Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.452/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_452/2008 /biz

Sentenza del 7 luglio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________, e per esso decesso
B.________,
C.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dagli avvocati Xenia Peran e Prof. Fabio Franchini,

contro

D.________SA,
G.________SA.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsa testimonianza, ecc.),

ricorso contro la decisione emanata il 2 maggio 2008
dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
1.1 Il 16 aprile 2008, A.________, e per esso decesso B.________, e C.________
inoltravano una denuncia penale nei confronti di F.________, D.________SA,
G.________SA e ignoti segnatamente per titolo di truffa, appropriazione
indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, infrazione alla LIFD,
alla LIP, alla legge tributaria del Cantone Ticino e per violazione del segreto
bancario.

1.2 Ritenendo che la denuncia riguardasse i medesimi fatti già esaminati ed
evasi con decisione di non luogo a procedere del 25 marzo 2008 - oggetto di
istanza di promozione dell'accusa ancora pendente presso la Camera dei ricorsi
penali - il 2 maggio 2008 il Procuratore pubblico decretava il non luogo a
procedere in ordine alla denuncia del 16 aprile 2008.

1.3 A.________, e per esso decesso B.________, e C.________ insorgono al
Tribunale federale con ricorso in materia penale. Non sono state chieste
osservazioni al gravame.

2.
Giusta l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia penale è ammissibile contro
le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. L'art. 80 cpv. 1 LTF
enuncia l'esigenza, già nota sotto l'imperio degli art. 86 OG e 268 n. 1 vPP,
dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali. Il ricorso in materia
penale al Tribunale federale è quindi ammissibile soltanto ove il ricorrente
abbia esaurito tutti i rimedi di diritto cantonali che gli permettano di far
riesaminare liberamente l'applicazione del diritto federale. Nella fattispecie,
i ricorrenti non hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere del 2
maggio 2008 dinanzi alle competenti autorità cantonali. Essi affermano di non
aver adito la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'Appello del Cantone
Ticino in ragione della prevedibilità dell'esito negativo che avrebbe riserbato
alle loro doglianze. Orbene, ciò non li esime dall'esaurire le vie cantonali di
ricorso che avevano a disposizione per ricorrere direttamente al Tribunale
federale.

3.
Visto il mancato esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali, il rimedio
giuridico proposto da A.________, e per esso decesso B.________, e C.________
dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso
mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a
carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

Per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione alle parti e al Procuratore pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 7 luglio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano