Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.513/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_513/2008 /viz

Sentenza del 21 luglio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, Presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.A.________ e B.A.________,
X.________ AG,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Indennità,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2008 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 6 settembre 2007 B.A.________, all'epoca patrocinato da un legale, ha
presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (CRP), con riserva di ulteriori pretese risarcitorie, un'istanza volta a
ottenere un'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI in relazione, da un lato a
una commissione rogatoria presentata alla Svizzera dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento aperto
nei suoi confronti circa la sospettata esportazione illecita e fraudolenta di
reperti archeologici, e dall'altro lato, all'esito del procedimento penale
interno aperto di conseguenza per contraffazione di merci, sfociato in un
decreto di non luogo a procedere del 5 ottobre 2006 emanato dal Ministero
pubblico ticinese;
che con giudizio del 20 maggio 2008 la CRP, dichiarate irricevibili le
richieste di risarcimento in relazione alla procedura rogatoriale, e in
particolare le spese di patrocinio sostenute in quell'ambito, ha parzialmente
accolto l'istanza riguardo al procedimento interno, ordinando allo Stato della
Repubblica e Cantone del Ticino di rifondere all'istante un'indennità di fr.
5'258.20 a titolo di rifusione delle spese legali;

che avverso questa decisione A.A.________, B.A.________ e la X.________ AG
presentano un "ricorso" redatto in tedesco al Tribunale federale chiedendo di
annullarla, di concedere loro piena indennità e di porli al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;

che in seguito la CRP ha trasmesso al Tribunale federale uno scritto 21 giugno
2008 di A.A.________ redatto in inglese;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia
l'italiano (art. 54 LTF);

che il gravame, nella misura in cui concerne le spese di patrocinio, dev'essere
trattato come ricorso in materia penale, mentre le pretese fondate sulla
responsabilità dello Stato per i pregiudizi causati dalla procedura penale
devono essere fatte valere con un ricorso in materia di diritto pubblico
(sentenze 6B_300/2007 del 13 novembre 2007 consid. 1.1 e 6B_570/2007 del 23
maggio 2008 consid. 1.1-1.3);
che A.A.________ e la X.________ AG, tenute a dimostrare la loro legittimazione
(DTF 134 II 45 consid. 2.2), neppure tentano di spiegare perché, non avendo
partecipato alla procedura dinanzi alla CRP, sarebbero nondimeno legittimate a
proporre il rimedio in esame (art. 81 cpv. 1 lett. a e art. 89 cpv. 1 lett. a
LTF);
che il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate;
che in concreto, il ricorso disattende del tutto le esigenze di motivazione
richieste dall'art. 42 LTF, secondo cui esso deve contenere le conclusioni, i
motivi, nonché l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere inoltre
motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato
viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid.
1.4);

che, in effetti, il gravame si esaurisce, in pratica, nel riprendere il
passaggio di un non meglio precisato scritto anteriore all'emanazione del
decreto di non luogo a procedere, concernente peraltro questioni del
procedimento penale che esulano dall'oggetto del litigio;
che riguardo alla decisione impugnata il ricorrente, rilevato anche in questa
sede di riservarsi per il futuro la determinazione del danno, non si confronta
del tutto con gli argomenti posti a fondamento del contestato giudizio,
limitandosi semplicemente a invitare il Tribunale federale a leggere i suoi
precedenti scritti e a consultare un determinato sito internet, senza neppure
tentare di dimostrare perché la criticata sentenza sarebbe arbitraria;
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di
motivazione;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la domanda di
assistenza giudiziaria dovendo infatti essere respinta perché, da una parte, il
ricorso era privo fin dall'inizio di probabilità di successo e, dall'altra, il
ricorrente non ha dimostrato la propria indigenza, l'accenno alla situazione
finanziaria della società X.________ non essendo decisivo (art. 64 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4.
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 luglio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Schneider Crameri