Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.86/2008
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6B_86/2008 /biz

Sentenza dell'8 febbraio 2008
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Appropriazione indebita, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 novembre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza del 5 settembre 2007, la Corte delle assise correzionali di
Mendrisio, sedente in Lugano, riconosceva A.________ autore colpevole di
appropriazione indebita e di infrazione semplice e aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti. In applicazione della pena, la Corte lo
condannava a una pena detentiva complessiva di 36 mesi - computato il carcere
preventivo sofferto - di cui 18 mesi sospesi con un periodo di prova di tre
anni, i rimanenti 18 da espiare. Egli veniva inoltre condannato a versare la
somma di fr. 12'973.95 allo Stato a valere quale risarcimento compensativo
per l'illecito profitto conseguito nonché fr. 12'196.35 alla parte civile.

Il 14 novembre 2007 la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura in cui
era ammissibile, il ricorso interposto dal condannato contro la sentenza di
primo grado.

2.
Con scritto del 14 dicembre 2007, A.________ adiva il Tribunale federale
dichiarando di ricorrere contro la sentenza della CCRP e adducendo una
precaria situazione finanziaria.

Con lettera del 17 dicembre 2007 questa Corte invitava l'insorgente a
riflettere sulla possibilità di ritirare il suo gravame, in quanto così
com'era formulato, non sembrava adempiere le esigenze legali di
ammissibilità. Gli veniva concesso un termine al 21 gennaio 2008 per
comunicare per iscritto un eventuale suo ritiro, precisando altresì che in
assenza di una risposta il Tribunale federale avrebbe statuito sul ricorso
nonché sull'implicita domanda di assistenza giudiziaria. A.________ non ha
dato seguito a questa missiva.

3.
Il ricorso al Tribunale federale può essere inoltrato per violazione del
diritto così come determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Giusta l'art. 42 cpv. 1
e 2 LTF, gli atti ricorsuali devono contenere le conclusioni e i motivi in
cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
LTF), tuttavia, tenuto conto dell'esigenza di motivazione dell'art. 42 LTF,
egli esamina in linea di principio solo le censure sollevate.
Il gravame in esame è lungi dal soddisfare i requisiti formali di
ricevibilità. Infatti, l'insorgente, oltre a non formulare conclusioni,
omette qualsiasi motivazione giuridica, limitandosi a considerazioni estranee
al diritto. In queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato
manifestamente inammissibile e venir evaso mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 LTF. L'implicita domanda di assistenza giudiziaria è da
respingere poiché l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di probabilità
di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero pertanto
essere poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
tuttavia, vista la sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia in via
eccezionale ad addossargli le spese di giustizia.

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 febbraio 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano