Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.86/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_86/2008 /biz

Sentenza del 29 luglio 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Corboz, presidente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Pier Carlo Blotti.

Oggetto
sfratto, versamento tardivo dell'anticipo,

ricorso contro il decreto emanato il 19 maggio 2008
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Visto:
che il 20 marzo 2008 il Segretario assessore della Giurisdizione di Blenio ha
ordinato lo sfratto di A.________ ;
che il 31 marzo 2008 A.________ ha impugnato il decreto di sfratto dinanzi al
Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il 16 aprile 2008 la Presidente della Camera adita gli ha assegnato un
termine di quindici giorni dalla ricezione della diffida - avvenuta il 23
aprile 2008 - per effettuare sul conto corrente postale del Tribunale d'appello
un deposito di fr. 100.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'anticipo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe andato deserto ai
sensi dell'art. 312 CPC/TI;
che, considerato come il versamento sia stato effettuato tardivamente, il 13
maggio 2008, allorquando il termine era giunto a scadenza l'8 maggio
precedente, l'appello è stato stralciato dai ruoli con decreto del 19 maggio
2008;
che contro questo decreto A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al
Tribunale federale, postulando l'annullamento dell'atto impugnato così come
l'annullamento della disdetta e del decreto di sfratto;
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a
pronunciarsi sul gravame;

considerando:
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid.
2);
che il gravame è rivolto contro una decisione pronunciata in materia civile,
dato che la vertenza riguarda il diritto del ricorrente di continuare ad
occupare i locali appartenenti all'opponente (art. 72 LTF);
che l'allegato ricorsuale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso
sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF, non
essendo raggiunto il valore litigioso minimo per il ricorso in materia civile
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né trattandosi di una controversia concernente una
questione d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione
di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di
ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali
violati con la decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale
violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
che l'allegato sottoposto al vaglio del Tribunale federale non soddisfa i
requisiti di motivazione appena esposti, giacché il ricorrente non si prevale
di una violazione dei diritti costituzionali;
ch'egli si limita infatti a rilevare di aver a suo tempo segnalato al Tribunale
d'appello che sarebbe stato assente fino all'inizio di maggio;
che questo argomento non può essergli di nessun soccorso, poiché secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, chi - pendente un procedimento
giudiziario - si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità
è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli
vengano tempestivamente trasmessi (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 con rinvii;
cfr. anche sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa 2A.558/2000, pubblicata in
RDAT 2001 II n. 12 pag. 54), rispettivamente a organizzarsi affinché eventuali
termini siano ossequiati durante la sua assenza, per esempio designando un
rappresentante abilitato ad agire a suo nome e per suo conto (DTF 119 V 89
consid. 4b/aa);
che tenuto conto di quanto sopra esposto il ricorso si avvera d'acchito
inammissibile siccome privo di una motivazione adeguata;
che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame
mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può anche rinunciare ad addossare spese giudiziarie al ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente, nemmeno invitato a presentare osservazioni, non spetta
alcuna indennità per ripetibili della sede federale;

per questi motivi, il presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Losanna, 29 luglio 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Corboz Gianinazzi