Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.350/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_350/2008 /biz

Sentenza il 16 maggio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Martino Luminati,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti, falsità in atti formati
da pubblici ufficiali o funzionari),

ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 26 marzo 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza del 26 marzo 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP) dichiarava irricevibile l'istanza di
promozione dell'accusa presentata da A.________ contro B.________ per titolo di
falsità in documenti e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o
funzionari.

A.________ impugna la decisione dell'ultima istanza cantonale con ricorso in
materia penale al Tribunale federale. Postula il suo annullamento e il rinvio
dell'incarto al Procuratore pubblico per l'apertura di un'istruttoria penale e,
in subordine, alla CRP per nuova decisione.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

2.
Secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia
penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è
stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (lett. b). La via del ricorso in materia penale è preclusa al
semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima
LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228).
Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato,
come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un
interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella
fattispecie, la ricorrente chiede la promozione dell'accusa per reati di
falsità in atti e contro i doveri d'ufficio e professionali. Si tratta di
infrazioni che non fondano la qualità di vittima LAV, l'insorgente è quindi una
semplice denunciante. Nel gravame afferma di essere legittimata a pretendere
che la sua proprietà sia protetta da eventuali azioni penalmente rilevanti che
la possono danneggiare, pertanto, negando la necessità di un'istruttoria
penale, la decisione impugnata la lede nei suoi interessi giuridicamente
protetti. Inoltre, in caso di accoglimento del suo ricorso, il giudizio della
CRP verrebbe annullato e con esso anche le spese di procedura e le ripetibili
addossatele in sede cantonale, ciò che le conferirebbe la legittimazione
ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. In realtà, la ricorrente
riesce a dimostrare di avere unicamente un interesse di fatto all'annullamento
della decisione contestata, ma non un interesse giuridicamente protetto. A tal
fine, avrebbe dovuto far valere che l'atto impugnato viola una disposizione
legale il cui scopo è proteggere i suoi interessi e che, di conseguenza, le
accorda un diritto soggettivo (Marc Thommen, Bundesgerichtsgesetz, Commentario
basilese, Basilea 2008, n. 3 ad art. 81 LTF). Non avendo dimostrato di avere un
interesse giuridicamente protetto alla modifica o all'annullamento della
sentenza della CRP, all'insorgente non può essere riconosciuta la
legittimazione ricorsuale.

3.
Da quanto appena esposto risulta che il ricorso proposto da A.________
dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso
mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a
carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano