Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.189/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_189/2008 /biz

Sentenza del 26 agosto 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
E.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Mario Molo,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
carente diligenza in operazioni finanziarie;

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2008 dalla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:
-
Con sentenza del 17 luglio 2007 il giudice della Pretura penale del Cantone
Ticino ha riconosciuto E.________ autore colpevole di carente diligenza in
operazioni finanziarie per avere, a Lugano, Melide e Minusio, nel periodo
compreso tra il 12 ottobre 2000 e sino al 6 dicembre 2000, agendo a titolo
professionale, nella sua qualità di fiduciario, accettato di amministrare,
trasferire, prendere in custodia e collocare valori patrimoniali altrui senza
accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità
dell'avente economicamente diritto, in particolare per avere assunto
l'amministrazione della società D.________, titolare del conto xxx presso
C.________, senza avere personalmente e preventivamente accertato l'identità
dell'avente economicamente diritto di tale relazione bancaria già prima del 6
dicembre 2000. Il giudice cantonale lo ha condannato al pagamento di una multa
di fr. 1'000.--, fissando la pena detentiva in caso di mancato pagamento in 10
giorni.
-
Adita dal condannato, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello (CCRP) ha respinto in quanto ammissibile il ricorso con
giudizio del 31 gennaio 2008. Ha tuttavia confermato la condanna sulla base di
motivi diversi da quelli stabiliti dal primo giudice, rilevando che
l'interessato, prima di assumere il mandato, avrebbe dovuto conoscere a fondo
la situazione della D.________, segnatamente per quanto concerneva la
titolarità dei beni da amministrare, considerata in particolare un'incongruenza
fra gli aventi economicamente diritto dei fondi originariamente trasferiti sul
conto societario. La Corte cantonale ha inoltre considerato che la pena
inflitta teneva conto del lungo tempo trascorso ed implicitamente della buona
condotta dell'interessato, ritenendo per finire l'ammontare della multa
proporzionato alle sue responsabilità.
-
E.________ impugna con un ricorso in materia penale al Tribunale federale
questa sentenza, chiedendo in via principale di annullarla e di proscioglierlo
dall'accusa di carente diligenza di operazioni finanziarie. In via subordinata,
chiede di rinviare la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Il
ricorrente fa valere l'arbitrio nell'applicazione di disposizioni della
procedura penale cantonale, l'accertamento arbitrario dei fatti, la violazione
degli art. 305ter e 47 seg. CP, nonché di garanzie convenzionali.
Il Procuratore pubblico e la Corte cantonale non formulano osservazioni e si
rimettono al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:
-
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza e le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. b), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia
penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e
di massima ammissibile.
-
- Il ricorrente lamenta l'applicazione arbitraria dell'art. 295 cpv. 1 seconda
proposizione CPP/TI, secondo cui la CCRP è vincolata dagli accertamenti di
fatto del giudice del merito. Sostiene di essere stato condannato per una
fattispecie diversa da quella ritenuta in prima istanza. Rileva altresì che
l'accertamento per il quale egli avrebbe dovuto scorgere incongruenze circa le
modalità originarie di alimentazione del conto della D.________ sarebbe
arbitrario, siccome fondato unicamente sul decreto d'accusa del Procuratore
pubblico, che il giudice della Pretura penale non ha tuttavia ritenuto
dimostrato.
- Il giudice di prime cure ha condannato il ricorrente per avere assunto a
partire dal 12 ottobre 2000 e fino al 6 dicembre 2000 il mandato di
amministratore della società D.________, titolare del conto xxx presso
C.________, senza avere preventivamente accertato personalmente l'identità
dell'avente diritto economico di tale relazione bancaria. La CCRP ha per contro
rilevato che, in fondo, l'identità del presunto avente diritto economico
(F.________) era nota sin dall'inizio al ricorrente, anche se, come è risultato
in seguito, non era lui il vero detentore dei fondi. La Corte cantonale ha
nondimeno confermato la condanna, perché, con riferimento al periodo preso in
considerazione, il ricorrente, contrariamente ai suoi obblighi, aveva assunto
il mandato senza prima conoscere a fondo la situazione della società sia per
quanto concerneva gli aspetti finanziari e amministrativi, sia, soprattutto,
per quanto riguardava la titolarità dei beni da amministrare. In particolare,
ha ritenuto che l'incongruenza tra l'avente economicamente diritto dei conti
originari www e zzz presso C.________ Lugano, intestati a G.________, e quella
relativa al conto xxx presso C.________, intestato a D.________, dove è
confluito il denaro dei conti originari e il cui avente diritto economico
risultava essere F.________, non poteva non essere scorta dal ricorrente ed
avrebbe dovuto allarmarlo, se non addirittura convincerlo, che non era
F.________ il vero avente diritto economico.
Ora, la CCRP ha dato sostanzialmente per scontato che il ricorrente conoscesse
l'incongruenza o potesse quantomeno avvedersene. Non ha però spiegato sulla
base di quali indizi ha tratto questa conclusione e si è scostata dagli
accertamenti del giudice della Pretura penale, di principio vincolanti
nell'ambito di un ricorso per cassazione (cfr. art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP/TI). In effetti, il primo giudice ha sì richiamato taluni indizi e
segnatamente le dichiarazioni del precedente amministratore e di un altro
fiduciario, che avevano riferito di avere informato il ricorrente della
discrepanza tra gli aventi economicamente diritto dei conti www e zzz e quello
del conto di D.________. Ha però per finire negato sia l'esistenza di prove
circa la conoscenza da parte del ricorrente dell'incongruenza sia l'esistenza
di fatti tali da dovergli fare sorgere il dubbio che F.________ non fosse il
vero avente diritto economico. La diversa motivazione del giudizio di condanna
addotta dalla CCRP non considera né si confronta con le circostanze accertate
dal primo giudice e viola quindi il divieto dell'arbitrio (cfr. DTF 129 I 8
consid. 2.1).
-
- Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, segnatamente
dell'art. 305ter CP, sostenendo ch'egli aveva comunque accertato colui che
riteneva essere l'avente diritto economico dei fondi e che la norma penale non
gli imponeva di conoscere in modo approfondito la situazione della società o di
indagare sulla provenienza dei fondi. Dall'incongruenza relativa alle modalità
del trasferimento dei fondi originari sul conto della società quand'egli non
era ancora in funzione, non si potrebbe concludere che avrebbe intenzionalmente
omesso di verificare se l'accertato avente diritto economico fosse quello vero.
- L'art. 305ter cpv. 1 CP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede
che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a
collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la
diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente
diritto, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena
pecuniaria. Nel tenore previgente, la disposizione comminava la detenzione fino
a un anno, l'arresto o la multa. La fattispecie dell'art. 305ter CP costituisce
un reato di messa in pericolo astratto contro l'amministrazione della
giustizia. Il comportamento vietato consiste nell'accettare nell'esercizio
della propria professione nel campo finanziario, valori patrimoniali senza
verificare l'identità dell'avente diritto economico, nonostante degli indizi
lascino pensare ch'egli non corrisponda alla parte contrattuale. Al riguardo,
la violazione dell'obbligo d'identificazione è sufficiente, non essendo
rilevante che i valori patrimoniali siano pervenuti all'avente economicamente
diritto mediante un reato. L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla
norma è quindi l'identificazione dell'avente diritto economico (DTF 129 IV 329
consid. 2.5.3 pag. 335, 125 IV 139 consid. 3b). Sotto il profilo soggettivo, il
reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale.
L'agente deve pertanto almeno prospettare ed accettare l'eventualità di non
avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori
patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prenda le misure
destinate a chiarire l'identità che un intermediario finanziario diligente
avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 125 IV 139 consid. 4
pag. 147 in fine; cfr. inoltre Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal
suisse, vol. 9, Berna 1996, n. 24 all'art. 305ter; Marlène Kistler, La
vigilance requise en matière d'opérations financières, tesi, Losanna 1994, pag.
221 seg.).
- Certo, la discrepanza tra l'avente economicamente diritto del conto
D.________ e quelli dei conti che l'hanno originariamente alimentato avrebbe
dovuto suscitare dubbi riguardo al vero avente diritto economico dei fondi.
Come visto, la conoscenza di tale fatto da parte del ricorrente non è però
stata accertata in sede cantonale, né dedotta da circostanze specifiche. La
CCRP non ha d'altra parte rilevato ulteriori indizi sulla base dei quali si
sarebbe comunque potuto concludere che il ricorrente avesse accettato la
possibilità di non identificare correttamente in F.________ il vero avente
economicamente diritto dei fondi. La mancanza di accertamenti in questo senso
non permette quindi, allo stadio attuale, di ritenere che il ricorrente abbia
agito con intenzione.
-
- Ne segue che il ricorso deve essere accolto. Ciò non impone tuttavia di
pronunciare in questa sede il proscioglimento del ricorrente, come da lui
richiesto nella domanda principale. L'accoglimento del gravame potrebbe infatti
comportare, impregiudicata la questione della prescrizione dell'azione penale,
l'esecuzione di ulteriori accertamenti in sede cantonale, sicché si giustifica
unicamente di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla CCRP
per un nuovo giudizio, tenendo conto di quanto esposto nei precedenti
considerandi (cfr. art. 107 cpv. 2 LTF).
- Non si prelevano spese giudiziarie, mentre si giustifica di assegnare al
ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 66 cpv. 4 e 68
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
-
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino per una nuova decisione.
-
Non si prelevano spese giudiziarie.
-
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
-
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.
Losanna, 26 agosto 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Schneider Gadoni