Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.843/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_843/2008 /biz

Sentenza del 22 ottobre 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.

Oggetto
Multa,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 luglio 2008 dal Presidente della Pretura penale.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con scritto del 9 luglio 2008, A.________ si aggravava davanti alla Pretura
penale contro la decisione emanata il 13 giugno 2008 dalla Sezione della
circolazione con cui le veniva inflitta una multa per aver superato la durata
di parcheggio autorizzata.

Il 28 luglio 2008, il Presidente della Pretura penale dichiarava il ricorso di
A.________ irricevibile in quanto tardivo perché inoltrato oltre il termine
perentorio di 15 giorni dalla notifica della decisione della Sezione della
circolazione.

2.
Il 7 agosto 2008 A.________ scriveva alla Pretura penale per opporsi alla
sentenza del 28 luglio 2008. L'8 settembre 2008 la Pretura penale trasmetteva
al Tribunale federale questo scritto per evasione.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

3.
3.1 Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il
ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Tenuto conto di questa
esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio
solo le censure sollevate e debitamente motivate, non essendo tenuto a vagliare
tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono
presentate nella sede federale.

3.2 Ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per
ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre
perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti
formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito
(DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 6B_489/2007 del 26 novembre
2007 consid. 2.2). Se il ricorrente non lo dimostra, ma ripropone le
argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima istanza cantonale, il
gravame è inammissibile.

4.
Nella fattispecie, la ricorrente contesta il superamento della durata di
parcheggio autorizzata, non avvedendosi che, nel caso concreto, l'unica
questione che può essere vagliata da questo Tribunale consiste nel sapere se il
Presidente della Pretura penale abbia accertato in modo arbitrario la tardività
del ricorso inoltratogli e abbia pertanto a torto dichiarato il rimedio
giuridico irricevibile. Certo, la ricorrente si duole pure del mancato esame
del suo gravame, ma non pretende che il giudice cantonale abbia in qualche modo
violato il diritto. Del resto, la stessa insorgente ammette di aver presentato
il suo ricorso oltre il termine previsto dal diritto cantonale per impugnare la
decisione della Sezione della circolazione.

Non spiegando in alcun modo come e in che misura la decisione del Presidente
della Pretura penale violi il diritto, l'allegato ricorsuale in esame non può
che essere dichiarato manifestamente inammissibile perché non motivato in modo
sufficiente. In simili circostanze, la decisione di non entrata nel merito sul
ricorso può essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

Considerata la precaria situazione finanziaria della ricorrente, in via
eccezionale si rinuncia a porre a suo carico le spese giudiziarie (art. 66 cpv.
1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 22 ottobre 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano