Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.103/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_103/2008 {T 0/2}

Sentenza del 7 gennaio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

V.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, via Dogana 2, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 dicembre 2007.

Fatti:

A.
A.a Con giudizio del 3 agosto 1995, passato in giudicato, il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha condannato l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) al versamento, in favore di V.________, titolare di una
macelleria, vittima, in data 26 dicembre 1991, di un infortunio durante un
lancio con il paracadute, di una rendita intera con effetto dal 1° dicembre
1992, stante un grado di invalidità del 75%, ripetutamente confermato in
seguito.

Pure la Neuchâteloise Assicurazioni, con decisione del 29 ottobre 1996, passata
in giudicato, ha assegnato all'assicurato una rendita di invalidità
dell'assicurazione infortuni del 70%, con effetto dal 1° ottobre 1996, quale
rendita complementare a quella versata dall'UAI.
A.b Dopo aver fatto sorvegliare V.________ per un totale di 23 giorni durante i
mesi da giugno ad agosto e da ottobre a dicembre 2004 dalla società X.________
, ditta specializzata in investigazioni, con decisione del 29 aprile 2005,
confermata in data 31 marzo 2006, in seguito all'opposizione presentata
dall'assicurato, rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, la Winterthur
Assicurazioni (che aveva nel frattempo integrato il gruppo Neuchâteloise) ha
dichiarato estinto, con effetto dal 1° febbraio 2005, in seguito a revisione,
il diritto dell'assicurato alla rendita di invalidità, ritenuto che, mettendo a
frutto la propria capacità di guadagno residua e organizzando in modo
funzionale la propria attività, egli era in grado di conseguire lo stesso
reddito che avrebbe percepito senza l'infortunio.
A.c Con decisione del 27 maggio 2005, confermata su opposizione il 2 dicembre
2005, pure l'UAI, informata delle risultanze della sorveglianza, ha soppresso
il diritto dell'assicurato alla rendita intera di invalidità con effetto
retroattivo al 30 aprile 2000, decretando, con decisione separata dell'8 giugno
2005, anch'essa confermata su opposizione il 2 dicembre seguente, altresì la
restituzione delle prestazioni versate a torto.

B.
Sempre patrocinato dall'avv. Mattei, l'interessato ha interposto gravame al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il ripristino, da
parte dell'UAI, con effetto dal 20 (recte: 30) aprile 2000, della rendita di
invalidità.

Con giudizio del 5 dicembre 2007 la Corte adita ha integralmente accolto il
gravame.

C.
L'UAI interpone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
chiedendone in via principale l'accoglimento, con conseguente conferma delle
decisioni su opposizione del 2 dicembre 2005 e annullamento del giudizio
impugnato, e, in via subordinata, il parziale accoglimento con rinvio degli
atti al Tribunale cantonale per l'esecuzione di ulteriori accertamenti. Delle
motivazioni si dirà, se necessario, in seguito.

Con istanza del 26 marzo 2008 l'UAI ha presentato domanda tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, di cui l'intimato chiede la
reiezione.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'intimato ne ha proposto la reiezione,
mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Con decreto del 6 maggio 2008 il giudice dell'istruzione ha respinto la domanda
di effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il grado di invalidità dell'assicurato in seguito alla
revisione della rendita operata dall'UAI, così come la restituzione di
prestazioni ricevute a torto. In particolare censurate sono le prestazioni a
far tempo dal 30 aprile 2000 fino alla pronuncia della decisione impugnata.

Nella misura in cui per contro l'UAI mette in discussione il grado della
rendita d'invalidità assegnata all'assicurato dal 1° dicembre 1992, il ricorso
è irricevibile, in quanto la pronunzia cantonale del 3 agosto 1995 è passata in
giudicato.

2.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

3.
3.1 Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità cantonale ha indicato in
modo corretto le norme legali, comprese le disposizioni intertemporali
applicabili in seguito all'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e
della quarta revisione della LAI in data 1° gennaio 2004, così come
l'ordinamento giurisprudenziale applicabile per quanto concerne la revisione
della rendita.

A quest'ultimo riguardo va precisato che secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d'ufficio o su richiesta. In applicazione analogica dei principi
giurisprudenziali sviluppati in relazione all'art. 41 vLAI (soppresso in
seguito all'entrata in vigore della LPGA e applicabile in concreto per le
prestazioni relative al periodo dal 30 aprile 2000 al 1° gennaio 2003), validi
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, costituisce motivo di revisione ogni
modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile di influire sul
grado di invalidità.

In proposito, l'art. 87 cpv. 2 OAI, in vigore dal 1° marzo 2004, precisa che la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d'invalidità o di grande invalidità o dell'assistenza
dovuta all'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.

Per valutare tali circostanze occorre confrontare la situazione di fatto al
momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella
vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 343 consid. 3.5.2 pag.
351; 125 V 368 consid. 2 pag. 369 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 371
consid. 2b pag. 372, 390 consid. 1b).

Il grado di invalidità si modifica, tra l'altro, non solo in caso di
miglioramento o peggioramento dello stato di salute, ma anche nel caso in cui
esso rimanga invariato, tuttavia muti l'incidenza sulla capacità di guadagno
(DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349; 113 V 273 consid. 1a pag. 275). Infine va
precisato che una revisione può essere adottata quando le circostanze di fatto
(di natura valetudinaria e/o di natura economica) rilevanti per il diritto alla
rendita si sono modificate in maniera considerevole, non per contro già in caso
di diverso apprezzamento medico e/o giuridico di una fattispecie
sostanzialmente rimasta invariata (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con
riferimenti).

3.2 Per l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

4.
4.1 Secondo l'art. 6 LPGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività.

Al riguardo la giurisprudenza precedentemente in vigore, applicabile anche al
nuovo art. 6 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.1.1 pag. 345), aveva precisato che
configura incapacità lavorativa anche l'ipotesi in cui, tramite l'esercizio
dell'attività in questione, vi è il rischio di aggravare lo stato di salute
(DTF 130 V 343 consid. 3.1 pag. 345; 115 V 403 consid. 2 pag. 404).

4.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un
assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134, 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

5.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 400 consid.
4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in
grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434). Da essa possono tuttavia essere pretesi
unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

6.
6.1 Nel giudizio impugnato la Corte cantonale, dopo aver proceduto ad un
complemento peritale in seguito alle precisazioni esposte dal servizio medico
regionale dell'UAI, ha rinviato espressamente alla pronunzia emanata il 28
novembre 2007 nei confronti dell'assicurato e della Winterthur, in cui aveva
concluso, alla luce della perizia giudiziaria e relativo complemento, esperiti
dal prof. Z.________, che non era subentrato alcun mutamento dello stato di
fatto - né dello stato di salute né della situazione economica - e quindi non
vi era alcun motivo per procedere ad una revisione retroattiva e pro futuro
della rendita.

6.2 L'UAI dal canto suo censura il fatto di non aver potuto proporre quesiti al
perito, essendo il mezzo di prova stato assunto nell'ambito della procedura che
opponeva l'assicurato alla Winterthur. A suo avviso il referto giudiziario
risulta inoltre inaffidabile e arbitrario, in quanto in contrasto con le
risultanze della sorveglianza - che attesterebbe fatti comprovati - così come
con la circostanza che l'interessato si occupa della formazione di due
apprendisti. Per l'amministrazione ricorrente va quindi esperita una nuova
perizia, essendovi un accertamento incompleto dei fatti.

7.
7.1 Dai fatti accertati in sede cantonale emerge che il diritto alla rendita
intera dell'assicurazione invalidità era stato riconosciuto dal Tribunale delle
assicurazioni con pronunzia passata in giudicato del 3 agosto 1995, non
dall'UAI, che aveva invece respinto la richiesta, vista, a suo dire, l'assenza
di perdita di guadagno.

La Corte cantonale si era in particolare fondata sui documenti medici e sulla
valutazione economica eseguita dalla Neuchâteloise, la quale, dopo aver
consultato il dott. L._________, si era riferita al rapporto medico del dott.
S.________, specialista in medicina infortunistica. Quest'ultimo aveva
diagnosticato esiti di politrauma nel cui ambito il paziente aveva subito
diverse fratture, in particolare della colonna vertebrale e degli arti
inferiori. A proposito degli impedimenti e della capacità lavorativa residua il
perito aveva precisato che V.________ non era in grado di mantenere le
posizioni seduta ed eretta in misura prolungata, di portare pesi superiori ai
quattro o cinque chili e di inginocchiarsi ed accovacciarsi. Sconsigliato era
il lavoro in ambiente molto freddo (celle frigorifere e simili). Difficoltoso
risultava per l'interessato salire e scendere le scale, in quanto detti
movimenti provocavano dolori. Riguardo all'attività in macelleria, il medico
aveva precisato che V.________ poteva svolgere ruoli di supervisione, compiti
amministrativi e, in misura ridottissima, il servizio al banco.

Il grado di invalidità era quindi stato calcolato in base al metodo
straordinario e meglio in relazione alla riduzione del rendimento nelle singole
mansioni svolte da V.________ nella propria macelleria. In pratica egli era
stato considerato in grado di occuparsi della contabilità, in misura molto
ridotta del servizio ai clienti e della clientela a domicilio.

7.2 Nel corso del mese di settembre 2003, in occasione della revisione della
rendita, la Winterthur ha fatto visitare l'assicurato dal dott. S.________, il
quale ha confermato la capacità lavorativa residua inizialmente attestata.

In seguito alle risultanze della sorveglianza, l'assicuratore infortuni, alfine
di stabilire se gli impedimenti preesistenti e dichiarati dall'assicurato nel
dicembre 2004 fossero (ancora) effettivi, ha nuovamente sottoposto il caso al
dott. S.________, il quale ha preso posizione dettagliatamente sull'esigibilità
lavorativa, concludendo in favore di una capacità lavorativa oscillante tra il
95 e il 100%, ritenuto che tenuto conto del rapporto investigativo alcuni
impedimenti non erano oggettivabili, mentre altri lo erano solo parzialmente.

Alla luce degli accertamenti dell'assicuratore infortuni, l'UAI ha quindi
soppresso la rendita di invalidità con effetto retroattivo.

7.3 Il Tribunale cantonale, infine, per accertare se la situazione di salute
fosse effettivamente migliorata rispettivamente quale fosse l'incidenza di tale
stato sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato, nella procedura che
vedeva opposti la Winterthur e V.________ ha ordinato una perizia giudiziaria e
relativo complemento a cura del prof. Z.________, specialista in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, il quale ha descritto una
situazione invariata rispetto a quella attestata dai medici L._________ e
S.________ al momento dell'assegnazione della rendita, se non leggermente
peggiorata. Alla luce dei rapporti investigativi, che ha potuto visionare
interamente, il perito ha ammesso che risultava talvolta un'attività lavorativa
più intensa rispetto a quella che qualsiasi altra persona nelle stesse
condizioni avrebbe potuto prestare, precisando tuttavia che ciò era possibile
soltanto grazie alla particolare forza di carattere dell'assicurato e agli
antidolorifici, di cui faceva uso regolare.

L'autorità cantonale ha quindi confermato anche nella presente procedura le
conclusioni già tratte nel procedimento che opponeva l'assicurato alla
Winterthur, anche dopo le ulteriori precisazioni addotte dal perito in seguito
alle osservazioni esposte dal dott. E._______, del servizio medico regionale
dell'UAI.

8.
In via preliminare va rilevato che i rapporti redatti dalla X._________,
riguardanti la sorveglianza intervenuta da giugno ad agosto e da ottobre a
dicembre 2004, possono essere utilizzati quali mezzi di prova - il fatto non è
del resto contestato in questa sede - in quanto l'osservazione risulta conforme
alla legge (art. 28 cpv. 2 CC: DTF 129 V 323) e al principio della
proporzionalità. L'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede inoltre l'obbligo
dell'assicuratore infortuni di accertare i fatti senza limitazione in ordine ai
mezzi di prova ammissibili. Di conseguenza secondo l'art. 96 LAINF gli organi a
cui è affidata l'esecuzione della LAINF sono autorizzati a elaborare o far
rielaborare i dati personali, compresi i dati particolarmente degni di
protezione e i profili di personalità. Le citate norme costituiscono pertanto
una base legale sufficiente per un intervento nella sfera privata
dell'assicurato tramite un investigatore. Del resto quest'ultimo è stato
osservato in un luogo ad accesso pubblico ed in attività da lui eseguite
volontariamente. In virtù dell'art. 61 lett. c LPGA ciò vale anche per il
Tribunale cantonale (DTF 132 V 241 consid. 2.5.1 pag. 242).

9.
Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la
giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF
125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob
Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza I 128/98 del
24 gennaio 2000, pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg., il Tribunale federale
delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. Secondo la costante
giurisprudenza, di principio, il giudice non si scosta, senza ragioni
imperative, dalle risultanze di una perizia medico-giudiziaria, compito del
perito essendo infatti quello di mettere a disposizione della giustizia le sue
specifiche conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una
determinata fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia o altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 e sentenze ivi citate).

Se infine vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3). Non si
può tuttavia pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è
l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).

10.

10.1 In concreto dagli accertamenti eseguiti in sede cantonale emerge che i
medici interpellati sono concordi nell'affermare che, dopo l'assegnazione della
rendita, lo stato di salute dell'assicurato non è migliorato, ma anzi semmai
leggermente peggiorato. Del resto già il dott. L._________, in occasione della
chiusura del caso nel 1994, aveva attestato che la situazione non era
suscettibile di miglioramento e che, per mantenere la capacità lavorativa
residua l'interessato, quest'ultimo doveva sottoporsi regolarmente a cure
balneoterapiche.

10.2 Contestata è per contro l'incidenza dello stato di salute sulla capacità
lavorativa residua, questione di fatto, al cui accertamento da parte del
tribunale di prime cure questa Corte è di principio vincolata (DTF 132 V 393
consid. 3.2 pag. 398 seg.) - rimasta invariata secondo il perito -,
rispettivamente sulla capacità di guadagno dell'assicurato, totale secondo
l'UAI, alla luce degli accertamenti della Winterthur.

In tale contesto va dapprima valutata l'affidabilità della perizia giudiziaria,
contestata dall'amministrazione ricorrente. Dal referto emerge in particolare
che l'interessato è stato esaminato in piena conoscenza dell'incarto, le
censure sono state valutate approfonditamente, il perito avendo infatti tenuto
conto delle risultanze della sorveglianza, in particolare del fatto che
risultava in parte un'attività più intensa di quella considerata ammissibile
per l'assicurato, adducendo a giustificazione di tale circostanza motivi
senz'altro convincenti. Egli non si è quindi fondato su affermazioni soggettive
dell'assicurato, bensì, in base ad un approfondito esame medico, ha concluso
che i disturbi di cui soffre erano ancora chiaramente oggettivabili e che le
limitazioni addotte erano compatibili con essi, malgrado le risultanze in parte
divergenti della sorveglianza.

Il perito ha pure chiarito in maniera del tutto convincente alcuni punti
contestati dall'UAI, tramite il dott. E._______, in particolare per quanto
riguarda la dose di medicamenti assunta, considerata credibile (dalla
documentazione prodotta emerge che egli assume in media annualmente una Ponstan
da 500g al giorno per cinque giorni alla settimana, vacanze escluse, pari ad
esempio nel 2005 a sette confezioni di 36 pastiglie) e compatibile con quanto
affermato dall'assicurato, ritenuto che le medicine venivano usate tra l'altro
a dipendenza della situazione atmosferica, dell'intensità dei lavori da
svolgere e dell'utilizzo di punture di Voltaren.

Del resto neppure il contenuto dei rapporti di sorveglianza mette in
discussione le conclusioni del perito circa la capacità lavorativa residua. Al
contrario esso si concilia con i motivi addotti a giustificazione di una
sensibile maggior attività dell'assicurato.

In effetti se alla luce delle tabelle riassuntive relative alla presenza in
negozio dell'assicurato, potrebbe apparire di primo acchito modificata, almeno
in parte, l'incidenza dello stato di salute di V.________ sulla capacità
lavorativa residua, una lettura dei rapporti permette di concludere che tale
variazione riveste carattere del tutto eccezionale, essendosi manifestata in
situazioni e periodi del tutto particolari. Ne consegue che essa non può
giustificare l'ammissione di un'incidenza rilevante sulla capacità lavorativa
rispettivamente di guadagno dell'assicurato, in quanto saltuaria, irregolare e
coadiuvata dall'uso - comprovato - di antidolorifici. In effetti se è vero che
durante la prima osservazione V.________ è stato visto lavorare al banco anche
oltre la durata da lui ammessa, è pur vero che il rapporto investigativo mostra
unicamente uno spaccato dell'attività dell'assicurato, pari in totale a 23
giorni, di cui alcuni caduti di sabato (giorno di maggiore affluenza) e altresì
durante l'estate, e oltretutto in assenza del macellaio (egli ha in particolare
lavorato ripetutamente al banco sabato 26 giugno e 3 luglio; in assenza di un
dipendente e quindi presumibilmente in sua sostituzione, il 25, 26 giugno e 3
luglio 2004) rispettivamente quattro durante le feste natalizie, e quindi in
periodi di grande affluenza, segnatamente di attività più intensa della media.
Durante la seconda osservazione tuttavia l'assicurato ha unicamente aiutato ed
è stato visto al banco solo di tanto in tanto (ad eccezione del 30 ottobre,
sabato, in cui la mattina e il pomeriggio viene visto al banco circa per più di
un'ora). Quanto accertato dagli investigatori non è quindi in contrasto con le
affermazioni dell'assicurato secondo cui negli ultimi tempi egli serviva al
banco solo per pochi minuti.

Va pure evidenziato che anche la dichiarazione secondo cui in giornate normali
(in cui il macellario era presente) sarebbe risultata un'attività oscillante
tra l'ora e mezza e le sei ore non è dimostrabile. In effetti dai rapporti
emerge che in diverse occasioni l'inizio rispettivamente l'effettivo esercizio
di attività vera e propria è solo presunto. Poiché egli viveva e lavorava (il
19 luglio 2008 ha cessato definitivamente l'attività) nello stesso stabile, in
cui vi è anche un retrobottega, non è sempre risultato possibile - per
ammissione degli investigatori - stabilire se egli era effettivamente in
negozio e, in caso di risposta affermativa, se egli lavorava effettivamente.

Visto quanto sopra si deve concludere che il rapporto investigativo, pur
mostrando di tanto in tanto un'attività superiore a quella ammissibile, non
mette in discussione la perizia giudiziaria che, in quanto redatta
conformemente alla giurisprudenza in vigore, va pertanto posta alla base del
presente giudizio.

11.

11.1 Non essendovi in concreto un accertamento manifestamente incompleto dei
fatti rilevanti da parte dell'autorità giudiziaria di prima istanza,
rispettivamente una violazione del principio indagatorio, l'apprezzamento delle
prove operato dalla Corte cantonale, ai fini di stabilire se la situazione di
fatto - in particolare la capacità lavorativa - si è modificata in maniera
rilevante, può essere censurato solo se abusivo o eccessivo, in altre parole
arbitrario, essendo, dopo l'entrata in vigore della LTF, l'esame
dell'adeguatezza inammissibile (sentenza 8C_664/2007 del 14 aprile 2008 consid.
8.1; Ulrich Meyer, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
30 all'art. 105).

Al riguardo va precisato che in ambito di apprezzamento delle prove il giudice
di merito dispone di un ampio potere. Per censurare una valutazione arbitraria
delle prove non è quindi sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente
la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima una propria
valutazione, per quanto essa sia sostenibile o addirittura preferibile. Egli
deve infatti dimostrare per quale motivo la valutazione delle prove da lui
criticata sarebbe manifestamente insostenibile o in chiaro contrasto con la
situazione di fatto, si fonderebbe su una svista manifesta o contraddirebbe in
modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 166 consid.
2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 312 consid. 5a pag. 316; 124 V
137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti).

In materia di apprezzamento delle prove l'autorità cade nell'arbitrio se non
considera senza motivi seri un mezzo di prova atto a modificare la decisione,
se si sbaglia chiaramente sul suo senso o sulla sua portata, o ancora quando,
fondandosi sugli elementi raccolti, trae delle conclusioni insostenibili (DTF
129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

11.2 In concreto, alla luce di quanto già esposto al considerando 10,
nell'apprezzamento delle prove operato dall'istanza precedente non è
ravvisabile alcun abuso o eccesso nell'esercizio del potere di cui dispone, né
tantomeno arbitrio. Concludere che lo stato di salute e la capacità lavorativa
e quindi anche la capacità di guadagno sono rimaste pressoché invariate, può
non essere condivisibile, non è tuttavia manifestamente insostenibile o in
chiaro contrasto con la situazione concreta; né un mezzo di prova non è stato
considerato senza seri motivi. In effetti la situazione di salute è risultata
invariata, mentre la capacità lavorativa residua non può essere considerata né
piena né notevolmente migliorata, malgrado possa essere ritenuta in circostanze
del tutto eccezionali e per i motivi indicati dal perito quali l'assunzione di
medicamenti in caso di necessità, l'energia e la forza di carattere
dell'assicurato, saltuariamente leggermente superiore a quanto ritenuto in
precedenza dai medici.

Al riguardo va infine precisato che neppure il fatto di aver assunto due
apprendisti (apparentemente da agosto 2007) permette di concludere
diversamente, essendo tale circostanza intervenuta dopo la pronuncia della
decisione impugnata, mentre l'assicurato ha cessato definitivamente l'attività
nel 2008.

12.
In relazione al fatto, infine, che l'istanza precedente avrebbe omesso di
eseguire un raffronto dei redditi, va rilevato che al momento dell'assegnazione
della rendita la perdita di guadagno era stata stabilita tramite il metodo
straordinario e, meglio, la riduzione del rendimento quantificata in relazione
ad ogni mansione svolta dall'intimato in macelleria.

Poiché lo stato di salute, così come la riduzione della capacità lavorativa che
ne deriva ed altresì la struttura della macelleria dell'assicurato (fatto del
resto incontestato) e quindi anche la misura delle sue mansioni, risultano
invariate - inammissibile è pertanto pure la richiesta di riorganizzazione del
lavoro, tale modifica essendosi già realizzata al momento dell'assegnazione
della rendita -, non vi è motivo per procedere ad un riesame della perdita di
guadagno.

13.
Stante quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia
di diritto pubblico dev'essere respinto in quanto infondato, mentre deve essere
confermata la pronuncia impugnata.

14.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a
carico dell'Ufficio ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), il quale rifonderà
all'opponente, patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili della sede
federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 800.- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 gennaio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

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