Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.887/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_887/2008

Sentenza dell'11 giugno 2009
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Favre, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
infrazione alla legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri;

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 16 settembre 2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto d'accusa del 30 ottobre 2006, il Sostituto procuratore pubblico del
Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di infrazione alla legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), per avere
nella sua qualità di gerente di un esercizio pubblico favorito il soggiorno
illegale di cittadine straniere, mettendo a loro disposizione camere per
l'alloggio (art. 23 cpv. 1 LDDS), e di contravvenzione alla citata legge, per
avere, sempre nella sua qualità di gerente dell'esercizio pubblico, impiegato
cittadine straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4
LDDS). Il Sostituto procuratore pubblico ne ha proposto la condanna a novanta
giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, e al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.

B.
Poiché l'accusato ha interposto opposizione al decreto, gli atti del
procedimento penale sono stati trasmessi dal Ministero pubblico alla Pretura
penale per il dibattimento. Con giudizio del 19 aprile 2007, il presidente
della Pretura penale ha prosciolto l'accusato dall'imputazione di infrazione
alla LDDS, dichiarandolo autore colpevole di contravvenzione a tale legge e lo
ha condannato al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.

C.
Adita sia dall'accusato sia dal Sostituto procuratore pubblico, la Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CCRP), con sentenza del 16 settembre 2008, ha accolto entrambi i gravami, nel
senso che l'accusato è stato prosciolto dall'imputazione di contravvenzione
all'art. 23 cpv. 4 LDDS, mentre è stato dichiarato autore colpevole di
infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS. La Corte cantonale ha contestualmente
rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla
commisurazione della pena e sulle spese processuali di prima istanza.

D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere prosciolto
dall'imputazione di infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS. Il ricorrente fa valere
la violazione degli art. 1 e 2 cpv. 2 CP.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli
vengono sottoposti (DTF 135 III 1 consid. 1.1, 134 II 137 consid. 1, 186
consid. 1).

1.2 La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale
(art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv.
1 LTF). Occorre nondimeno esaminare, se, per la sua natura, la decisione
litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.

1.3 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro
le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso
è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento
solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati
dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali,
notificate separatamente, è invece ammissibile unicamente se possono causare un
pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).
1.3.1 Contrariamente all'opinione del ricorrente, che non adduce invero
spiegazioni a sostegno della sua argomentazione, la decisione impugnata non è
finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Essa non pone infatti fine al procedimento,
poiché la CCRP ha rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio
sulla commisurazione della pena e sugli oneri processuali.
1.3.2 Non si tratta nemmeno di una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF.
L'avversata sentenza statuisce infatti definitivamente solo sulla colpevolezza.
Le questioni della commisurazione della pena e, subordinatamente,
dell'assunzione degli oneri processuali non possono tuttavia essere trattate in
modo indipendente dalla prima: non sono infatti questioni che possono essere
oggetto di una procedura distinta da quella relativa alle questioni già decise.
La decisione sulla pena è in effetti indissociabile dal verdetto di
colpevolezza (DTF 133 IV 137 consid. 2.2; sentenze 6B_138/2007 del 27 ottobre
2007, consid. 2.2, in: RtiD I-2008, n. 42, pag. 718 segg. e 6B_454/2007 del 9
novembre 2007 consid. 1.2).
Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie non
entra manifestamente in considerazione.
1.3.3 La decisione potrebbe quindi essere impugnabile quale decisione
pregiudiziale o incidentale alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, il cui
adempimento dovrebbe comunque essere dimostrato innanzitutto dal ricorrente
(cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; sentenza 6B_138/2007, citata,
consid. 3.2.3). In concreto, la decisione criticata non causa tuttavia al
ricorrente un pregiudizio irreparabile, che del resto nemmeno è fatto valere o
perlomeno reso verosimile dal ricorrente. Un simile pregiudizio deve in effetti
essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una
decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente
(DTF 133 IV 137 consid. 2.3, 139 consid. 4). Un semplice prolungamento della
procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo
sufficienti (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1). D'altra parte, per risolvere le
questioni ancora aperte non si impone una procedura dispendiosa, che un
eventuale accoglimento immediato del gravame in esame consentirebbe di evitare
(cfr. sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4). In tali
circostanze, le condizioni poste dall'art. 93 LTF non possono essere ritenute
soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel
merito.
Va da sé che le censure proposte in questa sede potranno se del caso essere
ripresentate alla fine del procedimento (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).

2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 11 giugno 2009

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Favre Gadoni