Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.118/2008
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6B_118/2008 /biz

Sentenza del 12 marzo 2008
Corte di diritto penale

Giudice federale Schneider, presidente,
cancelliera Ortolano.

A. ________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino,
opponente.

Infrazione alla legge sulla circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 7 febbraio 2008 dal Presidente della Pretura penale.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 26 gennaio 2007, la Sezione della circolazione infliggeva a A.________ una
multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, per essersi
inoltrato alla guida del veicolo xxx in un'area con percorso rotatorio
obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra e per aver
omesso di segnalare il cambiamento di direzione. Fatti accertati il 27
settembre 2006 in territorio di Y.________.

Avverso questa decisione A.________ adiva il Presidente della Pretura penale
che, con sentenza del 7 febbraio 2008, respingeva il ricorso del condannato.

Con scritto datato 12 febbraio 2008, A.________ ricorre al Tribunale
federale. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

2.
Il ricorso al Tribunale federale può essere inoltrato per violazione del
diritto così come determinato dagli art. 95 e 96 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Il Tribunale federale
applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto
conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - che,
se disattesa, può comportare l'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1
lett. b LTF) - in linea di principio il Tribunale federale esamina solamente
le censure adeguatamente motivate.

A questo proposito l'art. 42 cpv. 2 LTF prescrive che "nei motivi occorre
spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto". L'art.
106 cpv. 2 LTF stabilisce inoltre che il Tribunale federale esamina la
violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il campo di
applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente sotto l'egida
dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Ne
discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti
costituzionali, rispettivamente cantonali, che si pretendono violati,
precisando altresì in che consista tale violazione (v. DTF 133 III 393
consid. 6).

3.
L'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna
disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla legge. Infatti,
il ricorrente manifesta semplicemente il proprio disappunto in merito alla
sentenza cantonale. Contesta i fatti a lui imputati sostenendo che vi
sarebbero dei testimoni che potrebbero confermare la sua versione dei fatti,
rimproverando quindi implicitamente all'autorità cantonale di aver violato i
suoi diritti costituzionali, segnatamente il divieto dell'arbitrio nonché il
diritto di essere sentito. Sennonché egli omette di motivare perché e in che
misura la decisione impugnata violi tali diritti, contentandosi di formulare
generiche considerazioni in urto alle esigenze legali di motivazione.

4.
Trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si
può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 LTF.

Le spese giudiziarie vengono poste a carico del ricorrente, soccombente (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale.

Losanna, 12 marzo 2008

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano