Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.348/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_348/2008 /biz

Sentenza del 29 agosto 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Ferrari, Favre, Zünd,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Daniel Ponti,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione dell'esecuzione
delle pene e delle misure.

Oggetto
Diniego della liberazione condizionale, misure particolari di sicurezza (art.
75a CP), ricusa (art. 29 cpv. 1 Cost.),
, misure particolari di sicurezza (art. 75a CP), ricusa (art. 29 cpv. 1 Cost.),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 1° aprile 2008 dalla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ si trova attualmente presso il carcere di X.________ in espiazione
di pena. Egli sta scontando una condanna di venti anni di reclusione per titolo
di, segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata e una condanna di sei
anni di reclusione per ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, nonché per rapina, ripetuto
furto d'uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio
intenzionale, ripetuta violazione delle legge federale sulle armi, ripetuta
ricettazione e ripetuta contravvenzione alla LStup. Secondo il calcolo
dell'esecuzione della pena, la fine della pena è prevista per il 1° ottobre
2016. Egli ha raggiunto i 2/3 della pena il 31 gennaio 2008.

B.
Con decisione del 24 gennaio 2008, dopo aver raccolto i pareri della Direzione
del carcere di X.________, dell'Ufficio del Patronato, della Sezione delle pene
e delle misure nonché della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi e
sentito il detenuto, il Giudice dell'applicazione della pena (GIAP) negava a
A.________ la liberazione condizionale.

C.
Il 1° aprile 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (CRP) respingeva il ricorso interposto da A.________ avverso la
decisione del GIAP e dichiarava irricevibile l'istanza di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio.

D.
A.________ impugna il giudizio dell'ultima istanza cantonale con ricorso in
materia penale al Tribunale federale. Postula l'annullamento delle sentenze
della CRP, del GIAP nonché del parere della Commissione per l'esame dei
condannati pericolosi e chiede la sua liberazione condizionale a far tempo dal
31 gennaio 2008 e, in via subordinata, il rinvio dell'incarto al GIAP per nuova
decisione. Formula inoltre istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio.

E.
Invitati a esprimersi sul ricorso, la CRP si rimette al giudizio del Tribunale
federale, mentre la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure conclude
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la
sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei rimedi
giuridici che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2; 133 III 462
consid. 2).

1.2 Emanando da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF)
nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), la
decisione della CRP può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con
ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF). Il ricorrente, che ha
partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e che ha
manifestamente un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla
modifica dell'avversata decisione, è legittimato a proporre questo rimedio
giuridico (art. 81 cpv. 1 LTF). Interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1
LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF), il ricorso è di massima
ammissibile.

2.
L'insorgente lamenta anzitutto la violazione del diritto cantonale,
segnatamente dell'art. 340 cpv. 2 del codice di procedura penale del Cantone
Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1).

Dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente può far valere la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF). La nozione di diritto federale
comprende ogni norma giuridica di ogni rango emanata da organi federali,
segnatamente la costituzione federale, le leggi federali nonché le ordinanze.
Nella misura in cui la decisione impugnata si fonda sul diritto cantonale - non
menzionato all'art. 95 lett. a-e LTF - il Tribunale federale limita il suo
esame alle censure sollevate e debitamente motivate (art. 106 cpv. 2 LTF) e
alla questione di sapere se l'applicazione del diritto cantonale comporta una
violazione del diritto federale, in primo luogo una violazione dei diritti
costituzionali, segnatamente del divieto dell'arbitrio sancito all'art. 9 Cost.
(DTF 133 I 201 consid. 1).

Orbene, nella fattispecie, il ricorrente si limita a lamentare la violazione
del diritto cantonale senza tuttavia sostenere che, interpretando e applicando
l'art. 340 CPP/TI, la CRP abbia violato il diritto federale, segnatamente
commesso arbitrio. La doglianza si rivela pertanto inammissibile in questa
sede.

3.
3.1 Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP, quando il detenuto ha scontato i due terzi
della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera
condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo
giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato
condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del
penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

3.2 In vista della liberazione condizionale, il diritto federale incarica una
speciale commissione di valutare la pericolosità pubblica del detenuto qualora
l'autorità di esecuzione non sia in grado di valutarla con certezza e questi
abbia commesso un crimine di cui all'art. 64 cpv. 1 CP (art. 75a cpv. 1 e 2
CP).

questo scopo il Cantone Ticino ha istituito la Commissione per l'esame dei
condannati pericolosi (art. 343 seg. CPP/TI) composta da un giudice del
Tribunale penale cantonale, un procuratore pubblico, un rappresentante
dell'autorità di esecuzione della pena, un rappresentante del settore della
psichiatria e da un avvocato iscritto nel registro cantonale (art. 343 cpv. 2
CPP/TI). Questa Commissione - la cui composizione rispetta le esigenze poste
all'art. 62d cpv. 2 CP - riferisce sulla personalità del condannato nei casi
previsti dal diritto federale e interviene su domanda del giudice
dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione della pena (art. 344
CPP/TI).

3.3 A.________ è stato condannato per furto ripetuto e ripetuta ricettazione
(1985), tentato furto (1986), furto e complicità in furto (1989), omicidio
intenzionale (1995), ripetuto furto aggravato consumato e tentato, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto furto d'uso,
ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale,
ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni, ripetuta ricettazione, ripetuta contravvenzione alla legge federale
sugli stupefacenti (2004). Egli ha commesso dei crimini menzionati all'art. 64
CP e domanda la liberazione condizionale. Le condizioni poste dal diritto
federale per richiedere una valutazione del detenuto alla Commissione di cui
all'art. 75a CP sono pertanto adempiute.

4.
4.1 Proprio in relazione all'intervento della Commissione per l'esame dei
condannati pericolosi, il ricorrente lamenta di non essere stato reso edotto
dei nominativi dei suoi membri. Questa mancata comunicazione gli avrebbe
precluso la possibilità di censurare la composizione di tale commissione prima
che rendesse il suo parere. Egli si duole della violazione dell'art. 62d CP
nonché dell'art. 29 cpv. 1 Cost. L'art. 62d cpv. 2 CP esige che il
rappresentante della psichiatria - membro della commissione - non abbia curato
né assistito in altro modo l'autore. In questa disposizione viene così
stabilito un motivo di ricusa. A mente del ricorrente, tale esigenza dovrebbe
valere mutatis mutandis anche per gli altri membri della commissione al fine di
garantire l'imparzialità di tale autorità. Questa garanzia è un fattore di
grande importanza per il detenuto, atteso che de facto la Commissione per
l'esame dei condannati pericolosi assume una funzione giudicante in virtù del
peso del suo preavviso sulla decisione del GIAP. Nella fattispecie, due membri
della Commissione, la Presidente del Tribunale penale cantonale e il
Procuratore generale (gli unici di cui conosce l'identità), erano già
intervenuti in precedenza in incarti riguardanti il ricorrente. Essi avrebbero
pertanto dovuto ricusarsi. La loro mancata astensione in seno alla Commissione
violerebbe quindi l'art. 62d CP e l'art. 29 cpv. 1 Cost.

4.2 Basandosi sul chiaro testo dell'art. 62d CP, la CRP ha ritenuto che tale
norma non esige che i rappresentanti delle autorità preposte al procedimento
penale e delle autorità di esecuzione della pena non si siano mai occupati in
passato delle persone richiedenti la liberazione. Il motivo di esclusione,
rispettivamente di ricusa, stabilito dalla disposizione appare manifestamente
riferito alle cure e all'assistenza dell'autore e limitato al rappresentante
della psichiatria. Di conseguenza, non si applica agli altri membri della
commissione. L'autorità cantonale ha poi negato l'applicabilità, in materia di
decisioni relative all'esecuzione della pena, dell'art. 40 lett. e CPP/TI per
cui ogni giudice, procuratore pubblico, segretario od assessore-giurato è
escluso per legge dall'esercitare il suo ufficio quando abbia avuto parte al
processo come magistrato o funzionario della polizia, come procuratore della
parte lesa o difensore. Difatti, l'art. 340 cpv. 4 vCPP/TI prevedeva
esplicitamente l'inapplicabilità dell'art. 40 lett. e CPP/TI al Consiglio di
vigilanza, autorità competente a concedere la liberazione condizionale fino al
31 dicembre 2006. Ciò che valeva per l'autorità giudicante, vale a maggior
ragione per una commissione chiamata unicamente a esprimere un parere.

5.
Si può certo concordare con il ricorrente laddove afferma che la commissione
chiamata a valutare la pericolosità del detenuto debba offrire garanzie di
imparzialità. Difatti, sebbene tale commissione assuma una funzione consultiva
e non giudicante, il suo parere è di sicuro rilievo per l'autorità che deve
pronunciarsi sulla liberazione condizionale. Posto come per pericolosità
pubblica si debba intendere, tra l'altro, il rischio che l'interessato commetta
nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o
sessuale di un'altra persona (art. 75a cpv. 3 CP), la valutazione della
commissione sulla pericolosità del detenuto è tale da influire in modo
determinante sulla formulazione della prognosi nell'ambito dell'esame della
liberazione condizionale. Quale condizione per concedere la liberazione l'art.
86 cpv. 1 CP esige, infatti, che non si debba presumere che il detenuto
commetterà nuovi crimini o delitti. Va inoltre rilevato che il parere della
commissione è il risultato di un'indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772),
emesso quindi dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico,
criminologico e giuridico. In simili circostanze, seppur l'autorità competente
non sia vincolata dalla posizione della commissione, difficilmente si scosterà
dalla raccomandazione da questa espressa. Al detenuto deve quindi essere
riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di ricusa nei confronti dei
membri della commissione, analogamente a quanto avviene nei confronti degli
esperti. Va comunque precisato che, in tal caso, una ricusa sarà ammessa meno
facilmente di quanto accade per i componenti di un'autorità chiamata a rendere
una decisione formale. Orbene, la facoltà di ricusare implica evidentemente che
i nominativi dei membri della commissione siano noti (v. DTF 117 Ia 322). La
sua composizione dev'essere comunicata prima o, al più tardi, al momento
dell'intimazione del suo parere all'interessato. In concreto, tuttavia, così
non è stato. Il parere espresso dalla Commissione non indica chi abbia
partecipato alla sua elaborazione e non risulta che questa informazione sia
stata in altro modo fornita al detenuto. Non risulta nemmeno che la
composizione della Commissione sia stata l'oggetto di una pubblicazione
accessibile a tutti. La mancata comunicazione dei nominativi dei membri della
Commissione per l'esame dei condannati pericolosi impedisce al ricorrente di
far valere eventuali motivi di ricusa nei loro confronti e viola pertanto
l'art. 29 cpv. 1 Cost. Su questo punto il gravame deve quindi essere accolto.

6.
6.1 Per quanto attiene all'invocata violazione dell'art. 62d CP, il gravame in
esame è invece volto all'insuccesso. Il codice penale prevede effettivamente un
caso di esclusione che, come già rettamente osservato dalla CRP, è
esplicitamente riferito al rappresentante della psichiatria. Un'estensione di
questo caso agli altri membri della commissione si urterebbe quindi al chiaro
testo legale che menziona unicamente il rappresentante della psichiatria
(rispettivamente l'esperto) quale soggetto del caso di esclusione e la cura o
l'assistenza dell'autore quale oggetto. Lo stesso messaggio del Consiglio
federale concernente la modifica del codice penale svizzero non accenna
minimamente agli altri membri della commissione (FF 1999 1772). Ne consegue che
la presenza in seno alla commissione di un giudice che in passato ha già
condannato l'interessato e di un procuratore che ha già sostenuto l'accusa non
viola l'art. 62d CP.

6.2 Trattandosi in particolare della presenza del giudice in seno alla
commissione, contrariamente alla tesi del ricorrente, neppure sulla base
dell'art. 29 cpv. 1 Cost. sarebbe possibile pretendere la sua ricusa, adducendo
quale motivo unicamente la sua partecipazione in precedenti procedure che lo
vedevano coinvolto in veste di accusato.
6.2.1 La Costituzione federale assicura a ciascuno il diritto di sottoporre la
propria causa a magistrati non prevenuti, ossia in grado di garantire un
apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della
parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente
per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il magistrato sia
effettivamente prevenuto: bastano circostanze concrete idonee a suscitare
l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per
giustificare la sua ricusazione (v. DTF 133 I 1 consid. 6.2; 131 I 24 consid.
1.1). Una di queste circostanze può essere il cumulo di funzioni giudiziarie o
la partecipazione del magistrato a un'altra decisione (v. Andreas Auer/Giorgio
Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2a ed.,
Berna 2006, n. 1240 segg.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale -
resa nell'ambito dell'art. 30 cpv. 1 Cost. - il fatto che un giudice si sia già
occupato della procedura in uno stadio anteriore può suscitare il sospetto di
parzialità. La questione di sapere se un cumulo di funzioni giudiziarie
contravviene alla garanzia di imparzialità non è stata risolta in modo
definitivo. La giurisprudenza esige tuttavia che l'esito di una causa non sia
già determinato in partenza, ma che rimanga indeciso con riferimento
all'accertamento dei fatti e alla soluzione dei quesiti giuridici. Occorre in
particolare esaminare le funzioni procedurali che il giudice era chiamato a
esercitare nel suo precedente intervento, considerare le successive questioni
che dovranno essere decise in ogni stadio della procedura, mettendo in evidenza
una loro eventuale analogia o interdipendenza, nonché l'estensione del potere
decisionale con riferimento a ciascuna di esse (DTF 131 I 24 consid. 1.2 e
rinvii). Nell'ambito della procedura penale, il Tribunale federale ha giudicato
inammissibile l'unione personale tra giudice del rinvio e giudice del merito
(DTF 114 Ia 50 consid. 4 e 5), tra giudice del decreto penale e giudice del
merito (DTF 114 Ia 143 consid. 7b), oppure ancora tra giudice istruttore,
magistrato che rinvia a giudizio e presidente del tribunale (DTF 114 Ia 275
consid. 2b). Non ha per contro ritenuto lesivo della garanzia di un tribunale
imparziale l'unione personale tra giudice della carcerazione e giudice del
merito (DTF 117 Ia 182 consid. 3b).
6.2.2 La procedura di condanna e la procedura attinente alla liberazione
condizionale sono procedimenti ben distinti già solo in ragione del loro
oggetto. Mentre la prima è volta a determinare la colpevolezza dell'accusato e
(eventualmente) a commisurare la pena, la seconda verte essenzialmente intorno
alla formulazione della prognosi sul comportamento futuro del detenuto posto in
libertà (art. 86 cpv. 1 CP). Nelle due procedure si pongono quindi quesiti
giuridici diversi. Anche le funzioni assunte dal magistrato interessato sono
diverse. Nella prima procedura il giudice assume la veste di autorità
giudicante. Nella seconda, invece, è membro di una commissione chiamata a
rendere un parere consultivo su temi che sconfinano dal diritto penale in senso
stretto, comprendendo anche aspetti della criminologia e della psichiatria. La
decisione finale sulla liberazione condizionale spetta poi a un giudice
distinto (art. 339 lett. j CPP/TI). La sua partecipazione in precedenti
procedure sfociate in condanne a pene privative della libertà non è quindi tale
da far sorgere dubbi riguardo alla sua imparzialità né tale da suscitare
l'impressione che l'esito della procedura di liberazione condizionale sia già
determinato in partenza. Statuendo nel merito delle infrazioni prospettate, il
magistrato non può essersi formato dei preconcetti atti a influire sulla
decisione relativa alla liberazione condizionale. Di conseguenza, la presenza
in seno alla commissione ex art. 62d cpv. 2 CP di un giudice che in passato ha
condannato il detenuto non viola l'art. 29 cpv. 1 Cost.

