Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.814/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_814/2008

Sentenza del 16 aprile 2009
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Favre, presidente,
Wiprächtiger, Ferrari,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dal dr. iur. Eleonora D'Aniello,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di abbandono (coazione sessuale),

ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2008
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 3 ottobre 2004 A.________ ha denunciato B.________ per reati contro
l'integrità sessuale in merito ai fatti avvenuti la notte del 2-3 ottobre 2004
a C.________.

Il 4 ottobre 2004 nei confronti di B.________ è stata formalmente promossa
l'accusa per titolo di violenza carnale aggravata, sub. violenza carnale,
coazione sessuale aggravata, sub. coazione sessuale e lesioni semplici.

Con decisione del 6 luglio 2007, in applicazione del principio in dubio pro
reo, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale
per i reati ipotizzati. Dinanzi a due versioni dei fatti discordanti, egli ha
ritenuto che il racconto di A.________ era - oltre che poco lineare su alcuni
punti - parzialmente contraddittorio e non suffragato da riscontri oggettivi,
mentre la versione di B.________ era confortata in larga misura da numerosi
elementi.

B.
Il 18 luglio 2007, A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali
(CRP) una proposta di atto di accusa nei confronti di B.________ per titolo di
coazione sessuale.

Con sentenza del 7 agosto 2008, la CRP ha respinto la suddetta proposta di atto
di accusa. In sostanza, l'autorità cantonale non ha ravvisato l'esistenza di
sufficienti indizi a carico di B.________ tali da richiedere il rinvio a
giudizio.

C.
Avverso la decisione dell'ultima istanza cantonale, A.________ si aggrava al
Tribunale federale con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in
materia costituzionale. Postula, in via principale, l'accoglimento del ricorso
con conseguente accoglimento dell'atto di accusa del 18 luglio 2007 da lei
proposto nei confronti di B.________, in via subordinata, l'annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CRP per nuova decisione.
Formula inoltre istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:

1.
La ricorrente ha inoltrato un ricorso in materia penale e un ricorso
sussidiario costituzionale. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale
giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni
cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario
secondo gli art. 72-89. Nella fattispecie, però, il ricorso in materia penale
presentato dall'insorgente è ammissibile. In veste di vittima LAV, ella è
infatti legittimata a proporre questo rimedio giuridico (art. 81 cpv. 1 LTF).
La sentenza impugnata, che respinge la proposta di atto di accusa, è una
decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1
LTF). Nell'ambito del ricorso in materia penale, la ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), ivi compresa la
violazione dei diritti costituzionali (DTF 134 III 379 consid. 1.2 e rinvii).

2.
Prima di entrare nel merito delle censure sollevate, è utile riassumere le
ragioni per cui l'autorità cantonale ha respinto la proposta di atto d'accusa
di A.________.

La CRP ha premesso che, in mancanza di versioni convergenti o di una
confessione, la versione della vittima è di particolare importanza per la messa
in stato d'accusa. Questa dev'essere attendibile, e come tale univoca, costante
e lineare, priva di fronzoli od ostacoli che ne minino la credibilità. Nel caso
concreto, l'istruttoria ha evidenziato una versione della vittima imprecisa,
mutevole e contraddittoria. La CRP ha escluso che ciò fosse riconducibile a una
volontà deliberata della vittima, ma ha ritenuto che fosse la conseguenza della
pregressa situazione personale della stessa, della sua non predisposizione a
quanto avvenuto la notte dei fatti e dello stato di shock e spavento in cui si
è venuta a trovare. La vittima ha il sincero e profondo convincimento di aver
subito gli atti da lei denunciati, tuttavia gli accertamenti oggettivi
concorrono ad affievolire e su certi punti contraddire la sua versione senza
sminuire quella fornita dall'accusato. L'autorità cantonale ha quindi concluso
che, in mancanza di indizi significativi in base alla versione della vittima,
non si giustificava di richiedere la discussione e la verifica delle accuse
avanti al giudice del merito.

3.
La ricorrente lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove.

3.1 A mente dell'insorgente, sarebbe arbitrario ritenere attendibili le sue
dichiarazioni ai medici della Clinica D.________ perché la vittima si trovava
in una situazione psichica compromessa dalla forte sintomatologia da stress,
era imbottita di farmaci e in stato di deperimento alimentare. Le dichiarazioni
fatte in questo contesto non potrebbero essere paragonabili a quelle rilasciate
in ambito istituzionale in momenti di maggiore stabilità psicologica, come
invece fa l'autorità cantonale.
Il riferimento alle dichiarazioni della ricorrente rilasciate ai medici della
Clinica D.________ non appare arbitrario. Anzi, si tratta di un elemento di
rilievo per determinare se il racconto dei fatti della vittima è lineare e
costante. Da quanto riportato dai medici di suddetta clinica non risulta che la
ricorrente fosse imbottita di medicamenti, al contrario essi osservano come
fosse stata poco collaborativa soprattutto in riferimento all'assunzione di
farmaci (incarto cantonale n. 105 pag. 4). Non si vede poi come lo stato di
deperimento alimentare possa aver influito sull'attendibilità delle sue
affermazioni. Come giustamente già rilevato dalla CRP, è legittimo fondarsi
anche sulle dichiarazioni della vittima ai medici della clinica in cui è stata
ricoverata, in quanto si tratta di esternazioni in ambito privato e terapeutico
in un contesto meno imbarazzante rispetto ad audizioni in un quadro
istituzionale. Si osserva, di transenna, come sia stata la stessa vittima a
fornire all'autorità inquirente i rapporti dei medici della Clinica D.________.

3.2 Lo stato di shock in cui si trovava, continua la ricorrente, le ha fatto
percepire gli atti compiuti su di lei come un'unica violenza tanto da non
riuscire a fare la distinzione tra le dita e il membro dell'accusato né a
distinguere se si fosse difesa strenuamente o meno. La CRP avrebbe quindi
commesso arbitrio nel sostenere che la versione della vittima non è suffragata
da elementi oggettivi basandosi sull'indicazione "paziente virgo". Infatti, il
dolore e lo spavento della ricorrente erano tali da indurla addirittura a
pensare che fosse stata penetrata con il pene dell'accusato. Arbitraria sarebbe
inoltre l'affermazione della CRP secondo cui la versione della vittima sarebbe
contraddetta dagli accertamenti oggettivi e medici agli atti. In realtà, la
versione della vittima è stata confermata dal medico e dalla perita, ed è
inconfutabilmente compatibile sia con la sua situazione personale, sia con le
ferite constatate.
La CRP ha ritenuto che la versione dei fatti fornita dalla vittima è
contraddetta dagli accertamenti oggettivi e medici agli atti come già rilevato
dal Procuratore pubblico nella sua decisione di abbandono. Malgrado elementi
oggettivi - quali l'assenza di riscontri con il test del DNA e l'indicazione
"paziente virgo" del rapporto medico dell'Ospedale E.________ - escludano che
ci sia stata penetrazione, la vittima ha richiesto la contraccezione
d'emergenza (pillola del giorno dopo). L'autorità cantonale ha quindi concluso
che la vittima aveva una percezione non corrispondente alla realtà di quanto
successo. Ora non si scorge come l'argomentazione dell'autorità cantonale e la
sua conclusione possano essere non solo opinabili, ma addirittura
insostenibili.

D'altronde, la stessa ricorrente ammette di essersi trovata in uno stato
psichico tale da non più permetterle di percepire quanto accaduto. Certo la dr.
F.________ ha definito credibili le dichiarazioni della vittima, ma questa
valutazione teneva conto della sofferenza espressa dalla ricorrente e della
struttura del racconto, ma non degli elementi oggettivi emersi durante
l'inchiesta. La stessa psichiatra ha descritto come poco spiegabile il ricordo
della vittima della supposta penetrazione che appare come limpido e vivido in
un momento di notevole confusione e al buio. Diversamente da quanto affermato
nel gravame, il rapporto medico-legale non conferma integralmente il racconto
della vittima, in particolare in merito ai segni rilevati sul collo lo
specialista rileva che sono maggiormente compatibili con suzioni piuttosto che
con costrizioni manuali. Il dr. G.________ ha inoltre affermato che le lesioni
riscontrate nella vittima sono compatibili, oltre che con il racconto della
ricorrente (tranne per la penetrazione e il morso "lì in basso"), anche con
quello dell'accusato. Per il resto, la decisione di abbandono a cui la CRP
rinvia, illustra dettagliatamente la mancanza di riscontri oggettivi del
racconto della vittima su cui però il ricorso tace. La censura risulta pertanto
infondata.
3.3
3.3.1 A mente della ricorrente, la sua versione dei fatti non contiene
contraddizioni come erroneamente sostenuto dall'autorità cantonale. Ella
descrive i contatti intercorsi tra lei e l'accusato prima dei fatti, i fatti
avvenuti tra la casa della vittima e il bar, quelli avvenuti nell'auto
dell'accusato, la fine dell'incontro e i fatti immediatamente successivi.
Sennonché, questo esercizio si palesa infruttuoso nella misura in cui
l'insorgente promuove la sua interpretazione delle risultanze istruttorie
evidenziando contraddizioni nelle dichiarazioni dell'accusato e sottacendo le
proprie. Non viene però dimostrata l'arbitrarietà della decisione impugnata,
infatti affermare che la sua interpretazione degli atti è più plausibile di
quella del Procuratore pubblico, avallata poi dalla CRP, non basta a
sostanziare l'arbitrio. La ricorrente avrebbe piuttosto dovuto spiegare,
attraverso un'argomentazione precisa, perché la decisione impugnata è
arbitraria - nel suo risultato, non soltanto nella motivazione - ossia
manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto,
con una norma, con un principio giuridico riconosciuto oppure con il sentimento
di equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag.
262). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce
all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).
3.3.2 In realtà, la ricorrente critica il ricorso da parte della CRP alla
teoria del fraintendimento. Questa teoria è stata avanzata dapprima dal dr.
H.________ che ha periziato l'accusato ed è poi stata ripresa anche dalla dr.
F.________ nella sua perizia relativa alla vittima.

Fondandosi su quest'ultima perizia, l'autorità cantonale ha ritenuto che le
pregresse situazioni soggettive della vittima (situazione personale pregressa e
non predisposizione e impreparazione rispetto a quanto avvenuto la notte del 2/
3 ottobre 2004) nonché le comunicazioni (messaggi e telefonate) sono tali da
avere ingenerato una situazione di fraintendimento reciproco, in cui sia la
vittima che l'accusato sono caduti. In particolare la CRP ha rilevato come i
contatti precedenti il loro incontro e la comunicazione tramite sms avevano
costituito la premessa per un fraintendimento tra le parti sul senso
dell'incontro.

E in effetti, la dr. F.________ - citata nella sentenza impugnata - segnala che
per l'insorgente (inconsapevole dell'effetto che il messaggio può fare su chi
lo riceve) l'invio di sms è una modalità del tutto innocente e non impegnativa,
mentre per l'accusato costituisce un segnale di interesse tanto da giustificare
un ultimatum per regolarizzare la coppia; nonostante gli scambi telefonici e
l'ultimatum, l'incontro previsto non significava l'inizio di una relazione agli
occhi della ricorrente, mentre per l'accusato il fatto che abbia accettato di
incontrarlo è quasi un assenso. Certo, il dr. H.________ ha osservato che
l'accusato ha la tendenza a travisare i fatti, forse a sovrapporre/sostituire
fantasie e realtà, in una confusione involontaria e inconsapevole. Anch'egli
però ha ipotizzato un errore di giudizio, un fraintendimento tra le parti ed è
pertanto sostenibile la conclusione del Procuratore pubblico, contestata nel
ricorso, per cui il messaggio inviato dall'accusato alla vittima il giorno
successivo l'incontro fosse un gesto sincero, frutto del suddetto
fraintendimento. In simili circostanze, sostenere che l'autorità cantonale sia
trascesa nell'arbitrio è impresa vana.

3.4 La ricorrente si duole ancora di un arbitrario apprezzamento delle prove in
relazione alla valutazione da parte della CRP della situazione psicologica
della vittima antecedente ai fatti che giustificherebbe il fraintendimento tra
le parti ed escluderebbe il dolo dell'accusato. La perita avrebbe infatti solo
ipotizzato un disturbo della personalità preesistente non riuscendo a
individualizzarlo a causa della presenza di un disturbo post-traumatico da
stress conseguente ai fatti oggetto della procedura. La perizia definisce
comunque credibili le dichiarazioni della vittima. Del resto, la ricorrente non
è mai stata ricoverata o in cura per disturbi della personalità. Ne consegue
che le valutazioni sulla percezione della realtà sono totalmente ipotetiche e
generiche.
3.4.1 Sulla base della perizia della dr. F.________, la CRP ha ritenuto che la
vittima soffrisse di un disturbo della personalità preesistente i fatti
incriminati, disturbo che può influire sulla percezione della realtà da parte
della vittima.

Sebbene la perita non abbia potuto individuare un preciso disturbo della
personalità della vittima a causa della presenza del disturbo post-traumatico
da stress, ella ha comunque affermato a più riprese propendere per l'esistenza
di un disturbo preesistente (incarto cantonale n. 160 pag. 38-40).

Orbene, malgrado il disturbo della personalità non sia dato per certo, ma per
probabile, la CRP non è caduta nell'arbitrio nel ritenere che la situazione
della vittima ha potuto influire sulla sua percezione della realtà. Essa non si
è posta in aperto contrasto con gli atti di causa né li ha interpretati in modo
insostenibile. Difatti, la perita ha comunque affermato che dalla valutazione
testistica risulta che l'affettività è poco controllata da parte dell'Io, che
l'emotività è labile e immatura, che l'adeguamento alla realtà è difficile,
aggiungendo che questi elementi possono alterare la percezione e la valutazione
di realtà nel momento in cui la ricorrente si trovi confrontata con una forte
tensione psichica, specie se inaspettata come sembrerebbe per i fatti in
questione. Questo significa, continua la perita, che è il trauma che è
risentito come violento e in questo momento la percezione e conseguentemente
l'esame di realtà possono essere deficitari o la percezione essere meno precisa
e oggettivabile in quanto distorta dall'emotività (incarto cantonale n. 160
pag. 39-40).
3.4.2 La situazione pregressa della vittima aggiunta alla non predisposizione e
impreparazione rispetto a quanto successo tra le parti nonché alle
comunicazioni via sms hanno potuto ingenerare quindi la già citata situazione
di fraintendimento come ritenuto dall'autorità cantonale. La ricorrente obietta
che tale fraintendimento possa essere riferito anche agli atti sessuali
denunciati, la perita richiamandolo solo per quel che concerne la valenza della
comunicazione sms. Sennonché, pur affermando che per la ricorrente il doversi
confrontare con la sessualità è stato troppo brusco e deciso fino a divenire
traumatizzante per la sua psiche, la dr. F.________ aggiunge - allineandosi
così alla perizia del dr. H.________ - che i gemiti della vittima sono
scambiati dall'accusato per manifestazioni di piacere e non di dolore (incarto
cantonale n. 160 pag. 41). Si tratta manifestamente di un fraintendimento che
concerne quindi anche gli atti sessuali.

3.5 L'insorgente si sofferma in seguito sulla versione dei fatti fornita
dall'accusato definendola non credibile, contrastante con gli elementi
oggettivi accertati dalla stessa CRP e platealmente falsa a meri fini di
autodifesa. L'autorità cantonale avrebbe commesso arbitrio perché ha ritenuto
che la vittima ha subito una violenza e nel contempo ha giudicato credibile la
versione fornita dell'accusato - per cui la ricorrente partecipasse con foga e
ardore gemendo dal piacere - facendo capo alla teoria su un possibile
fraintendimento riferito al senso dell'incontro.
Sulla teoria del fraintendimento già si è detto ai considerandi che precedono
ai quali si rinvia. Basti qui rilevare come gli stralci della perizia del dr.
H.________ citati nel ricorso alimentano questa teoria laddove viene affermato
che non è da escludere che, in determinate circostanze affettivamente
importanti, l'accusato tenda a travisare i fatti, forse a sovrapporre/
sostituire fantasie e realtà in una confusione involontaria e inconsapevole. Il
medesimo perito però valuta positivamente la credibilità delle dichiarazioni
dell'accusato e ipotizza un eventuale errore di giudizio di questi che avrebbe
potuto fraintendere l'opposizione della vittima.

Per il resto, la CRP non si è soffermata molto sulle dichiarazioni
dell'accusato, perché la sua versione dei fatti, pur dovendo essere presa in
considerazione, non è determinante in virtù dei diritti riconosciuti a ogni
accusato. Rinviando a più riprese al decreto di abbandono, essa ha comunque
implicitamente sostenuto le conclusioni del Procuratore pubblico per cui
numerosi elementi confortano la versione resa dall'accusato facendola apparire
certamente più attendibile di quella della vittima, soprattutto per quanto
concerne gli eventi occorsi sino all'arrivo dei due al parcheggio del campo
sportivo di C.________. Per i fatti accaduti nell'auto dell'accusato in cui
sono avvenuti gli atti sessuali, l'accento è stato però posto sulla versione
della vittima risultata non lineare e costante e in parte contraddetta dagli
accertamenti oggettivi e medici agli atti. La CRP non ha quindi semplicemente
preferito la versione dell'accusato a quella della vittima, ma fondandosi sui
mancati riscontri oggettivi delle dichiarazioni della ricorrente ha ritenuto
queste ultime mutevoli, imprecise e contradditorie, di modo che mancavano
quegli indizi sufficientemente significativi per ordinare il rinvio a giudizio
dell'accusato.

4.
Nel gravame viene censurata anche la violazione dell'art. 189 CP. A mente della
ricorrente, la decisione della CRP si fonderebbe su un ragionamento
contraddittorio e giuridicamente insostenibile che non tiene conto di tutti gli
elementi costitutivi di reato. L'autorità cantonale non discute la questione
del consenso della vittima e non si china sull'elemento soggettivo del reato.
La CRP riconosce che la vittima ha subito una violenza. Questo accertamento
implicherebbe, secondo l'insorgente, l'assenza del proprio consenso agli atti
di natura sessuale. L'autorità cantonale avrebbe quindi dovuto dimostrare che
l'accusato ha agito percependo erroneamente il consenso della vittima,
spiegando per quali ragioni B.________ potesse pensare che la ricorrente fosse
consenziente seppure del tutto silente e passiva. E invece la decisione
impugnata non fa alcun riferimento al consenso della vittima o alla percezione
da parte dell'autore, se non richiamandosi in modo del tutto arbitrario alla
teoria del fraintendimento.

Ancora una volta le doglianze sollevate sono destinate all'insuccesso.
Nell'esaminare le censure relative all'apprezzamento delle prove, non si è
ravvisato arbitrio alcuno in relazione alla teoria del fraintendimento. Se la
CRP non ha trattato la questione del dolo dell'accusato è perché, come già
avanzato dal Procuratore pubblico nel suo decreto di abbandono, non vi sono
prove sufficienti di costrizioni ai danni della vittima, né della
consapevolezza di B.________ di aver agito senza il consenso della vittima.
Anzi, l'autorità cantonale si è esplicitamente richiamata alla perizia del dr.
H.________, laddove il perito ha ipotizzato un errore di giudizio dell'accusato
che, eventualmente condizionato dall'alcol, avrebbe potuto fraintendere
l'opposizione della vittima. Anche la perita F.________ afferma che, forse a
causa dell'alcol, i gemiti della vittima sono scambiati dall'accusato per
manifestazioni di piacere e non di dolore. I giudici cantonali hanno sì
spiegato le contraddizioni delle dichiarazioni della vittima con il trauma
subito, ma, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non hanno sostenuto
nemmeno implicitamente che il trauma fosse il risultato di una violenza
esercitata sulla stessa, lo stato di shock e spavento ritenuto essendo stato
ricondotto alla sua situazione personale pregressa e alla non predisposizione e
impreparazione rispetto a quanto avvenuto quella notte (sentenza impugnata
consid. 2.4 pag. 12). Non è neppure possibile sostenere, come fa la ricorrente,
che l'inopinata deviazione verso i campi di calcio di C.________, luogo buio e
appartato, costituisce una pressione psicologica esercitata dall'accusato per
costringere la vittima a subire gli atti in parola e questo a causa del
fraintendimento delle parti ritenuto dall'autorità cantonale. Ed è proprio
questo fraintendimento, oltre ad altri elementi (quali la funzione rivestita
dagli autori), che distingue chiaramente questa fattispecie dal caso X.________
richiamato nel ricorso, sicché i paragoni tra i due casi si rivelano
infruttuosi.

Nello specifico non vi sono indizi circa il dolo dell'accusato. In ogni caso,
in una procedura di proposta di atto di accusa, è il proponente che deve
dimostrare l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza (sentenza
impugnata consid. 1.1 pag. 10). La particolare personalità della vittima, la
sua mancanza di esperienza in ambito sessuale, non essendo immediatamente
riconoscibili, la natura virtuale dei loro rapporti sino a quel momento e il
fatto che ella sia rimasta silente e paralizzata dallo shock non sono elementi
sufficienti per ritenere, come addotto nel gravame, che l'accusato abbia
consapevolmente e volontariamente agito senza il consenso della vittima.

5.
Da quanto precede discende che la CRP non ha violato il diritto federale nel
concludere all'inesistenza di sufficienti indizi a carico dell'accusato tali da
richiedere il suo rinvio a giudizio.

Il ricorso si palesa così infondato e dev'essere respinto nella misura della
sua ammissibilità.

Visto questo esito processuale, le spese giudiziarie dovrebbero essere poste a
carico della ricorrente soccombente. Ella formula tuttavia domanda di
assistenza giudiziaria. Le condizioni poste all'art. 64 cpv. 1 LTF sono
adempiute, infatti le sue conclusioni non apparivano d'acchito prive di
probabilità di successo e la ricorrente si trova in uno stato di bisogno. Non
si prelevano pertanto spese giudiziarie e la cassa del Tribunale federale le
verserà fr. 2'000.-- quale indennità per le spese di patrocinio.

Non vi è ragione per contro di assegnare ripetibili all'opponente, che non è
stato invitato a formulare osservazioni sul ricorso e non è dunque incorso in
spese necessarie (art. 68 cpv. 2 LTF) per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Ad A.________ viene concessa l'assistenza giudiziaria.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
L'avv. Luigi Mattei viene incaricato del gratuito patrocinio di A.________ e
per la procedura in sede federale al medesimo viene corrisposta un'indennità di
fr. 2'000.--, a carico della cassa del Tribunale.

5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 aprile 2009

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Favre Ortolano