Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.784/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_784/2008 /biz

Sentenza del 27 settembre 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (vie di fatto, esposizione a pericolo della
vita altrui, ecc.),

ricorso contro la sentenza emanata l'11 agosto 2008 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
1.1 Il 24 ottobre 2007 A.________ presentava una denuncia/querela penale contro
ignoto - poi identificato in B.________ - per titolo di vie di fatto,
esposizione a pericolo della vita altrui, minaccia e coazione. Egli sosteneva
che, in data 21 ottobre 2007 mentre faceva jogging, sarebbe stato morso al
polpaccio da un cane di proprietà di B.________.

1.2 Esperite le informazioni preliminari, con decisione del 7 aprile 2008, in
applicazione degli art. 52 e 53 CP, il Procuratore pubblico decretava il non
luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela del 24 ottobre 2007.

1.3 Adita da A.________ con un'istanza di promozione dell'accusa, la Corte dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la dichiarava
irricevibile con sentenza dell'11 agosto 2008.

1.4 Avverso questa decisione, A.________ insorge al Tribunale federale con un
ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale,
inoltrando un'unica impugnativa. Lamenta la violazione degli art. 5 e 9 Cost.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

2.
2.1 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia
penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è
stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (lett. b). La via del ricorso in materia penale è preclusa al
semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima
LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228).
Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non
sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato
l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di
promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo
Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Malgrado l'assenza di una legittimazione
ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia
formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro
determinati diritti di parte (v. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid.
1b, 121 IV 317 consid. 3b). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto
secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì
sul diritto di essere parte nella procedura conformemente alle norme
processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale. Il
denunciante, la parte lesa o la parte civile possono allora insorgere contro la
violazione di tali diritti di parte (v. DTF 131 I 455 consid. 1.2.1; 128 I 218
consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b).

2.2 Il ricorrente fonda la sua legittimazione ricorsuale sull'art. 81 cpv. 1
lett. b n. 4 LTF. A torto. Infatti, già sotto l'egida dell'art. 270 vPP, questo
Tribunale ha avuto l'occasione di precisare che la qualità di accusatore
privato è riservata alla parte che, conformemente alle prescrizioni del diritto
cantonale, ha sostenuto l'accusa da sola e senza l'intervento dell'accusatore
pubblico, e ha parimenti rilevato come il Codice di procedura penale ticinese
del 19 dicembre 1994 non preveda questa istituzione (sentenza 6S.125/2005 del
18 maggio 2005 consid. 2.2, pubblicata in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.).

2.3 L'insorgente non ha qualità di vittima LAV, né d'altronde pretende il
contrario. Nella sua veste di querelante, egli non lamenta la violazione del
suo diritto di querela (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6). Il ricorrente deve
quindi essere considerato un semplice danneggiato, e in quanto tale non è
legittimato a impugnare nel merito la decisione con cui è stata respinta la sua
istanza di promozione dell'accusa. Non si duole di alcuna violazione dei suoi
diritti di parte, sicché egli è sprovvisto di quell'interesse giuridicamente
protetto esatto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF per presentare ricorso in
materia penale. Il rimedio giuridico proposto deve quindi essere dichiarato
inammissibile.

3.
Vista l'inammissibilità del gravame in esame quale ricorso in materia penale,
resta da vagliare se possa essere esaminato come ricorso sussidiario in materia
costituzionale.

3.1 Secondo l'art. 115 LTF, è legittimato al ricorso in materia costituzionale
chiunque ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non
gliene è stata data la possibilità (lett. a) e ha un interesse legittimo
all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Per
interesse legittimo ai sensi di questa disposizione si deve intendere un
interesse giuridicamente protetto, conformemente alle altre versioni
linguistiche ("rechtlich geschütztes Interesse" in tedesco e "intérêt
juridique" in francese; DTF 133 I 185 consid. 3).

3.2 La legittimazione a interporre ricorso in materia costituzionale
corrisponde a quella regolata all'art. 81 cpv. 1 LTF per il ricorso in materia
penale. Ne consegue che il ricorrente sprovvisto del diritto di impugnare una
decisione resa in materia penale giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF non è legittimato
neppure a interporre il ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la
medesima decisione.

3.3 L'impugnativa in esame si rivela pertanto inammissibile anche
considerandola come ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi
degli art. 113 e segg. LTF.

4.
Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere
dichiarato manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la
procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

Il ricorrente, che non formula domanda di assistenza giudiziaria, chiede di
essere esentato dal pagamento delle spese di giustizia, vista la semplicità
della fattispecie e l'interesse pubblico volto al chiarimento del quesito
relativo al principio della legalità. Sennonché, in quanto avvocato, non poteva
non prevedere questo esito processuale, in particolare non poteva ignorare di
essere privo della legittimazione ricorsuale. In simili circostanze non vi sono
ragioni per rinunciare a porre a carico dell'insorgente, soccombente, le spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).

Per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 settembre 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano