Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1039/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1039/2008

Sentenza del 12 febbraio 2009
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Favre, presidente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (falsa perizia),

ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A seguito della denuncia presentata da A.________ nei confronti di B.________
per titolo di falsa perizia, il 25 ottobre 2008 il Sostituto Procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi
costitutivi del reato ipotizzato.

Con sentenza del 4 dicembre 2008 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile l'istanza di
promozione dell'accusa presentata da A.________ contro il suddetto decreto di
non luogo a procedere.

B.
A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima
istanza cantonale. Dichiara di reiterare la sua denuncia nei confronti di
B.________, postulando la sua condanna penale nonché la sua condanna al
pagamento di fr. 7'000.-- a favore della di lui figlia. Chiede inoltre un
normale, dignitoso e umano diritto alle relazioni personali con sua figlia.

Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, con scritto inviato il
29 gennaio 2009 A.________ formula domanda di assistenza giudiziaria. A seguito
della richiesta del Tribunale federale di documentare il suo stato di bisogno,
con lettera del 3 febbraio 2009 A.________ ha fornito le indicazioni richieste.

Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le
decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e può
essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95
LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni
e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato
viola il diritto. Tenuto conto di questa esigenza di motivazione, il Tribunale
federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e debitamente
motivate.

1.2 La legittimazione a proporre ricorso in materia penale è disciplinata
all'art. 81 LTF. La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice
danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né
querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228).
Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato,
come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un
interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Le citate persone
non sono legittimate a impugnare nel merito decisioni con cui è stato
pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro
istanza di promozione dell'accusa. Malgrado l'assenza di una legittimazione
ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia
formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro
determinati diritti di parte. Il diritto di invocare le garanzie procedurali
non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno
indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può
quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza,
quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua
irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di
motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305
consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti
essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è
legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).

2.
Nella fattispecie, il ricorrente, che non lamenta alcuna violazione dei suoi
diritti di parte, chiede la condanna di B.________ per titolo di falsa perizia.
Si tratta di un'infrazione contro l'amministrazione della giustizia che non
fonda la qualità di vittima LAV. Egli è pertanto un semplice denunciante
sprovvisto di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF e
non è quindi legittimato a impugnare nel merito la decisione della CRP.
Peraltro, l'insorgente non si duole di alcuna violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF. Per quanto attiene alla sua conclusione circa la condanna di
B.________ al pagamento di fr. 7'000.-- sul conto della figlia dell'insorgente,
il ricorso si palesa inammissibile in quanto privo di qualsiasi motivazione al
riguardo. Infine, anche la sua ulteriore conclusione volta a ottenere un
diritto di visita a sua figlia più esteso si rivela inammissibile in questa
sede perché, oltre a non essere supportata da alcuna motivazione conforme
all'art. 42 cpv. 2 LTF, concerne una decisione cantonale distinta da quella
oggetto di ricorso in materia penale.

3.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente
inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata
dell'art. 108 LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta dal momento che il
gravame appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv.
1 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero di conseguenza essere poste a carico
del ricorrente soccombente; tuttavia, considerata la sua precaria situazione
finanziaria, il Tribunale federale rinuncia ad addossargli le spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2009

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Favre Ortolano