6.3 Per quanto concerne la figura del procuratore pubblico, va innanzitutto
rilevato che, in quanto autorità preposta al procedimento penale, di principio
nulla s'oppone alla sua presenza in seno alla commissione incaricata di
valutare la pericolosità pubblica dell'autore giusta l'art. 75a CP. La
questione appare invero più problematica qualora la medesima persona assuma
dapprima la veste di accusatore pubblico nel procedimento di merito e
successivamente di membro della suddetta commissione. Infatti, esercitando la
funzione di accusatore nella prima procedura che vede opporsi accusa e difesa,
il procuratore pubblico assurge a vera e propria controparte dell'accusato.
Ora, l'intervento del medesimo magistrato nella procedura di liberazione
condizionale dall'esecuzione della pena - che lo stesso in veste di parte aveva
richiesto - può suscitare nel detenuto dei dubbi legittimi sulla sua
imparzialità e minare la sua fiducia negli organi giudiziari. Agli occhi
dell'interessato, infatti, il procuratore pubblico, sua precedente controparte,
non appare privo di preconcetti avendo questi richiesto la pena da cui chiede
di essere liberato condizionalmente. In simili circostanze, sebbene il
magistrato in questione non sia tenuto ad astenersi, si deve riconoscere al
richiedente la liberazione condizionale il diritto di ricusarlo quanto meno
sulla base delle pertinenti norme di diritto cantonale relative alla ricusa.
Occorre tuttavia precisare che questo caso di ricusa si realizza unicamente
quando il procuratore pubblico membro della commissione ex art. 62d cpv. 2 CP
ha sostenuto l'accusa contro il detenuto nei processi sfociati in condanne a
pene privative della libertà da cui chiede di essere liberato condizionalmente.
Non è dunque sufficiente che il magistrato abbia esercitato l'azione pubblica
in altri procedimenti conclusisi con un proscioglimento, un abbandono o una
condanna a pene ormai scontate, prescritte oppure ancora non più esecutive per
altre ragioni (v. per esempio art. 89 cpv. 4 CP).

Applicando quanto appena esposto nel caso qui in esame, discende che A.________
potrà ricusare il procuratore pubblico membro della Commissione per l'esame dei
condannati pericolosi solo qualora abbia sostenuto l'accusa nei procedimenti
conclusisi con le condanne a pene che il ricorrente sta scontando, vale a dire
quella del 1995 a venti anni di reclusione e quella del 2005 a sei anni di
reclusione.

6.4 Dal momento che il ricorrente non censura l'interpretazione del diritto
cantonale effettuato dalla CRP, non occorre esaminare se la Presidente del
Tribunale penale cantonale e il Procuratore generale avrebbero dovuto astenersi
dall'esercitare le loro funzioni in seno alla Commissione per l'esame dei
condannati pericolosi in virtù dell'art. 40 lett. e CPP/TI.

7.
Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di A.________ va parzialmente accolto. Questo esito processuale rende superfluo
l'esame delle ulteriori censure formulate nell'impugnativa, segnatamente in
relazione alla violazione dell'art. 86 CP. La sentenza del 1° aprile 2008
emanata dalla Camera dei ricorsi penali e la sentenza del 24 gennaio 2008
emanata dal Giudice dell'applicazione della pena sono annullate, ma non il
parere della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. L'incarto è
rinviato al Giudice dell'applicazione della pena sulla base dell'art. 107 cpv.
2 secondo periodo LTF, che dovrà comunicare al ricorrente i nominativi dei
membri della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi.
Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).

Al ricorrente, vincente, va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili
sopportata dal Cantone Ticino (art. 68 cpv. 2 LTF). È opportuno ordinare il
versamento di questa indennità direttamente al patrocinatore dell'insorgente,
nelle cui mani il Cantone Ticino verserà la somma di fr. 2'000.--.

La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio diviene così
priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la
sentenza del Giudice dell'applicazione della pena come pure la sentenza della
Camera dei ricorsi penali sono annullate.

2.
La causa è rinviata al Giudice dell'applicazione della pena.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Il Cantone Ticino verserà all'avv. Daniel Ponti l'importo di fr. 2'000.-- a
titolo di ripetibili.

5.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è priva di
oggetto.

6.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dell'esecuzione
delle pene e delle misure, al Giudice dell'applicazione della pena e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché
per informazione alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, alla
Direzione del penitenziario X.________ e alla Direzione della Y.________.

Losanna, 29 agosto 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano