Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.696/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_696/2008 /biz

Sentenza del 23 ottobre 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento del territorio del cantone Ticino, Sezione forestale, 6501
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Multa,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
4 agosto 2008 dal Presidente della Pretura penale.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con decisione del 13 aprile 2007, la Sezione forestale infliggeva a A.________
- nella sua veste di presidente del Patriziato di X.________ - una multa di fr.
1'500.-- per aver autorizzato un deposito di 28 mc di materiale di scavo
all'interno dell'area forestale, lungo la strada forestale Y.________
all'altezza della sezione zzz, su sedime di proprietà patriziale, senza la
necessaria autorizzazione della Sezione forestale. Fatti accertati il 23
novembre 2006 in territorio di X.________.

Il 4 agosto 2008, il Presidente della Pretura penale accoglieva parzialmente il
ricorso interposto da A.________ contro la suddetta decisione. Pur confermando
la contravvenzione alla legislazione forestale, il giudice riduceva la multa da
fr. 1'500.-- a fr. 800.--.

Con ricorso dell'8 settembre 2008 A.________ si aggrava davanti al Tribunale
federale. Lamentando la violazione dell'art. 29 Cost., egli postula
l'annullamento della sentenza del Presidente della Pretura penale nonché
l'annullamento della multa e delle tasse e spese di giustizia.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

2.
Il ricorrente si duole della violazione dell'art. 29 Cost., in particolare
della violazione del diritto di essere sentito. Rimprovera al giudice di aver
respinto la sua richiesta di procedere a un sopralluogo e di non avere ritenuto
credibili le sue argomentazioni.

2.1 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di
partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative
risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131
I 153 consid. 3, 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2).
Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non
potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 134 I 140 consid. 5.3).
Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di
apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio
(DTF 131 I 153 consid. 3, 124 I 208 consid. 4a). Al riguardo, la pretesa
violazione del diritto di essere sentito coincide con la censura di
apprezzamento arbitrario delle prove. Per motivare l'arbitrio, la cui
incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione
propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto
con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano
in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale
federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è
insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 131 I
217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e
rinvii).

2.2 In concreto, il ricorrente non va oltre l'esternazione del proprio punto di
vista contrapponendolo semplicemente a quello del Presidente della Pretura
penale, senza dimostrare perché questi avrebbe commesso arbitrio nel respingere
la richiesta di prova formulata dall'insorgente. Le sue argomentazioni sono
lungi dal sostanziare l'arbitrio e la sua censura si palesa così inammissibile.

3.
L'insorgente sostiene poi di non aver mai autorizzato il deposito di materiale
di scavo all'interno dell'area forestale e contesta di aver commesso quanto
rimproveratogli in sede cantonale. Egli, in sostanza, critica l'accertamento
dei fatti operato dal giudice.

3.1 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF). La definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di
arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una
violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1). La corrispondente censura deve pertanto ossequiare i requisiti di
motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF. In applicazione di questa norma, il
Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali
soltanto se tale censura è stata espressamente invocata e motivata. Il
ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi
a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove
l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la
propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un
apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid.
4.1; 130 I 258 consid. 1.3).

3.2 Anche su questo punto l'impugnativa in esame si palesa inammissibile. Il
ricorrente, infatti, non pretende che l'accertamento dei fatti sarebbe
manifestamente inesatto o che l'apprezzamento delle prove sarebbe arbitrario,
né tantomeno si prevale esplicitamente della violazione dell'art. 9 Cost. Egli
si limita a esporre semplicemente la propria versione dei fatti, senza
confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e senza nemmeno
tentare di dimostrare l'arbitrarietà degli accertamenti effettuati dal
Presidente della Pretura penale.

4.
Il ricorrente contesta infine anche l'intimazione della decisione. A suo
avviso, la decisione doveva essere indirizzata all'Ufficio Patriziale di
X.________ per il tramite del presidente e non direttamente al Presidente.
Sennonché, in urto con quanto esatto dall'art. 42 LTF, egli non indica perché
la notificazione contrastata violerebbe il diritto. Ancora una volta non si può
prescindere dal dichiarare la critica inammissibile.

5.
Per le ragioni appena addotte, il ricorso va dichiarato manifestamente
inammissibile. La decisione di non entrata nel merito può pertanto essere presa
mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

Le spese giudiziarie vengono poste a carico del ricorrente, soccombente (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 23 ottobre 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano