Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.453/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_453/2008 /biz

Sentenza del 28 novembre 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Ferrari,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Michele Rossi,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Riccardo Schumacher,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (lesioni colpose),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 6 maggio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 9 agosto 2003, verso le ore 14.30, in via V.________ a Chiasso, all'altezza
del distributore W.________, si verificava un incidente della circolazione
stradale. Venivano coinvolti B.________, al volante dell'autovettura Peugeot
206 targata xxx, e A.________, in sella al motoveicolo Honda CBR 900 targato
yyy. Il motociclista rimaneva gravemente ferito.

Nel suo rapporto di constatazione del 19 novembre 2003, la polizia definiva
l'incidente un tamponamento, ma rilevava l'impossibilità di risalire
esattamente alle cause dello stesso. In base alle testimonianze e ai rilievi
veniva accertato che, prima dell'urto, A.________ era già caduto al suolo,
mentre il suo motoveicolo, strisciando con la fiancata destra, collideva contro
la vettura di B.________.

B.
A seguito di quanto accaduto e conseguentemente alla denuncia/ querela penale
del 9 giugno 2005 presentata da A.________ nei confronti di B.________ per
titolo di lesioni colpose, il Ministero pubblico avviava la raccolta delle
informazioni preliminari.

Il 10 dicembre 2007, il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere
in ordine al suddetto procedimento. In sostanza, data l'assenza di indizi e
prove sull'eventuale responsabilità dell'automobilista B.________, il
Procuratore riteneva che l'infortunio era da ascrivere al comportamento di
A.________. Mentre procedeva alla velocità stimata dai testi in circa 100 km/h
- malgrado il vigente limite di 50 km/h - A.________ perdeva la padronanza del
motoveicolo, cadendo così al suolo e procurandosi le gravi lesioni personali
riportate nei certificati medici agli atti. La moto continuava poi la corsa
urtando l'autovettura condotta da B.________ che si era immesso sulla strada
principale proveniente dalla stazione di servizio posta sulla sua sinistra. Il
comportamento dell'automobilista non era quindi in nesso di causalità adeguato
con il risultato che si è prodotto e, in ogni caso, tale nesso sarebbe in
concreto interrotto dal comportamento del motociclista. Questi, violando i suoi
doveri di prudenza in relazione alla velocità da tenere in quelle precise
circostanze, ben poteva rendersi conto della messa in pericolo propria e
altrui, varcando in tal modo il limite del rischio ammissibile. Posto come
A.________ sia stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo
atto da rendere una qualsiasi pena inappropriata, in applicazione dell'art. 54
CP, il Procuratore pubblico decideva di prescindere dal procedere penalmente
nei suoi confronti.

C.
Con sentenza del 6 maggio 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva l'istanza di promozione
dell'accusa inoltrata da A.________ nei confronti di B.________ per titolo di
lesioni colpose. In breve, la Corte riteneva che a carico di B.________ non
sussistevano seri e concreti indizi di colpevolezza e che pertanto risultava
superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere,
rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale
da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza. In particolare, la
tesi di A.________ per cui B.________ avrebbe eseguito la manovra d'immissione
nella circolazione all'ultimo momento in urto all'art. 36 cpv. 4 LCStr
costituiva una mera affermazione di parte priva di riscontri oggettivi negli
atti.

D.
Contro questa decisione, A.________ si aggrava al Tribunale federale con
ricorso in materia penale. Lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei
fatti nonché un apprezzamento arbitrario delle prove raccolte e postula
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio dell'incarto alla CRP per
nuovo giudizio.

E.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art.
78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF),
il ricorso è di massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art.
100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). Il ricorrente dev'essere
considerato una vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV (RS 312.5) in quanto
direttamente leso nella sua integrità fisica a seguito dei fatti qui in
discussione. Costituitosi parte civile, egli ha partecipato alla procedura
cantonale; la decisione impugnata, che conferma il decreto di non luogo a
procedere, è manifestamente suscettibile di influenzare il giudizio sulle
pretese civili che potrebbero sgorgare dai reati prospettati. Sono pertanto
adempiute le condizioni poste all'art. 81 cpv. 1 LTF, per cui occorre
concludere che l'insorgente è legittimato a interporre ricorso in materia
penale dinanzi al Tribunale federale.

2.
Il ricorrente si duole di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti
nonché di arbitrio nell'apprezzamento delle prove. Giova allora rammentare che
dinanzi al Tribunale federale è possibile censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ossia in modo
arbitrario (DTF 133 II 384 consid. 391), o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio, proscritto dall'art. 9 Cost., non si
realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire
sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale
federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha
emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì
anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). Per quanto
attiene più in particolare all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei
fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di
apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid.
2.1).

3.
A mente del ricorrente, nel negare l'esistenza di seri indizi di colpevolezza a
carico di B.________, la CRP avrebbe arbitrariamente tenuto conto solo di
alcuni elementi agli atti omettendo di considerare un complesso fattuale
coerente da cui potesse emergere la dinamica dell'incidente. Sostiene che
l'autoveicolo di B.________ si sia immesso nella circolazione all'ultimo
momento, quando il motoveicolo dell'insorgente si trovava a non più di dieci
metri, conformemente a quanto dichiarato dal teste C.________. Del resto, lo
stesso B.________ ha affermato di aver dovuto accelerare durante la sua manovra
a causa della vicinanza del motociclista il quale probabilmente è stato
sorpreso dall'autovettura. Inoltre il teste D.________ ha dichiarato di aver
udito una brusca frenata quando la Peugeot ha lasciato il distributore di
benzina, notando un motoveicolo in fase di frenata subito dopo il passaggio
pedonale. La frenata è iniziata dunque dopo il passaggio pedonale. Le tracce di
frenata rilevate dalla polizia scientifica prima di tale passaggio non
concernono pertanto l'incidente in esame e la distanza di 43 metri considerata
dalla polizia per misurare la frenata del motociclista non può essere corretta
né di conseguenza la velocità imputata al ricorrente dall'autorità inquirente.
L'insorgente rileva inoltre, fondandosi in parte su quanto asserito dall'ing.
E.________, che la prima traccia di frenata considerata dalla polizia è
notevolmente fuori asse rispetto alla traccia che precede la scivolata della
moto, ha un'andatura molto irregolare ed è molto meno marcata rispetto alle
altre tracce, probabilmente perché originata in un periodo precedente
l'incidente in questione. Infine, il ricorrente contesta di aver effettuato una
manovra di sorpasso prima che si verificasse l'incidente.

Nel criticare la conclusione a cui la CRP è giunta, il ricorrente non va molto
oltre la prospettazione della propria tesi accusatoria fondata su una personale
interpretazione delle prove raccolte. Stenta a confrontarsi compiutamente con
la sentenza impugnata e a sostanziare arbitrio. Illustra la dinamica
dell'incidente e descrive i fatti come se si rivolgesse a un'autorità dotata di
pieno potere cognitivo nella valutazione delle prove. Il ricorso risulta così
in larga parte inammissibile. Di seguito verranno pertanto trattate unicamente
quelle censure in cui il ricorrente si misura in modo sufficiente con la
sentenza impugnata.

4.
La CRP ha negato l'esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico di
B.________. Ha in particolare ritenuto che la tesi del ricorrente, per cui
l'automobilista avrebbe eseguito la manovra d'immissione nella circolazione
all'ultimo momento in urto all'art. 36 cpv. 4 LCStr, era una mera affermazione
di parte priva di riscontri oggettivi agli atti. La testimonianza di C.________
non era tale da avvalorare quanto addotto dal ricorrente. Difatti, egli è stato
interrogato oltre un anno e otto mesi dopo l'incidente, dopo aver conosciuto
l'insorgente e verosimilmente parlato con questi dell'accaduto. Inoltre la sua
testimonianza contrasta con quanto dichiarato dai testi F.________ e
D.________, sentiti dalla polizia il giorno stesso dell'incidente. Entrambi
hanno infatti dichiarato che prima dell'incidente la Peugeot si era immessa
completamente e regolarmente sulla corsia di marcia. La CRP ha quindi concluso
che il ricorrente non avesse comprovato concretamente che con la sua manovra
B.________ lo avrebbe ostacolato.

4.1 Procedendo a delle estrapolazioni, il ricorrente sostiene che,
contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, le dichiarazioni del teste
F.________ corroborino quelle del teste C.________ su cui imposta l'essenziale
delle sue accuse.

Orbene, F.________ non si è limitato ad affermare che il motociclista ha
azionato i freni a una distanza di dieci metri dall'autovettura di B.________.
Egli ha invero dichiarato di aver notato, sulla sua corsia di marcia a una
distanza di circa cento metri, un autoveicolo di colore bordeaux uscire dalla
stazione di servizio W.________ e immettersi completamente sulla sua corsia. In
seguito a questa manovra, ha notato il motociclista sopraggiungere a velocità
elevata, era palese che il centauro non si era accorto della presenza
dell'autovettura sulla sua corsia di marcia, rendendosene conto a una distanza
di circa dieci metri, quando ha azionato i freni. In quel momento l'autoveicolo
aveva terminato la sua manovra di svolta e si trovava già sulla via V.________.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la testimonianza di F.________
non conferma affatto la versione dei fatti fornita da C.________. F.________
non ha detto che B.________ ha effettuato la manovra di immissione nella
circolazione quando il motoveicolo distava non più di dieci metri, ma solo che,
tale manovra terminata, il motociclista si è accorto della presenza della
Peugeot di B.________ solo a una distanza di dieci metri, il che non è proprio
la stessa cosa.

4.2 Un altro elemento che indica come l'automobile di B.________ si è immessa
nella circolazione quando la moto era molto vicina sarebbe costituito, per il
ricorrente, dalle dichiarazioni del teste D.________. Questi ha affermato di
aver udito una brusca frenata quando la vettura di B.________ ha lasciato il
distributore di benzina.

Anche in questo caso, l'insorgente riporta solo parte delle affermazioni di
D.________, funzionali alla propria tesi accusatoria. Questo teste ha certo
affermato di aver udito una brusca frenata e, voltatosi, di aver notato, subito
dopo il passaggio pedonale, un motoveicolo in fase di frenata. D.________ ha
però precisato che la Peugeot era già immessa completamente e regolarmente
sulla via V.________, era in marcia al centro della sua corsia. Le sue
dichiarazioni non sono pertanto tali da confermare la testimonianza di
C.________ né le conclusioni che ne trae il ricorrente per cui l'autoveicolo di
B.________ è stato immesso nella circolazione all'ultimo momento.

4.3 Da quanto precede risulta che né le dichiarazioni di F.________ né quelle
di D.________ suffragano la testimonianza resa da C.________ ed è senza
arbitrio che la CRP ha pertanto ritenuto che la deposizione di quest'ultimo è
in contrasto con quelle degli altri due testi. Peraltro, l'autorità cantonale
aveva osservato come C.________, sulle cui dichiarazioni il ricorrente fonda
principalmente le sue tesi accusatorie, è stato interrogato a distanza di oltre
un anno e otto mesi dai fatti in esame e dopo aver conosciuto la vittima e
verosimilmente parlato con questa di quanto accaduto. Su queste considerazioni
il ricorso non spende una parola.

5.
A mente del ricorrente, la distanza di 43 metri considerata dalla polizia per
determinare la frenata del motociclista non è corretta. La polizia ha infatti
iniziato le misurazioni prima del passaggio pedonale. Sennonché, secondo le
dichiarazioni di D.________, la frenata è iniziata dopo e non prima tale
passaggio. Lo scritto dell'ing. E.________, arbitrariamente negletto dalla CRP,
indica inoltre come non tutte le tracce di frenata e di sfregamento ritenute
dalla polizia siano riconducibili al sinistro in oggetto. Ne consegue che la
distanza di 43 metri non è esatta e di riflesso neppure l'eccessiva velocità
imputata al ricorrente.

5.1 Anche in questo caso, l'insorgente interpreta a suo modo le testimonianze
agli atti. D.________ ha affermato di aver udito una brusca frenata e,
guardando alla sua destra, di aver notato subito dopo il passaggio pedonale un
motoveicolo in fase di frenata. Da ciò non è però possibile concludere che il
motociclista abbia iniziato a frenare dopo il passaggio pedonale. D.________ ha
visto il ricorrente in fase di frenata, vale a dire che lo ha visto mentre
stava frenando. Il teste non ha dichiarato invece, contrariamente a quanto
preteso nell'impugnativa, di averlo visto cominciare a frenare. Difatti, egli
lo ha rimarcato solo in un secondo momento, dopo aver udito la brusca frenata.
Il motociclista ha quindi iniziato a frenare prima che D.________ si voltasse e
vedesse il motoveicolo in fase di frenata.

5.2 Quanto allo scritto dell'ing. E.________, la CRP lo ha considerato alla
stregua di un'opinione di parte non avvalorata da concreti e oggettivi indizi.
L'ing. E.________ afferma che vi sono delle incongruenze in merito alle tracce
di frenata rilevate dalla polizia scientifica e ritiene che esistano delle
ottime probabilità che la prima parte di traccia di frenata non sia da
attribuire alla moto condotta da A.________. Oltre a rilevare come non fosse
dato di sapere quale documentazione l'ing. E.________ avesse consultato prima
di fornire il suo parere, l'autorità cantonale ha osservato che dalla
documentazione fotografica agli atti si evince che la polizia scientifica ha
scartato una traccia di sfregamento, inizialmente rilevata, perché presentava
caratteristiche diverse da quelle riconducibili al sinistro in oggetto. La CRP
ha pertanto preso in considerazione il parere dell'ing. E.________ prodotto dal
ricorrente, ma non lo ha ritenuto idoneo a dimostrare le tesi accusatorie
formulate con istanza di promozione dell'accusa. La conclusione a cui giunge la
Corte cantonale è sostenibile e appare così scevra di arbitrio.

Giova inoltre precisare che la distanza di 43 metri ritenuta, rilevante per
determinare la velocità del motociclista, non costituisce nella fattispecie un
elemento decisivo per l'esito del procedimento. Difatti, accertando l'assenza
di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di B.________, la CRP ha
ritenuto superfluo procedere all'esame dell'agire del motociclista,
segnatamente alla determinazione della sua velocità, di modo che risulta
inutile in questa sede soffermarsi oltre sulla questione della velocità del
motoveicolo.

6.
Da quanto precede discende che, nel respingere l'istanza di promozione
dell'accusa formulata dall'insorgente, la CRP ha senza arbitrio negato
l'esistenza di seri e concreti indizi a carico di B.________. Nella misura in
cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.

Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66
cpv. 1 LTF). Dal momento che B.________ non è stato invitato a esprimersi sul
gravame, non si giustifica di attribuirgli un'indennità a titolo di spese per
ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 novembre 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano