Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.719/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_719/2008 /hum Sentenza del 23 settembre 2008 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Schneider, Presidente, cancelliera Ortolano. Parti X.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che il 30 giugno 2008 e in successive date X.________ denunciava Z.________; che, non emergendo elementi di rilevanza penale, il 28 luglio 2008 il Sostituto Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere; che, con sentenza del 1° settembre 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata il 5 agosto 2008 da X.________; che contro questa decisione X.________ inoltra al Tribunale federale un' "opposizione/contestazione"; che non sono state chieste osservazioni; che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; che, tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente motivate non essendo tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale; che nello specifico, oltre a enumerare - senza la benché minima motivazione - una serie di norme di una non meglio definita "Convenzione su questione di fatto" a suo avviso disattese, il ricorrente lamenta la violazione del principio della celerità con riferimento a una non meglio precisata procedura amministrativa, procedura distinta dal procedimento penale avviato con la sua denuncia; che, per di più, l'insorgente omette di formulare le sue conclusioni; che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge; che, trattandosi di un ricorso chiaramente inammissibile e manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF; che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 23 settembre 2008 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: la cancelliera: Schneider Ortolano