Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.719/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_719/2008 /hum

Sentenza del 23 settembre 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
X.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2008 dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 30 giugno 2008 e in successive date X.________ denunciava Z.________;
che, non emergendo elementi di rilevanza penale, il 28 luglio 2008 il Sostituto
Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere;
che, con sentenza del 1° settembre 2008, la Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di
promozione dell'accusa presentata il 5 agosto 2008 da X.________;
che contro questa decisione X.________ inoltra al Tribunale federale un'
"opposizione/contestazione";
che non sono state chieste osservazioni;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) il ricorso deve contenere le conclusioni e i
motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto;
che, tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale
esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate
non essendo tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
che nello specifico, oltre a enumerare - senza la benché minima motivazione -
una serie di norme di una non meglio definita "Convenzione su questione di
fatto" a suo avviso disattese, il ricorrente lamenta la violazione del
principio della celerità con riferimento a una non meglio precisata procedura
amministrativa, procedura distinta dal procedimento penale avviato con la sua
denuncia;
che, per di più, l'insorgente omette di formulare le sue conclusioni;
che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna
disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge;
che, trattandosi di un ricorso chiaramente inammissibile e manifestamente
motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito
mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 settembre 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: la cancelliera:

Schneider Ortolano