Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.173/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_173/2008 /biz

Sentenza del 20 giugno 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,

contro

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Infrazione alla legge cantonale sugli esercizi pubblici,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2008
dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione dell'8 giugno 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
infliggeva a A.________ una multa di fr. 100.--, oltre alla tassa di giustizia
e alle spese, perché presso lo spaccio X.________ situato alla fermata del bus
Y.________ a Lugano avveniva il consumo al banco di cibi e bevande, senza la
necessaria autorizzazione da parte dell'Ufficio dei permessi. Questi fatti
venivano accertati nel periodo compreso tra il 15 e il 28 agosto 2006.

B.
Il 5 febbraio 2008, il Presidente della Pretura penale respingeva il ricorso
interposto dal multato contro la suddetta decisione. Nella procedura adottata
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il giudice non rilevava alcuna
violazione delle garanzie procedurali, segnatamente del diritto di essere
sentito e del dovere di motivazione. Quanto al merito, egli riteneva
applicabile la legge sugli esercizi pubblici e indiscutibile l'infrazione
rimproverata a A.________.

C.
Avverso la sentenza del Presidente della Pretura penale, A.________ insorge al
Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Lamenta la violazione del diritto di essere sentito e dell'art. 7 CEDU e chiede
l'annullamento della sentenza impugnata.

D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei rimedi
giuridici che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1; 133 I 185
consid. 2).

1.1 Ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi
contro le decisioni pronunciate in materia penale. La nozione di "decisioni
pronunciate in materia penale" si estende a tutte le decisioni fondate sul
diritto penale materiale o procedurale. Qualsiasi decisione in merito al
procedimento o alla sentenza nell'ambito di un reato fondato sul diritto
federale o su quello cantonale è di norma impugnabile mediante ricorso in
materia penale (DTF 134 IV 36 consid. 1.1). Con questo rimedio giuridico, il
ricorrente può, tra l'altro, far valere la violazione del diritto federale -
ivi compresa la violazione della costituzione federale (DTF 134 IV 36 consid.
1.4.1) - nonché del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).

1.2 Nell'ambito litigioso, il ricorrente è stato ritenuto colpevole di
infrazione alla legge cantonale del 21 dicembre 1994 sugli esercizi pubblici
(Les pubb/TI; RL 11.3.2.1). La decisione impugnata è fondata sul diritto penale
cantonale (art. 66 Les pubb/TI). Questa è definitiva (cfr. art. 14 cpv. 2 della
legge cantonale del 19 dicembre 1994 di procedura per le contravvenzioni;
LPContr/TI; RL 3.3.3.4) ed è quindi di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1
LTF). Il ricorrente, condannato al pagamento di una multa, è legittimato a
ricorrere (art. 81 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione
finale resa in materia penale, il ricorso ordinario è ammissibile anche sotto
il profilo degli art. 78 cpv. 1, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.3 A.________ ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Giusta l'art. 113 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi in
materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima
istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art.
72-89. Come visto, però, in concreto è proponibile il ricorso in materia penale
ai sensi degli art. 78 segg. LTF. L'errata denominazione del rimedio giuridico
non comporta alcun pregiudizio per il ricorrente, nella misura in cui il suo
allegato ricorsuale adempie le esigenze formali del ricorso effettivamente
esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2).

2.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come
determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il
diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'esigenza di
motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che, se disattesa, può
comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - in
linea di principio il Tribunale federale esamina solamente le censure
sollevate. Non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto
costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale
se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte
ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF; cfr. a questo proposito DTF 133 III 638
consid. 2; DTF 133 IV 286 consid. 1.4).

3.
3.1 Il ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell'art. 7 CEDU. Sostiene
che la sua condanna non poggi su una base legale. Secondo l'art. 66 cpv. 2
lett. a Les pubb/TI, in caso di infrazioni alla Les pubb/TI e al regolamento di
applicazione sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o
i loro rappresentanti. A.________ sarebbe semplicemente titolare di un negozio
che vende bibite agli avventori che sono in attesa dei bus di linea nel centro
di Lugano; egli non avrebbe mai inteso dare avvio a un esercizio pubblico. Ne
consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Presidente della Pretura
penale, egli non può essere considerato come gestore di un esercizio pubblico,
sicché non può essere condannato sulla base dell'art. 66 Les pubb/TI.

3.2 In realtà così com'è formulata, la censura del ricorrente non attiene tanto
alla violazione del principio nullum crimen sine lege sancito all'art. 7 CEDU,
quanto piuttosto all'arbitrio nell'interpretazione e applicazione del diritto
cantonale. Egli, infatti, non contesta né la costituzionalità né la validità
della Les pubb/TI, ma unicamente l'interpretazione del termine "gestore" ex
art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb/TI effettuata dal giudice. La critica coincide
quindi con la censura di arbitrio. Giovi allora rammentare che, per
giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione
proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore
rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133
I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).

Trattandosi, in particolare, dell'applicazione del diritto cantonale occorre
ben distinguere l'arbitrio dalla violazione della legge: per essere considerata
come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e immediatamente
riconoscibile. Il Tribunale federale non deve stabilire quale sarebbe
l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione applicabile; deve
unicamente decidere se l'interpretazione attribuitale dall'autorità cantonale
sia sostenibile (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18).

3.3 Lo scopo della Les pubb/TI è di disciplinare la conduzione degli esercizi
pubblici, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di
protezione del consumatore (art. 1 cpv. 1 Les pubb/TI). Secondo l'art. 2 Les
pubb/TI sono esercizi pubblici gli immobili o parti di essi, dove, a titolo
professionale e a scopo di lucro diretto o indiretto, si alloggiano ospiti o si
vendono cibi o bevande da consumare sul posto. Un esercizio pubblico può essere
aperto e gestito se il proprietario dell'immobile è in possesso della patente
corrispondente rispettivamente il gerente è in possesso del certificato di
capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28
(art. 3 cpv. 1 Les pubb/TI). Giusta l'art. 66 cpv. 1 Les pubb/TI, le infrazioni
alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un
minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.--. Sono punibili il gestore,
il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2
lett. a Les pubb/TI).

3.4 Per il Presidente della Pretura penale il ricorrente, responsabile del
negozio, può essere paragonato alla figura del gestore, vale a dire
l'imprenditore o l'operatore economico responsabile della conduzione di un
esercizio pubblico. Egli ha poi precisato che la nozione di immobili dell'art.
2 cpv. 2 Les pubb/TI non comprende solo gli edifici, ma pure le superfici non
edificate destinate allo smercio di cibi e bevande da consumare sul posto. Per
consumazione sul posto si deve intendere il soddisfacimento immediato di
esigenze di ristorazione. L'immediatezza del consumo, continua il giudice, è
data in particolare quando l'attrezzatura dello stabilimento o le modalità di
smercio sono tali da escludere che i prodotti vengano asportati e consumati
altrove. La vendita di bevande in tazze o bicchieri contraddistingue gli
esercizi pubblici dalle altre attività commerciali, segnatamente dai negozi di
generi alimentari che pure si occupano della vendita al pubblico di prodotti
pronti per il consumo. Essendo stato accertato che nel negozio del ricorrente
si servivano bevande in tazzine di porcellana e talvolta si intrattenevano gli
avventori con pizzette, salatini e stuzzichini, per il Presidente della Pretura
penale lo stabilimento in questione si distingue in modo marcato da un negozio
di generi alimentari per assumere le connotazioni tipiche di un esercizio
pubblico. Difatti le modalità di smercio adottate nella fattispecie non solo
permettono il consumo sul posto, ma lo rendono addirittura inevitabile in
quanto impediscono al cliente di allontanarsi. Sono quindi dati i presupposti
per assoggettare l'attività del negozio all'obbligo della patente secondo la
Les pubb/TI perché per le sue caratteristiche va considerato come una mescita
aperta regolarmente ai sensi dell'art. 5 lett. l Les pubb e degli art. 7 n. 6 e
35 del regolamento del 3 dicembre 1996 della legge sugli esercizi pubblici
(RLes pubb/TI; RL 11.3.2.1.1). Ne consegue che il ricorrente ha contravvenuto
alla Les pubb/TI perché ha esercitato senza autorizzazione un'attività
commerciale soggetta all'obbligo della patente secondo la Les pubb/TI.

3.5 Nelle argomentazioni della sentenza impugnata non si ravvisa nessuna
interpretazione insostenibile del diritto cantonale. Anzi, la decisione
contrastata resisterebbe anche a un libero esame. Contrariamente a quanto
sostenuto nel gravame, dai fatti accertati in sede cantonale e qui non
contestati, risulta che nel chiosco del ricorrente si serve del caffé in
tazzine di porcellana, ciò che comporta il consumo della bevanda sul posto. Si
tratta quindi chiaramente di un'attività che esula da quelle fornite da un
semplice chiosco o negozio di bibite e che rientra invece tra quelle
dell'esercizio pubblico giusta l'art. 2 Les pubb/TI, come rettamente ritenuto
dal giudice ticinese. Il negozio in questione si configura come mescita aperta
regolarmente ai sensi dell'art. 35 RLes pubb/TI e quindi come un esercizio
pubblico soggetto all'obbligo della patente a norma dell'art. 5 lett. l Les
pubb/TI. In simili circostanze, non è affatto arbitrario identificare nel
ricorrente il gestore di un esercizio pubblico (cfr. art. 75 RLes pubb/TI)
assoggettato al rispetto della Les pubb/TI. È sufficiente infatti gestire
un'attività che nei fatti sottostà alla legge in questione, non essendo per
contro necessario che il titolare ne venga dapprima riconosciuto formalmente
gestore. La decisione impugnata resiste quindi senz'altro alla critica del
ricorrente destituita di qualsiasi fondamento. Accertato sovranamente che
l'insorgente, vendendo nel suo spaccio cibi e bevande da consumare sul posto,
ha gestito, di fatto, un esercizio pubblico, l'autorità cantonale ha tratto le
conseguenze previste dalla legge che sottopone tale attività ad autorizzazione
e ne sanziona il mancato rispetto con una pena.

4.
Il ricorrente lamenta poi la violazione degli art. 6 CEDU, 9, 29 cpv. 2 e 32
Cost. Sostiene che sia stato leso il suo diritto di essere sentito a seguito di
un'applicazione arbitraria della legge. In sostanza ritiene che, contrariamente
a quanto asserito dal Presidente della Pretura penale, all'accertamento di una
presunta infrazione alla Les pubb/TI sia applicabile a titolo suppletivo la
legge cantonale del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative
(LPAmm/TI; RL 3.3.1.1) e non il codice cantonale del 19 dicembre 1994 di
procedura penale (CPP/TI; RL 3.3.3.1). A sostegno della sua tesi, l'insorgente
si richiama agli art. 62 Les pubb/TI e 1 cpv. 2 LPContr/TI. A mente del
ricorrente, trovando applicazione la LPAmm/TI alla procedura in questione, le
autorità avrebbero dovuto eseguire una visita in luogo giusta l'art. 19 cpv. 1
LPAmm/TI alla presenza di tutte le parti, ricorrente compreso. Di conseguenza,
il rapporto di polizia del 29 agosto 2006, alla base delle constatazioni
rimproverategli, sarebbe nullo essendo il risultato di un'ispezione in forma
"discreta" effettuata dalla polizia comunale e quindi senza la partecipazione
del diretto interessato.

Con tutta evidenza il ricorrente misconosce il limitato potere d'esame di
questo Tribunale nel dirimere questioni di diritto cantonale (cfr. DTF 133 I
201 consid. 1). Infatti, nel sostenere l'applicabilità della LPAmm/TI invece
del CPP/TI, egli argomenta liberamente come in una procedura d'appello.
Introducendo la sua censura, lamenta un'applicazione arbitraria del diritto
cantonale. Sennonché, nello sviluppare la sua critica, si limita a proporre la
sua personale interpretazione del diritto cantonale e dimentica di sostanziare
l'arbitrio, anzi egli non accenna neppure alla sentenza impugnata né alle
ragioni per cui il giudice ha ritenuto applicabile a titolo suppletivo il CPP/
TI. Su questo punto il gravame risulta così inammissibile.

Di transenna si rileva in questa sede che il ricorrente ha potuto esprimersi
sugli addebiti mossigli sia davanti alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione sia dinanzi al Presidente della Pretura penale prima che
emanassero le loro decisioni. La raccolta di prove è avvenuta nel rispetto dei
diritti altrui, sulla via pubblica. All'insorgente è stata in seguito data la
possibilità di prendere posizione sui fatti rimproveratigli - che
sostanzialmente non ha mai contestato - confrontandosi con le prove raccolte e
formulando osservazioni. Si osservi ancora, a titolo abbondanziale, che giusta
l'art. 11 cpv. 2 LPContr/TI con il ricorso alla Pretura penale è possibile
proporre nuovi mezzi di prova. Orbene, se il ricorrente avesse ritenuto
necessario effettuare una visita in luogo alla presenza di tutte le parti, non
si vede perché egli non ne abbia fatto esplicita richiesta al Presidente della
Pretura penale. In simili circostanze, dolersi ora del mancato confronto sul
luogo di tutte le parti appare non solo tardivo, ma addirittura contrario alla
buona fede.

5.
Per le ragioni testé esposte, il ricorso in esame dev'essere respinto nella
misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico
del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 20 giugno 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano