Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.108/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_108/2008 {T 0/2}

Sentenza del 3 dicembre 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Widmer, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Parti
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

S.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Mattia Guerra, Via Lugano 18, 6982 Agno.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 7 gennaio 2008.

Fatti:

A.
Mediante decisione del 30 gennaio 2007, sostanzialmente confermata il 26 giugno
seguente anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Sezione del
lavoro del Cantone Ticino ha sospeso per la durata di 31 giorni il diritto
all'indennità di disoccupazione di S.________, nato nel 1968, dal 1° novembre
2005 alla ricerca di un'attività a tempo pieno quale aiuto-giardiniere, operaio
di fabbrica o viticoltore, per avere rifiutato, senza valido motivo,
un'occupazione adeguata assegnatagli dall'Ufficio regionale di collocamento
(URC) presso la ditta I.________ SA.

B.
Patrocinato dall'avv. Mattia Guerra, S.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando la conformità
dell'occupazione offerta con il suo stato di salute e chiedendo, in via
principale, il rinvio della causa alla Sezione del lavoro per accertamenti
medici completivi o, in via subordinata, una riduzione della sospensione
inflittagli. Per il resto ha domandato di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Per pronuncia del 7 gennaio 2008, la Corte cantonale ha parzialmente accolto il
ricorso riducendo a 22 i giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione. Il primo giudice, che ha riconosciuto un importo di fr. 1'000.-
a titolo di ripetibili parziali, ha inoltre accolto la domanda dell'interessato
volta ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio nella misura in cui
non era divenuta priva di oggetto.

C.
La Sezione del lavoro interpone un ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, al quale, in accoglimento del gravame, chiede
l'annullamento del giudizio cantonale.

Sempre assistito dall'avv. Guerra, S.________, protestate spese e ripetibili,
propone la reiezione del gravame, mentre la Segreteria di Stato dell'economia
ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione il primo giudice
abbia, in considerazione delle circostanze del caso, ridotto la sospensione del
diritto all'indennità di disoccupazione di S.________ da 31 giorni, come
stabilito dall'amministrazione, a 22 giorni, ravvisando nel comportamento
dell'assicurato un caso di colpa mediamente grave anziché grave. Per la
giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e
grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di
libero potere di esame.

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi
disciplinanti la materia in esame, rammentando in particolare che l'assicurato,
pena la sospensione, per un massimo di 60 giorni, dal diritto all'indennità
(art. 30 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LADI; art. 45 cpv. 2 OADI), è tenuto ad
accettare l'occupazione adeguata propostagli (art. 17 cpv. 3 in relazione con
l'art. 16 LADI). Giova inoltre ribadire che la colpa è in particolare ritenuta
grave se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo
senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo (art. 45 cpv. 3
OADI).

4.
Rilevando in sostanza come l'assicurato avesse rifiutato un'occupazione
confacente al suo stato di salute e anche per il resto adeguata, il giudice
cantonale ha concluso che giustamente la Sezione del lavoro aveva sospeso il
diritto all'indennità di disoccupazione dell'interessato sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI. Riguardo all'entità della sanzione, vista da una parte
l'effettiva presenza di taluni problemi di salute, che avevano indotto
l'amministrazione a chiarire la questione attraverso un medico di fiducia,
dato, dall'altra, che l'assicurato aveva dimostrato una certa disponibilità ad
ottenere il posto di lavoro assegnatogli dall'URC, sottoponendosi, dal 15 al 22
settembre 2006, ad un test d'idoneità professionale, la Corte cantonale ha
tuttavia ritenuto che, tutto ben considerato, la sanzione doveva essere ridotta
a 22 giorni.

Nel suo ricorso, la Sezione del lavoro contesta questo ragionamento e fa notare
che se la situazione valetudinaria dell'assicurato ha dovuto essere chiarita
con il medico di fiducia, simili accertamenti si sarebbero resi necessari in
ragione dell'insistenza dell'interessato nel sostenere, a torto, di non essere
in grado di svolgere l'impiego assegnatogli presso la ditta I.________ SA per
motivi di salute. Questi motivi sarebbero del resto stati addotti in un secondo
tempo, dopo che all'assicurato era stata trasmessa, per conoscenza, la
comunicazione dell'URC relativa a una sanzione. D'altra parte, il fatto che
l'assicurato si sia sottoposto ad un test d'idoneità professionale non sarebbe
in sé sufficiente per giustificare una riduzione della sospensione, considerato
come, in definitiva, determinante sia la volontà di un assicurato di accettare
l'impiego che gli viene proposto al termine del test. Se, da un lato, il
potenziale datore di lavoro era in concreto intenzionato ad assumere
l'opponente, quest'ultimo, dall'altro, non aveva nessun desiderio di accettare
la proposta, adducendo ingiustificati motivi attinenti alla retribuzione e, in
un secondo tempo, allo stato di salute.

5.
Dagli atti di causa risulta che al termine della settimana di test d'idoneità
professionale, la ditta I.________ SA aveva offerto all'opponente
un'opportunità d'impiego quale operaio di fabbrica, offerta che l'interessato,
contrariamente a quanto da lui asserito nella risposta al ricorso, ha però
rifiutato, secondo quanto emerge dal rapporto finale della ditta, per motivi
salariali, ritenendo insufficiente la rimunerazione dell'attività proposta. In
virtù di queste dichiarazioni, sulla cui veridicità non vi è motivo di
dubitare, l'URC ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro, la quale,
esperiti i necessari accertamenti, e preso atto in particolare del parere
espresso dal proprio medico di fiducia in merito agli asseriti problemi di
salute dell'assicurato, ha ritenuto che l'occupazione assegnata dall'URC fosse
adeguata e il rifiuto di S.________ ingiustificato. Considerando il
comportamento di quest'ultimo gravemente colposo, l'insorgente l'ha sospeso per
la durata di 31 giorni, corrispondente al periodo minimo stabilito per i casi
di colpa grave (art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), dal diritto alle indennità di
disoccupazione.

Alla luce del tenore dell'art. 45 cpv. 3 OADI, succitato (consid. 3), la tesi
della Sezione ricorrente non può che essere condivisa, vista l'inesistenza di
circostanze particolari, suscettibili di giustificare una deroga alla regola
sancita dalla citata norma (cfr. DLA 1999 no. 23 pag. 136 e Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [editore], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007,
pag. 2436 cifra marg. 858). È utile ribadire in questo contesto che
l'assicurato è tenuto, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido
anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 125 V 197 consid. 6b
pag. 199; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a intraprendere tutto
quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la
disoccupazione. Quest'obbligo è stato manifestamente disatteso nell'evenienza
concreta.

6.
Visto quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere
accolto. Di conseguenza, va annullato il giudizio cantonale e va confermata la
decisione su opposizione del 26 giugno 2007 della Sezione ricorrente.

Pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde
dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino del 7 gennaio 2008 è annullato.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
perché, se del caso, si pronunci nuovamente sull'assistenza giudiziaria.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia.

Lucerna, 3 dicembre 2008

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble