Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.42/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_42/2008 /biz

Sentenza del 23 maggio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino.

Oggetto
infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2007 dal
presidente della Pretura penale
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione del 24 novembre 2006 l'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ colpevole di
infrazione alle norme della circolazione stradale e gli ha inflitto una multa
di fr. 1'000.--. Gli rimproverava di essere circolato, il 28 settembre 2006,
sull'autostrada in territorio di Taverne-Manno, alla guida della vettura BMW
M3, ad una velocità inadeguata e pericolosa e di avere effettuato una manovra
di sorpasso a destra. Il conducente aveva inoltre omesso ripetutamente di
mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano, azionando
altresì abusivamente gli avvisatori ottici ed effettuando continui cambi di
corsia senza esporre l'indicatore di direzione. Giunto all'altezza di uno
svincolo aveva infine lasciato l'autostrada circolando sulla superficie
vietata.

B.
A.________ è insorto il 7 dicembre 2006 dinanzi alla Pretura penale del Cantone
Ticino, il cui presidente ha respinto il gravame con sentenza del 4 dicembre
2007, confermando la risoluzione dell'autorità di primo grado. Il giudice
cantonale ha negato l'assunzione delle prove indicate dal conducente ritenendo
superflue ai fini del giudizio sia le prospettate audizioni degli agenti
denuncianti sia quella di un altro automobilista. Ha altresì rilevato che non
vi era motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dai due agenti di polizia,
che avevano accertato con chiarezza e precisione, in due momenti distinti,
infrazioni simili commesse dal conducente.

C.
A.________ impugna con un "ricorso in materia penale e contemporaneamente in
materia costituzionale" al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di
annullarla. In via subordinata, postula il rinvio degli atti alla precedente
istanza perché emani un nuovo giudizio dopo l'esecuzione di un'istruttoria. Il
ricorrente fa valere la violazione degli art. 8, 9, 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3
lett. d CEDU, lamentando essenzialmente l'insufficiente accertamento dei fatti
a causa della mancata assunzione dei testimoni indicati.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid.
2, 489 consid. 3).

1.2 Nell'ambito litigioso, relativo a una contravvenzione, la sentenza del
giudice della Pretura penale è definitiva (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge
cantonale di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994 [LPContr])
ed è quindi di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente,
condannato al pagamento di una multa, è legittimato a ricorrere (art. 81 cpv. 1
lett. b LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione finale resa in
materia penale, il ricorso ordinario è ammissibile anche sotto il profilo degli
art. 78 cpv. 1, 90 e 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF),
semplicemente indicato dal ricorrente nel titolo del gravame, è di conseguenza
inammissibile.

1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso
ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201
consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per
quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Le esigenze di motivazione
sono accresciute quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti
costituzionali del cittadino. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina infatti queste censure soltanto se siano motivate in modo
chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2, 133
III 393 consid. 6, 638 consid. 2). Nella misura in cui il ricorrente accenna
genericamente al principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.), nonché
alla protezione dall'arbitrio e alla tutela della buona fede (art. 9 Cost.),
senza spiegare per quali ragioni il giudizio impugnato violerebbe le citate
garanzie costituzionali, il gravame è inammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente lamenta la mancata audizione dei testimoni indicati dinanzi
alla precedente istanza. Sostiene che sarebbe in particolare occorso
interrogare l'agente C.________, che lo precedeva e che si sarebbe spostato
improvvisamente sulla corsia di sorpasso effettuando una manovra pericolosa.
L'audizione dell'altro agente sarebbe pure stata interessante, poiché avrebbe
consentito di chiarire in quale modo poteva scorgere, nonostante la presenza di
due autocarri e la ridotta luminosità, l'automobile del ricorrente transitare
sulla superficie vietata all'altezza dello svincolo. Questo teste avrebbe
inoltre potuto riferire se avesse discusso dell'accaduto con il primo agente.
Secondo il ricorrente, sullo svolgimento dei fatti occorreva interrogare anche
B.________, suo collega di lavoro, che lo seguiva alla guida della propria
autovettura. Condannando il ricorrente nonostante la mancata audizione dei due
agenti e dell'automobilista, il presidente della Pretura penale avrebbe violato
le citate garanzie costituzionali.

2.2 Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a
carico, sancito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale
del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6 n. 1 CEDU e mira ad escludere
che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali
l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto
essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2
Cost., che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le
norme citate hanno lo scopo di garantire parità delle armi e il diritto ad un
equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii).
Le dichiarazioni dei testi, fra cui rientrano anche quelle degli organi di
polizia, possono di regola essere utilizzate a danno dell'accusato solo dopo un
confronto. In questa misura, il diritto di interrogare testimoni a carico
assume di principio un carattere assoluto. Tuttavia, nella prassi, la portata
di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando
la testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore
decisivo (DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).

2.3 In concreto le infrazioni sono state accertate da due agenti della polizia
cantonale che, al momento dei fatti, alla guida delle loro vetture, percorrendo
la medesima autostrada alla distanza di qualche chilometro, rientravano al loro
domicilio al termine del turno di lavoro. Dopo l'intimazione dei rapporti di
contravvenzione, il ricorrente ha chiesto una proroga per presentare le sue
osservazioni, ma, in seguito, non ha fatto uso della facoltà concessagli,
segnatamente chiedendo l'assunzione di determinate prove. Successivamente, il 7
dicembre 2006, egli ha impugnato dinanzi alla Pretura penale la decisione
emanata dalla Sezione della circolazione, limitandosi in sostanza a chiedere
l'audizione degli agenti denuncianti e del suo collega di lavoro, che avrebbe
assistito allo svolgimento dei fatti a bordo della propria vettura. I primi
hanno steso il 26 dicembre 2006 due rapporti di contro-osservazioni, ribadendo
e precisando le circostanze delle infrazioni. Invitato a presentare eventuali
osservazioni al riguardo, il ricorrente si è limitato a ribadire genericamente
le audizioni prospettate.
La fattispecie è quindi stata accertata da due agenti della polizia cantonale
in modo autonomo e in due situazioni distinte. Quanto alle caratteristiche
delle manovre incriminate, all'orario e al tratto stradale interessato, le loro
descrizioni corrispondono sostanzialmente. Al riguardo dinanzi alla precedente
istanza il ricorrente ha sollevato soltanto una contestazione generica,
riguardante peraltro essenzialmente le infrazioni accertate dal primo agente,
che, a dire del ricorrente, mentre stava per raggiungerlo circolando sulla
corsia di sorpasso si sarebbe spostato improvvisamente sulla stessa corsia,
costringendolo a frenare bruscamente. Il ricorrente ha comunque riconosciuto di
essere circolato ad una velocità superiore a quella consentita, seppure a suo
dire soltanto di poco. Per quanto concerne le infrazioni accertate dall'altro
agente, più a sud del tratto autostradale (tra l'altro pure riferite alla guida
pericolosa, alla velocità eccessiva, alla distanza insufficiente dal veicolo
che lo precedeva e all'utilizzo abusivo degli avvisatori ottici), il ricorrente
non ha sollevato contestazioni di rilievo, limitandosi ad addurre di essere
uscito regolarmente dall'autostrada allo svincolo di Lugano nord. Ricordato
che, in materia, di principio la procedura davanti alla Pretura penale è
scritta (art. 12 cpv. 2 LPContr), le vaghe obiezioni sollevate dal ricorrente
in sede cantonale non erano quindi idonee a mettere in dubbio le dichiarazioni
rese da due agenti distinti in due circostanze specifiche. In modo sostenibile,
esse potevano essere considerate coerenti e prive di contraddizioni da parte
del presidente della Pretura penale, il quale, negando l'interrogatorio degli
agenti, non ha pertanto abusato del proprio potere di apprezzamento né ha
altrimenti violato la Costituzione. Considerata l'esistenza delle dichiarazioni
agli atti e l'assenza di elementi che ne mettevano in dubbio l'affidabilità, è
poi senza incorrere nell'arbitrio che, sulla base dell'apprezzamento anticipato
dell'irrilevanza della prova, il giudice cantonale ha inoltre rifiutato di
procedere all'audizione, in questo caso quale teste a discarico, del collega di
lavoro che lo seguiva, peraltro indicato dal ricorrente unicamente in sede di
ricorso (cfr. DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135).
Poiché il ricorrente non fa valere l'arbitrio dei fatti posti a fondamento del
giudizio impugnato sulla base degli accertamenti di polizia, le infrazioni
rimproverategli non devono essere esaminate oltre, in particolare nemmeno per
quanto riguarda l'accennata violazione del principio della presunzione di
innocenza.

3.
Ne segue che il ricorso in materia penale deve essere respinto in quanto
ammissibile, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve
essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e
sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia penale è respinto.

2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico del
ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione
e al presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
Losanna, 23 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schneider Gadoni