Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.609/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_609/2008 /hum

Sentenza dell'11 ottobre 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
X.________,
ricorrente,

contro

Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
opponente.

Oggetto
Violazione di norme della circolazione stradale,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2008 dalla Commissione del
Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
1.1 Con scritto del 4 agosto 2008 X.________ presentava al Tribunale federale
un ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2008 dalla Commissione del
Tribunale cantonale dei Grigioni.

1.2 In data 6 agosto questo Tribunale invitava X.________ a fornire un anticipo
delle spese entro il 3 settembre 2008.

Poiché questo termine scadeva infruttuosamente, con decreto dell'11 settembre
2008, ad X.________ veniva assegnato un termine suppletorio non prorogabile
scadente il 2 ottobre 2008 per provvedere al pagamento dell'anticipo delle
spese richiesto. Richiamando l'art. 62 cpv. 3 LTF, veniva inoltre precisato
che, in caso di mancato pagamento entro tale termine, il Tribunale federale
dichiarava il rimedio giuridico inammissibile.

1.3 Con lettera impostata il 3 ottobre 2008, adducendo problemi finanziari,
X.________ chiedeva di poter fornire l'anticipo delle spese mediante dieci
pagamenti mensili.

1.4 Non sono state chieste osservazioni al gravame.

2.
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente
alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110). Giusta
l'art. 63 cpv. 3 LTF, il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine
per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine
scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è
versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il
Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza.

In concreto, il ricorrente non ha fornito l'anticipo delle spese malgrado gli
fosse stato assegnato un termine suppletorio. Domanda di scaglionare il
pagamento richiesto, ma lo fa oltre il termine non derogabile fissato con
decreto dell'11 settembre 2008. Egli non chiede la restituzione di tale
termine, né d'altronde pretende di essere stato impedito senza colpa di agire
nel termine stabilito (v. art. 50 LTF). In simili circostanze, come già
segnalato nel suddetto decreto, il Tribunale federale non può entrare nel
merito del ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3.
A titolo abbondanziale si rileva come il ricorso debba in ogni caso essere
dichiarato inammissibile. L'insorgente contesta l'accertamento dei fatti
effettuato dall'autorità cantonale. Orbene, secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento. I fatti accertati sono manifestamente inesatti quando l'istanza
inferiore è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (v. DTF 133 II 384
consid. 4.2.2; 133 III 393 consid. 7.1). Nella fattispecie, il ricorrente
sostiene che "diversi fatti non sono stati ravvisati nel modo giusto" e propone
la sua versione dei fatti, senza tuttavia sostanziare arbitrio o pretendere che
l'autorità cantonale abbia accertato i fatti in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF. Peraltro, egli non s'avvede che parte delle sue critiche
riguardano fatti per cui è stato assolto dall'autorità di ricorso cantonale,
sicché non sono determinanti per l'esito del procedimento (v. art. 97 cpv. 1 in
fine LTF).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso di X.________ dev'essere dichiarato
manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura
semplificata dell'art. 108 LTF.

Visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono poste a carico del
ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 primo periodo LTF). Si tiene tuttavia
conto della sua situazione finanziaria fissando una tassa di giustizia ridotta
(art. 65 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone
dei Grigioni.

Losanna, 11 ottobre 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano