Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.100/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_100/2008 /biz

Sentenza del 28 aprile 2008
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Ferrovie federali svizzere FFS, Servizio clienti, 8021 Zürich,
opponenti.

Oggetto
Ripetuta contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico,

ricorso in materia penale contro la sentenza
emanata il 12 dicembre 2007 dalla Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Statuendo su opposizione al decreto d'accusa emanato il 22 agosto 2005 dal
Procuratore pubblico, con sentenza del 13 gennaio 2006, il Presidente della
Pretura penale riconosceva A.________ autore colpevole di ripetuta
contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per avere, sapendo
che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente
ottenuto ai danni delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) il 23 marzo 2005 e il
15 aprile 2005 ripetute prestazioni di trasporto della propria bicicletta, non
smontata e sprovvista dell'apposito imballaggio come invece prescritto dalle
disposizioni tariffarie dell'azienda di trasporto, sul tratto
Locarno-Bellinzona. A.________ veniva quindi condannato a una multa di fr.
100.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, nonché
al versamento alla parte civile FFS dell'importo di fr. 250.-- a titolo di
risarcimento.

B.
Adita su ricorso di A.________, il 12 dicembre 2007, la Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP)
confermava il giudizio del Presidente della Pretura penale. Per la CCRP, il
processo si era svolto nel rispetto delle procedure vigenti circa
l'acquisizione agli atti delle tariffe prodotte dalle FFS prima del
dibattimento. In merito alle censure sollevate dal ricorrente nei confronti
della validità delle disposizioni invocate per giustificare la sua condanna, la
corte cantonale riteneva che il diritto in materia di regolamentazione del
trasporto pubblico fosse stato interpretato e applicato correttamente. Essa
escludeva poi un errore di diritto, atteso che A.________ era perfettamente
consapevole che le biciclette non smontate e non trasportate con gli appositi
sacchi sono soggette al pagamento del biglietto.

C.
Contro la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, A.________
insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Fa valere la
violazione del diritto di essere sentito; non reitera per contro le censure di
anticostituzionalità delle disposizioni d'applicazione della LTP addotte
davanti all'autorità cantonale. Postula l'annullamento della decisione
dell'ultima istanza cantonale e il rinvio della causa all'istanza inferiore per
nuova decisione, subordinatamente il suo proscioglimento. Formula altresì
istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

D.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81
cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in
materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza
(art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto
nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).

1.2 Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il ricorrente deve
motivare il suo gravame (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di
violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto
intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. A norma dell'art.
106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti queste censure soltanto
ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate in modo chiaro e preciso,
conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di
diritto pubblico (DTF 133 IV 286 consid. 1.4).

2.
L'insorgente lamenta anzitutto la violazione del diritto di essere sentito a
causa della mancata disamina da parte della CCRP di tutte le censure formulate
nel suo ricorso proposto dinanzi ad essa.

2.1 Dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la
giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere
una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe
all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi
unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera
sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha
essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con
cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1 e rinvii). Una
motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno
brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che
nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della
portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 129 I
232 consid. 3.2).

2.2 L'insorgente sostiene che la CCRP, in urto al suo obbligo di motivazione,
non ha evaso le censure attinenti la violazione della Costituzione federale da
lui sollevate nei confronti della Tariffa 600 delle FFS e dell'art. 6
dell'ordinanza del 5 novembre 1986 sul trasporto pubblico (OTP; RS 742.401). A
suo dire, le tariffe emanate dalle FFS richiamate dall'art. 6 cpv. 1 lett. b
OTP - per cui sono esclusi come bagagli a mano le cose che non soddisfano le
disposizioni tariffali su le dimensioni, la massa e il condizionamento dei
bagagli - non gli sarebbero opponibili e quindi non potrebbero costituire base
legale per la repressione penale del comportamento contestatogli perché
esuberanti il quadro della delega legislativa fissata nella legge federale del
4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP; RS 742.40). Sempre secondo il
ricorrente, la CCRP non avrebbe neppure esaminato le censure di disparità di
trattamento nei confronti di altri viaggiatori e di violazione del principio di
proporzionalità, rivolte contro l'obbligo di pagamento del trasporto di
biciclette fissato dalle suddette tariffe.

2.3 Nel giudizio impugnato, la CCRP ha dapprima ricordato l'art. 3 cpv. 1 lett.
a LTP che sancisce l'obbligo di trasporto a condizione che il viaggiatore si
sottoponga alle disposizioni legali e tariffali vigenti, stabilite dalle stesse
imprese di trasporto in virtù della delega di cui agli art. 9 cpv. 1 e 15 cpv.
1 LTP. Quanto al bagaglio, la corte cantonale si è riferita all'art. 19 cpv. 1
LTP, secondo cui il viaggiatore può portare con sé gratuitamente soltanto
oggetti facilmente trasportabili e soltanto se le circostanze lo permettono,
osservando che la legge sul trasporto pubblico, al suo art. 22 cpv. 1, ha
demandato al Consiglio federale la facoltà di disciplinare in via di ordinanza
le modalità e le condizioni dell'adempimento contrattuale. Riassunto il quadro
legale pertinente, la CCRP ha quindi esposto le disposizioni dell'OTP fondate
su tale delega, segnatamente l'art. 6 cpv. 1 lett. b OTP - per cui sono escluse
come bagagli a mano le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su le
dimensioni, la massa e il condizionamento dei bagagli - e l'art. 5 OTP - per
cui il viaggiatore dispone per il bagaglio a mano soltanto dello spazio
previsto al riguardo. Infine, richiamando l'art. 2 lett. f LTP che definisce
"tariffa" le condizioni e i prezzi di trasporto e delle altre prestazioni
connesse, l'ultima istanza cantonale ha esaminato le prescrizioni fissate nella
Tariffa generale per i viaggiatori (T600) e ha concluso che, in concreto, il
ricorrente ha viaggiato in treno senza pagare il biglietto per il trasporto
della propria bicicletta, non smontata, come invece previsto nelle disposizioni
tariffali regolanti le condizioni del trasporto di biciclette.

2.4 Vero è che, esplicitamente almeno, la CCRP non si è chinata sulle critiche
formulate dal ricorrente, segnatamente quella relativa all'incostituzionalità
dell'OTP e della T600. Altrettanto vero è che la decisione qui contrastata,
dopo aver compiutamente riassunto le censure sollevate (sentenza impugnata pag.
3-5), ha esposto per esteso i principi legali disciplinanti il trasporto di
bagagli in treno. Così facendo la corte cantonale ha palesemente, seppur
indirettamente, inteso respingere la tesi del ricorrente, ritenendo il diritto
in vigore come esente dai lamentati vizi di anticostituzionalità, e lasciato
comprendere che - come peraltro pare ovvio - la legislazione federale che
demanda all'azienda la fissazione della tariffa fosse una base legale
sufficiente. Ne consegue che la tariffa delle FFS - che peraltro stabilisce le
condizioni di trasporto di tutti i bagagli e non solo delle biciclette -
fondata sulla LTP e sull'OTP e succintamente ricordata dalla CCRP è stata dalla
stessa ritenuta sufficiente a giustificare - pure ineccepibilmente - l'illecito
rimproverato all'insorgente. Certo, la motivazione contenuta nella sentenza
impugnata può apparire sintetica e succinta, tuttavia, conto tenuto della
giurisprudenza in materia, non si può rimproverare alla corte cantonale di non
aver sufficientemente esplicitato il proprio giudizio. Essa ha infatti
illustrato il sistema legale in vigore e esposto i motivi che l'hanno indotta a
ritenerlo correttamente interpretato e applicato alla fattispecie,
pronunciandosi quindi su tutti i punti pertinenti per il giudizio e ponendo
così il ricorrente nella condizione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione. Su questo punto, il
ricorso di A.________ si rivela infondato.

3.
Lamentando una violazione dei diritti della difesa, il ricorrente contesta poi
l'acquisizione agli atti di causa della tariffa T600.

3.1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento nel rispetto del principio della
buona fede (art. 9, 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU). Ogni accusato deve
avere la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli competono (art.
32 cpv. 2 seconda frase Cost.). Il Tribunale federale esamina liberamente se
tali garanzie sono state rispettate nell'applicazione del diritto cantonale di
procedura (DTF 133 I 12 consid. 5 e rinvii).

Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU
costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo
processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Tale diritto garantisce
all'accusato la facoltà, di principio illimitata, di consultare l'incarto, di
modo che possa prendere conoscenza dei fondamenti della decisione e difendersi
efficacemente. L'esercizio effettivo di questa facoltà presuppone
necessariamente che l'incarto sia completo. Nella procedura penale questo
significa che, a meno che non siano prodotti direttamente al dibattimento, i
mezzi di prova devono figurare negli atti istruttori. Occorre inoltre che venga
adeguatamente documentato come tali mezzi di prova siano stati raccolti
affinché l'accusato possa verificare la loro validità formale o materiale e, se
del caso, contestare il loro utilizzo. Si tratta di un presupposto per
l'esercizio dei suoi diritti di difesa garantiti dall'art. 32 cpv. 2 Cost. (DTF
131 I 272 consid. 3.2.3.2 pag. 276; 129 I 85 consid. 4.1).

3.2 L'insorgente rimprovera alla CCRP di non aver censurato l'acquisizione agli
atti della tariffa T600 delle FFS da parte del Procuratore pubblico, avvenuta
senza averne dato comunicazione alla difesa. A suo dire, la mancata
comunicazione dell'assunzione di suddetta tariffa agli atti non poteva neppure
essere sanata dalla procedura adottata dal Procuratore pubblico e fondata
sull'art. 207a del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CPP/TI; RL
3.3.3.1), giacché tale disposizione è applicabile soltanto a casi non
contestati e unicamente per evitare che i diritti delle parti diventino puro
formalismo di ostacolo alla celerità del procedimento. Così invece non era nel
caso di specie. Né il decreto d'accusa né l'ordinanza di apertura elencavano
gli atti formanti l'incarto, il ricorrente non poteva pertanto desumere che
fossero state acquisite nuove prove rispetto a quelle a lui note. In queste
circostanze, prima che la decisione fosse presa, egli non ha potuto esprimersi
sulla tariffa T600 della cui esistenza nulla sapeva.

3.3 Nel respingere la doglianza del ricorrente, la corte cantonale ha esposto
le peculiarità della procedura semplificata giusta l'art. 207a CPP/TI. Essa ha
poi osservato come nella fattispecie il Ministero pubblico, a seguito
dell'opposizione al decreto d'accusa, abbia trasmesso l'incarto penale alla
Pretura penale. Con ordinanza di apertura ai sensi dell'art. 224 CPP/TI, oltre
ad ammettere i mezzi di prova indicati nel decreto d'accusa, il Presidente
della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
notificare le prove che intendevano far assumere al dibattimento. La CCPR ha
constatato che il ricorrente non ha fatto uso di questa sua facoltà né ha
sollevato al dibattimento eccezioni riguardanti aspetti formali della
procedura; egli non ha neppure impugnato il decreto d'accusa con ricorso alla
Camera dei ricorsi penali giusta l'art. 212 CPP/TI. In conclusione, l'autorità
cantonale ha quindi ritenuto che A.________ aveva disatteso i precisi doveri
processuali imposti dal CPP/TI.

3.4 Pur ammettendo di non aver compulsato gli atti del procedimento prima del
dibattimento, il ricorrente pretende di non averlo fatto fidandosi della
conoscenza dell'incarto maturata fino a quello stadio procedurale. Conto tenuto
delle prove raccolte fino a quel momento, egli sostiene di non aver avuto
ragioni di credere che nel frattempo altri mezzi probatori sarebbero stati
assunti e pretende che non debba spettare alla difesa visionare gli atti con
fini indagatori alla ricerca di eventuali nuove prove assunte a sua insaputa.

A torto. Il diritto di essere sentito non esime la difesa dall'attivarsi
personalmente per far uso delle facoltà che tale diritto comprende. Proprio la
procedura semplificata di cui all'art. 207a CPP/TI adottata in concreto dal
Procuratore pubblico (e preannunciata con notifica di procedimento penale del 5
luglio 2005) avrebbe dovuto indurre il ricorrente a consultare gli atti del
procedimento in vista del dibattimento. A tenore dell'art. 207a CPP/TI - la cui
conformità alla costituzione è già stata vagliata dal Tribunale federale
(sentenza 6P.78/1999 e 6S.292/1999 del 2 luglio 1999 consid. 3b) - il decreto
d'accusa può essere formulato a qualsiasi stadio del procedimento, segnatamente
dopo le informazioni preliminari, senza promuovere l'accusa e senza procedere
all'istruzione formale (lett. a) rispettivamente prima della chiusura
dell'istruzione formale, senza procedere alle formalità degli art. 196 e 197
CPP/TI (lett. b). In caso di opposizione al decreto d'accusa, l'accusato viene
rinviato direttamente al dibattimento, ove l'istruttoria per quelle prove che
non fossero state assunte e fossero di rilievo per la sua difesa può ancora
aver luogo. Questa procedura non priva l'accusato della possibilità di offrire
propri mezzi difensivi o di contestare le prove raccolte dal magistrato
inquirente; il confronto tra accusa e difesa sul materiale probatorio, invece
di aver luogo nello stadio predibattimentale, avviene nella fase
dibattimentale, senza quindi ledere i diritti della difesa. Così stando le
cose, sarebbe stato dovere del ricorrente, oltre che suo diritto, compulsare
gli atti prima del dibattimento per preparare adeguatamente il processo; come
del resto avrebbe potuto - e dovuto - fare in una procedura ordinaria, al
momento del deposito degli atti (momento al quale peraltro si riferisce la
sentenza 17.1998.68 della CCRP, di conseguenza citata a sproposito dal
ricorrente). Di transenna si rileva come le contrastate tariffe siano
liberamente accessibili via internet. Orbene, durante il dibattimento lo stesso
ricorrente ha ammesso di essere al corrente che di principio per le biciclette
occorre pagare il biglietto, salvo se si è in possesso di un abbonamento
annuale o si provvede a smontare la bicicletta ponendola in un sacco, ragion
per cui egli ha inventato il "Tranzburqua". In tal modo, ha dimostrato di
conoscere i principi tariffali vigenti, ossia le condizioni del trasporto (art.
2 lett. f LTP). Sapeva - e non poteva ignorare - dell'esistenza di una tariffa
emanata in virtù della delega legislativa di cui all'art. 9 LTP, per
l'accertamento della quale avrebbe potuto presentare tempestiva domanda di
prova al Presidente della Pretura penale.

4.
Nell'impugnativa viene infine criticato il mancato riconoscimento dell'errore
di diritto. Il ricorrente pretende che la CCRP abbia mal compreso la sua
censura. Certo egli sapeva che, per non pagare il trasporto della bicicletta,
occorreva piegarla o smontarla e introdurla nell'apposito sacco. Riteneva però,
coprendola con il suo personale sacco "Tranzburqua" pur senza smontarla, di
aver ossequiato a tale prescrizione, posto come tale agire non fosse stato
sanzionato dalle FFS prima del 23 aprile 2005.

La censura, insufficientemente motivata, non ha pregio. Lo stesso insorgente
ammette di aver saputo che per il trasporto della bicicletta occorre pagare un
biglietto, a meno che non la si smonti o pieghi e la si introduca nel sacco.
Afferma pure di aver inventato il sacco "Tranzburqua" proprio per non dover
smontare la bicicletta. In queste circostanze, il ricorrente non può seriamente
pretendere di aver creduto che questo stratagemma fosse compatibile con le
condizioni stabilite dalle FFS, come già rettamente osservato dalla corte
cantonale.

5.
Da quanto precede discende che il gravame, manifestamente infondato, dev'essere
integralmente respinto. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio non può trovare accoglimento, dal momento che l'impugnativa appariva
fin dall'inizio priva di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese
giudiziarie dovrebbero pertanto essere poste a carico del ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, vista la sua precaria situazione
finanziaria, si rinuncia in via eccezionale ad addossargli le spese di
giustizia.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 aprile 2008
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Schneider Ortolano