Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.315/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_315/2008 /biz

Sentenza del 30 maggio 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,

Oggetto
promozione dell'accusa privata,

ricorso contro la sentenza emessa il 10 marzo 2008
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 15 gennaio 2005 B.________, accertata nell'ambito della rescissione di un
contratto di compra-vendita di un esercizio pubblico la sottrazione di gran
parte dell'inventario, ha sporto denuncia penale contro ignoti. Il Procuratore
pubblico (PP) con decreto di accusa del 24 settembre 2007 ha posto in stato di
accusa dinanzi alla Pretura penale C.________ per appropriazione indebita,
poiché aveva venduto parte del mobilio del locale pubblico in questione, ancora
di proprietà del denunciante, a A.________. In stessa data il PP, per
insufficienza di prove, ha decretato nei confronti di quest'ultimo un decreto
di non luogo a procedere per il reato di ricettazione.

B.
Avverso questa decisione il 5 agosto 2008 B.________ ha presentato un'istanza
di promozione dell'accusa. Con giudizio del 10 marzo 2008 la Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto l'istanza e
promosso l'accusa per titolo di ricettazione nei confronti di A.________,
affidando l'istruzione del processo a un altro PP.

C.
Contro questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame, di
annullare l'impugnata sentenza e di respingere l'istanza di promozione
dell'accusa nei suoi confronti.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che
misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 Cost.; DTF
134 IV 36 consid. 1).

1.2 La decisione impugnata non pone chiaramente fine al procedimento penale e
costituisce pertanto una decisione incidentale, come peraltro indicato, con
richiamo degli art. 90 a 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF; RS 173.110), nei rimedi di diritto contenuti nella decisione
impugnata. I ricorsi in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid.
2) contro decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate
condizioni (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). La
legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1
LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

1.3 Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie
dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se esse possono causare un
pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b): quest'ultima
condizione non è adempiuta in concreto, né il ricorrente lo sostiene.
1.3.1 Il ricorrente non si esprime del tutto sull'adempimento di queste
condizioni, limitandosi a contestare, peraltro in maniera generica,
l'apprezzamento degli indizi compiuto dalla CRP circa l'ipotesi di dolo
eventuale in relazione alla conoscenza della provenienza delittuosa della merce
da lui acquisita, potendogli essere semmai rimproverate soltanto leggerezza o
disattenzione nel suo agire. Accenna inoltre a carenze formali e sostanziali
dell'istanza di promozione dell'accusa del denunciante. Soltanto riguardo alla
postulata concessione dell'effetto sospensivo al gravame egli accenna alle
"noie" e ai costi procedurali inerenti alla promozione dell'accusa.
1.3.2 L'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, da interpretare restrittivamente in materia
penale, riprende in questo campo la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV
43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3) - prassi sulla quale il ricorrente
non si pronuncia del tutto - fondata su motivi di economia processuale e
tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della
medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4; 128 I 177 consid. 1.1). Secondo
la citata giurisprudenza un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di
provocare un danno di natura giuridica che nemmeno una decisione favorevole nel
merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio
finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o
un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131
I 57 consid. 1 pag. 59; 118 II 369 consid. 1 pag. 371). D'altra parte il fatto
di dover subire un procedimento penale e gli inconvenienti che ne derivano, non
costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1).
1.3.3 Infine, nemmeno la promozione dell'accusa e un'eventuale decisione di
rinvio a giudizio possono essere impugnate immediatamente (DTF 133 IV 288
consid. 3.2 e rinvii; sentenza 6B_23/2007 del 2 aprile 2007). Neppure eventuali
pregiudizi derivanti da un atto di accusa asseritamente lacunoso, come
sostenuto dal ricorrente, rappresentano di massima un pregiudizio irreparabile
di natura giuridica (sentenza 1P.235/2004 del 17 maggio 2004 consid. 1.3.2
apparsa in RtiD II-2004 n. 9 pag. 25).

2.
2.1 Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo, la quale avrebbe comunque dovuto essere respinta vista la
manifesta inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 maggio 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schneider Crameri