Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.34/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_34/2008 /biz

Sentenza del 23 maggio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.

Oggetto
Infrazione alla LCStr,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2007 dal Presidente della
Pretura penale.

Fatti:

A.
Con decisione del 17 novembre 2006 la Sezione della circolazione del
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha inflitto una multa di fr.
400.-- a A.________ perché circolava con un trattore a sella trainante un
semirimorchio sovraccarico.

B.
Il Presidente della Pretura penale, con sentenza del 20 dicembre 2007, ha
respinto un ricorso proposto dall'interessato, confermando la decisione
dipartimentale.

C.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla
nel senso che venga accolto il ricorso presentato nella sede cantonale.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).

1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81
cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale, LTF; RS 173.110) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF)
resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima
istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 cpv. 1
LTF), è, di massima, ammissibile.

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato dagli argomenti sollevati
nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque
accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte
insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella
esposta nel giudizio impugnato. Il Tribunale federale esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione nella sede
federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).

1.4 Secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1), dev'essere quindi motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 133 IV 286 consid. 1.4).

2.
2.1 Il ricorrente accenna a una violazione dell'art. 9 cpv. 1 della legge
federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01)
concernente la facoltà del Consiglio federale di emanare prescrizioni sulle
dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché, in
maniera del tutto generica, dell'art. 67 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 13
novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), secondo
cui il peso effettivo dei veicoli a motore con più di quattro assi non può
superare 40 tonnellate: il peso dei rimorchi è tuttavia disciplinato alle lett.
f-h, neppure richiamate dal ricorrente. Quest'ultimo ribadisce che il rimorchio
è dotato di una licenza di circolazione finlandese, dalla quale risulta che i
tre assi posteriori possono sopportare un peso di 8'000 kg ciascuno e che il
carico sulla sella è di 14'000 kg, per cui il peso fra carico e rimorchio può
arrivare a 38'000 kg. Egli aggiunge che il peso complessivo del rimorchio di
27'380 kg, oltre al peso di 7'000 kg della motrice, ammonta a 33'558 kg e
rientrerebbe quindi nei parametri previsti dalla LCS e dalla ONC.

2.2 Il presidente della Pretura penale ha osservato che nel rapporto di
contravvenzione è stato accertato un peso del semirimorchio di 27'380 kg.
Poiché nella licenza di circolazione è indicato un peso massimo di 24'000 kg,
il sovraccarico netto, dedotta la tolleranza del 3 %, era di 3'278 kg. Nella
decisione impugnata, applicata la tolleranza al peso accertato di kg 27'380, è
stata ritenuta un'eccedenza netta di 2'558 kg, pari al 10,6 % del peso massimo
consentito sulla licenza. L'istanza precedente ha poi rilevato che il
ricorrente ha prodotto i certificati relativi al rimorchio, sostenendo che
quest'ultimo può essere caricato nella misura di 8'000 kg per ciascuno dei tre
assi posteriori e di 14'000 kg nella sua parte anteriore, per cui, in teoria,
il carico consentito sarebbe di 38'000 kg. Il carico litigioso di 27'380 kg
rientrerebbe quindi entro i limiti di tolleranza tecnica garantiti dal
costruttore.

Al riguardo, nella decisione impugnata è stato ritenuto che, nella traduzione
in tedesco dei menzionati certificati, risulta certo un peso massimo consentito
sulla sella di 14'000 kg: questo parametro attiene tuttavia alla distribuzione
del peso delle merci trasportate con il rimorchio, ma non può essere computato
in aggiunta al peso massimo consentito indicato nella licenza di circolazione.

2.3 Il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché questa conclusione sarebbe
contraria al diritto federale, ragione per cui il ricorso è inammissibile per
carenza di motivazione.

2.4 Per di più, il presidente della Pretura penale ha stabilito che anche
nell'ipotesi in cui i limiti di tolleranza tecnica garantiti dal costruttore
fossero più elevati, determinante è comunque soltanto il peso massimo ammesso
indicato sulla licenza di circolazione, in concreto 24'000 kg (cfr. al riguardo
l'art. 67 cpv. 3 ONC, secondo cui se i valori iscritti nella licenza di
circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6 e
7, tali valori non devono essere superati e l'art. 67 cpv. 5 ONC, secondo cui
il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile
iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore; cfr. DTF 126 IV
99).
Ora, quando la decisione impugnata, come nella fattispecie, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119). In concreto il ricorrente neppure
tenta di dimostrare l'incostituzionalità anche di questa seconda motivazione,
per cui il gravame è inammissibile pure per questo motivo.

3.
3.1 Ne segue che il ricorso è inammissibile.

3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 23 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schneider Crameri