Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.248/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_248/2008 /bon

Sentenza del 4 settembre 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
banca X.________ SA,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,

contro

A.________,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
decreto di non luogo a procedere (truffa),

ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2008 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 15 gennaio 2008 la banca X.________ SA ha sporto contro A.________ una
denuncia penale per una pretesa truffa commessa nei suoi confronti in relazione
alla sottrazione di un importo di ? 360'000.--. Con una decisione del giorno
successivo, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha pronunciato il
non luogo a procedere, siccome i fatti esposti nella denuncia non costituivano
reato. Il magistrato le ha inoltre accollato la tassa di giustizia di fr.
1'500.-- e le spese di fr. 100.-- per avere provocato il procedimento con
notevole negligenza.

B.
Contro il decreto di non luogo a procedere la banca ha presentato, il 28
gennaio 2008, un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che l'ha dichiarata
irricevibile con sentenza del 26 febbraio 2008. Nei considerandi del giudizio
la Corte cantonale ha comunque esaminato nel merito l'istanza, ritenendola
infondata. Ha poi stabilito in fr. 7'000.-- la tassa di giustizia a carico
dell'istante, in considerazione del carattere temerario dell'istanza.

C.
La banca X.________ SA impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale
federale, chiedendone l'annullamento. Fa valere l'arbitrio nell'accertamento
dei fatti e nell'apprezzamento delle prove, la violazione delle garanzie
procedurali generali, la lesione del diritto di procedura cantonale e di quello
materiale federale.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 II 120 consid.
1, 138 consid. 1).

1.2 La ricorrente presenta un allegato intitolato genericamente "ricorso",
accennando nei considerandi del gravame al ricorso in materia penale (art. 78
segg. LTF), ma anche al ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg.
LTF) ed a quello sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Tuttavia, essendo diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in
materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza
(art. 80 cpv. 1 LTF), solo il ricorso in materia penale è di principio
ammissibile.

2.
2.1 Riguardo a questo rimedio, la ricorrente fonda la sua legittimazione
ricorsuale sull'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, accennando al pregiudizio
patrimoniale subito e sostenendo che la decisione impugnata pregiudicherebbe il
giudizio sulle sue pretese civili. Rileva inoltre di avere partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore e di avere un interesse
all'annullamento della decisione impugnata.

2.2 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia
penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è
stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (lett. b), segnatamente la vittima, se tale decisione può influire
sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare che, analogamente alla giurisprudenza precedente
l'entrata in vigore della LTF, il danneggiato privo della qualità di vittima ai
sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4
ottobre 1991 (LAV; RS 312.5) non è di principio legittimato a interporre
ricorso in materia penale (DTF 133 IV 228 consid. 2). La pretesa punitiva
spetta infatti unicamente allo Stato, sicché la persona non direttamente lesa
nella sua integrità fisica, sessuale o psichica da un reato (art. 2 cpv. 1 LAV)
non può prevalersi di un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 81
cpv. 1 lett. b LTF. Il danneggiato non è quindi in particolare legittimato a
impugnare nel merito le decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un
procedimento penale o è stata respinta la sua richiesta di apertura
dell'istruzione formale (DTF 133 IV 228 consid. 2.3 e rinvii).

2.3 La ricorrente, quale persona giuridica che sarebbe stata indotta ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio, non riveste manifestamente la qualità di
vittima ai sensi della LAV e non è quindi legittimata a ricorrere. Invero, pure
la ricorrente richiama la giurisprudenza citata (DTF 133 IV 228) e sembrerebbe
postularne un cambiamento. Sostiene infatti che si giustificherebbe di
riconoscerle un interesse giuridicamente protetto basato su un'applicazione
corretta ed uniforme del CP, nonché sul fatto che questa Corte aveva
prospettato in DTF 133 IV 228 consid. 2.3.3 un'eventuale soluzione diversa a
dipendenza di quanto avrebbe stabilito il legislatore nell'ambito dell'adozione
del nuovo codice di procedura penale federale. Questa normativa e l'adeguamento
della legislazione vigente, segnatamente dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non
sono tuttavia ancora in vigore (cfr. FF 2007 6327, in particolare 6463), sicché
non vi sono serie ragioni oggettive che giustifichino di scostarsi dalla
recente giurisprudenza, peraltro pubblicata nella raccolta ufficiale delle
decisioni del Tribunale federale. L'attuale prassi è del resto stata mantenuta
da questa Corte anche dopo l'approvazione, il 5 ottobre 2007, da parte
dell'Assemblea federale della nuova procedura penale federale (cfr. sentenze
6B_105/2008 del 17 giugno 2008, consid. 2 e 6B_380/2007 del 13 novembre 2007,
consid. 2).

3.
3.1 Indipendente dalla carenza di legittimazione nel merito, il danneggiato può
censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o
gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale
inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid.
6.2). In tal caso, analogamente alla giurisprudenza concernente il previgente
art. 88 OG, l'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1
lett. b LTF non deriva infatti da un diritto del danneggiato nel merito, ma dal
suo diritto di partecipare alla procedura (DTF 128 I 218 consid. 1.1). Egli può
pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso a torto non sarebbe stato
esaminato nel merito, che non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata
negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti, o che
non gli sarebbe stata riconosciuta, sempre a torto, la qualità di danneggiato.
Per contro, egli non è legittimato a censurare la valutazione che l'autorità ha
fatto delle prove da lui offerte, segnatamente la circostanza che l'assunzione
di queste prove sia stata rifiutata in base alla loro irrilevanza o al loro
apprezzamento anticipato. Il giudizio su tali questioni non può infatti essere
distinto da quello sul merito, che tuttavia, come visto, il danneggiato non è
legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii; sentenza 6B_105
/2008 citata, consid. 2.1).

3.2 La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per il
fatto che il PP avrebbe immediatamente decretato il non luogo a procedere,
senza darle la possibilità di produrre gli ulteriori mezzi di prova, poi
presentati con l'istanza di promozione dell'accusa, con i quali nemmeno la CRP
si sarebbe confrontata. Rilevando che la fattispecie oggetto della denuncia non
costituiva reato, il magistrato inquirente non ha tuttavia assunto ulteriori
prove poiché, perlomeno implicitamente, le ha ritenute irrilevanti. Questa
conclusione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte cantonale, che ha
addirittura considerato temeraria l'istanza. Lamentando il mancato esame delle
prove offerte, considerate superflue dalle precedenti istanze sulla base di un
apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, la ricorrente intende invero
fare rivedere il merito della decisione impugnata, ciò a cui non ha però
diritto, mancandole la legittimazione. Queste considerazioni si impongono
analogamente laddove essa fa valere la violazione dell'art. 178 cpv. 1 CPP/TI,
secondo cui quando il Procuratore pubblico conosce per denuncia, querela o
altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere
subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di
promuovere l'accusa.

3.3 D'altra parte, la CRP ha esaminato nel merito l'istanza di promozione
dell'accusa soltanto abbondanzialmente (cfr. giudizio impugnato, consid. 3),
rilevando innanzitutto che il gravame era irricevibile poiché non adempiva le
esigenze di motivazione dell'art. 186 CPP/TI: la ricorrente si era infatti
limitata ad esporre una sua parziale interpretazione dei fatti, senza addurre
indizi di colpevolezza e senza in particolare confrontarsi compiutamente con i
presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato (cfr. giudizio
impugnato, consid. 2). In questa sede, sarebbe quindi pure spettato alla
ricorrente dimostrare per quali ragioni la decisione della CRP di dichiarare
irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa per carenze di motivazione
violerebbe il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6). Nella misura in cui si
esprime solo sulla motivazione abbondanziale di merito, il rimedio in esame è
pertanto inammissibile.
3.4
3.4.1 La ricorrente critica infine la conferma da parte della CRP
dell'accollamento delle spese processuali per complessivi fr. 1'600.--,
stabilito dal Procuratore pubblico sulla base dell'art. 9 cpv. 5 CPP/TI in
considerazione della "notevole negligenza" con cui era stata inoltrata la
denuncia penale.
3.4.2 La ricorrente non contesta esplicitamente la tassa di giustizia fissata
dalla CRP per il suo giudizio in fr. 7'000.-- tenendo conto della temerarietà
dell'istanza di promozione dell'accusa, ma soltanto quella pronunciata dal PP
in applicazione dell'art. 9 cpv. 5 CPP/TI. Secondo questa disposizione, le
spese sono a carico del denunciante, del querelante o della parte civile, se ha
provocato il procedimento con dolo o per negligenza grave. Il giudizio sulla
negligenza della ricorrente non può tuttavia essere distinto da quello nel
merito, riguardante in concreto l'eventuale reato di truffa (art. 146 CP), che,
come si è visto, la ricorrente non è legittimata ad impugnare. In tal caso, la
decisione sulle spese processuali può essere contestata solo per quanto
concerne aspetti che non sono direttamente in relazione con la decisione di
merito, ossia per esempio perché mancherebbe la base legale, perché il diritto
cantonale prevederebbe la gratuità della procedura o perché il giudizio sulle
spese contrasterebbe con l'esito della causa o le stesse sarebbero
manifestamente eccessive (DTF 129 II 297 consid. 2.2 e rinvii). Al riguardo, la
ricorrente non fa valere l'applicazione arbitraria dell'art. 9 cpv. 5 CPP/TI né
adduce simili evenienze, sicché anche questa censura risulta inammissibile.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla controparte, al Ministero
pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 4 settembre 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schneider Gadoni