolari circostanze del caso,
segnatamente del fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di
vecchiaia (anticipata) dal 1° novembre 2007.

C.
Sia la Segreteria di Stato dell'economia che la Sezione cantonale del lavoro
hanno interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
al quale chiedono in via principale l'annullamento del giudizio cantonale. In
via subordinata, l'autorità di sorveglianza chiede di rinviare gli atti
all'istanza precedente per valutare l'idoneità al collocamento dell'assicurata
a far tempo dalla sua iscrizione alla disoccupazione, mentre l'amministrazione
cantonale postula la modifica del giudizio cantonale nel senso che l'assicurata
venga sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per la durata di 16
giorni. L'autorità di sorveglianza chiede infine che al ricorso venga concesso
l'effetto sospensivo.

L'assicurata ha rinunciato a determinarsi sui ricorsi.

Diritto:

1.
Le impugnative inoltrate dalla Segreteria di Stato dell'economia e dalla
Sezione del lavoro del Cantone Ticino concernono fatti di ugual natura e
pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle
cause e la resa di una sola sentenza (DTF 128 V 124 consid. 1 pag. 126 con
riferimenti).

2.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

3.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione i primi giudici
abbiano, in considerazione delle circostanze del caso, ridotto la sospensione
del diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurata da 21 giorni, come
stabilito dall'amministrazione, a 8 giorni, ravvisando nel comportamento
dell'interessata un caso di colpa lieve anziché mediamente grave. Non (più)
controverso per contro è il principio stesso della sospensione.

4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici di prime
cure hanno già diffusamente esposto le norme disciplinanti la materia,
rammentando in particolare come l'assicurato sia, fra l'altro, sospeso dal
diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le
istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente se non accetta un'occupazione
adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi
plausibili un programma occupazionale al quale gli è stato detto di partecipare
(art. 30 cpv. 1 lett. d LADI), la durata della sospensione essendo determinata
in base alla gravità della colpa e ammontando, per ogni motivo di sospensione,
a 60 giorni al massimo (art. 30 cpv. 3 LADI).

5.
Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa
gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale
fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno
giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata
all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art.
16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di
riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione
in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di
natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi
applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa.
Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale
federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni
decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi
motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro
mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284
consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra
marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25
febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha
interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il
programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può
essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata
avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver
portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui
l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in
oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione
personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di
questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta
dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto
meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva
iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva
ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata
inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel
maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,
essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di
continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione.

6.
Alla luce di quanto precede, l'amministrazione non è censurabile nella misura
in cui ha collocato la colpa dell'assicurata nella fascia media all'interno
della categoria mediamente grave (art. 45 cpv. 2 lett. b OADI), stabilendo in
21 i giorni di sospensione dal diritto all'indennità da infliggerle. Ne segue,
che i ricorsi devono essere accolti e la decisione impugnata annullata.

7.
Pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente
dispensare l'assicurata dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1
seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

8.
Con l'emanazione della presente sentenza, infine, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
I ricorsi sono accolti e la pronuncia impugnata del 13 febbraio 2008 è
annullata.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 4 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble