Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.979/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_979/2008

Sentenza del 19 gennaio 2009
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Favre, presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.

Oggetto
Multa,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 novembre 2008 dal
Presidente della Pretura penale.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 26 novembre 2008, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato
irricevibile, perché tardivo, il ricorso presentato da A.________ contro la
decisione della Sezione della circolazione con cui gli veniva inflitta una
multa, oltre a tassa e spese di giustizia, per aver posteggiato a
un'intersezione.

Con scritto datato 29 novembre 2008, A.________ si aggrava al Tribunale
federale dichiarando di fare opposizione e contestando l'infrazione
rimproveratagli.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

2.
Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e può
essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95
LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni
e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato
viola il diritto. Tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale
federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente
motivate.

Nella fattispecie, il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza
del Presidente della Pretura penale, oggetto di ricorso, e non spiega in alcun
modo come e in che misura questa violerebbe il diritto. Carente di motivazione,
il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile. In
simili circostanze, la decisione di non entrata nel merito sul ricorso può
essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

Malgrado questo esito processuale, si rinuncia a porre a carico del ricorrente
le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 19 gennaio 2009

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Favre Ortolano