Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.1037/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_1037/2008 {T 0/2}

Sentenza del 4 febbraio 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
E._________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale per gli assegni famigliari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione sociale cantonale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 novembre 2008.

Considerando:
che per pronuncia del 13 novembre 2008 il presidente del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da
E._________ in materia di assegni familiari cantonali,

che con ricorso 18 dicembre 2008 (timbro postale) al Tribunale federale
E._________ si è opposto al giudizio cantonale, riconfermandosi nelle sue
allegazioni espresse in sede di primo grado,
che per comunicazione del 22 dicembre 2008 la cancelleria del Tribunale
federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilità di un
ricorso in materia di diritto pubblico e lo ha reso attento sul fatto che il
suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,

che nel contempo lo ha informato sulla possibilità di rimediare al vizio entro
il termine di ricorso,

che l'interessato non ha fatto uso di questa possibilità,

che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura
semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non
motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),

che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare
nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni
attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata
sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2
LTF),

che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i
quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,

che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il
diritto cantonale in maniera arbitraria,

che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,

che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 4 febbraio 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble