Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.83/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_83/2008

Sentenza del 9 marzo 2009
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Paolo Sauvain,

contro

B.________,
C.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. D.________.

Oggetto
contratto di mandato,

ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 13 maggio 2008
dalla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Tra il 1996 e il 2002 lo studio legale B.&C.________ ha assistito A.________ in
varie pratiche civili e amministrative.

L'attuale controversia trae spunto dal rifiuto di A.________ di pagare il saldo
di cinque fatture allestite dallo studio legale per l'attività svolta durante
tale periodo.
A.a A garanzia del credito, l'8 luglio 2002 gli avv. B.________ e C.________
hanno chiesto il sequestro delle particelle www e xxx del Comune di Y.________
appartenenti a A.________.

Il 19 luglio 2002 hanno poi fatto spiccare un precetto esecutivo nei suoi
confronti, al quale egli ha interposto opposizione.
A.b Con petizione del 9 ottobre 2002 gli avvocati hanno quindi adito la Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud onde ottenere la condanna di A.________ al
pagamento di fr. 21'972.75, oltre interessi, nonché la convalida del sequestro.
A.b.a Il procedimento è stato sospeso a causa dell'istanza di tassazione delle
note professionali inoltrata il 6 dicembre 2002 da A.________ alla Commissione
di verifica dell'Ordine degli avvocati.

Con decisione del 15 febbraio 2005 questa Commissione ha innanzitutto
dichiarato l'istanza irricevibile con riferimento alla fattura emessa per la
consulenza nella compravendita di un fondo situato nel Comune di Y.________, di
fr. 2'520.60 (doc. E), trattandosi di una pratica extragiudiziale. Per il
resto, ha ridotto la fattura relativa al patrocinio in una procedura esecutiva
da fr. 1'449.45 a fr. 675.45 (doc. F); ha confermato la fattura connessa al
patrocinio in una vertenza di diritto edilizio di fr. 8'540.35 (doc. G); ha
ridotto la fattura allestita per la rappresentanza in una causa civile in
materia di servitù da fr. 17'462.35 a fr. 15'378.15 (doc. H), e, infine, quella
per una procedura fiscale di diffida da fr. 450.-- a fr. 288.25 (doc. I).
A.b.b Riattivata la procedura dinanzi al Pretore, con risposta del 17 ottobre
2005 A.________ ha avversato la petizione, mettendo in dubbio che gli avvocati
avessero effettivamente fornito tutte le prestazioni fatturate e affermando
che, in ogni caso, l'erronea consulenza da loro fornita nell'ambito della
procedura amministrativa tendente all'ottenimento di una licenza edilizia in
sanatoria per la baracca da lui realizzata sul fondo www del Comune di
Y.________ - che ha per finire dovuto demolire - gli aveva causato danni
superiori all'importo da loro preteso. Egli ha inoltre chiesto la revoca del
sequestro, contestando la tempestività dell'azione di convalida.
A.b.c Il 9 novembre 2005 B.________ e C.________ hanno rinnovato la domanda di
sequestro, pronunciato il giorno seguente.
A.b.d Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono
riconfermate nelle precedenti asserzioni. Tenuto conto della decisione della
Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati, gli avvocati hanno giusto
ridotto la loro pretesa a fr. 18'952.80.
A.b.e Statuendo il 3 maggio 2007, il Pretore ha condannato A.________ al
pagamento di fr. 18'952.80, oltre interessi. Posta l'applicabilità del diritto
svizzero alla fattispecie, e segnatamente delle norme sul mandato, il giudice
ha stabilito che nell'ambito della procedura amministrativa per la licenza
edilizia i due avvocati avevano agito in modo diligente, donde il loro diritto
di veder remunerate le prestazioni svolte nell'ambito di tale pratica così come
il diritto al pagamento delle altre note rimaste insolute.

B.
Rimproverando al primo giudice di non aver esaminato se le prestazioni
fatturate dagli avvocati fossero state davvero fornite e ribadendo la loro
negligenza nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia,
A.________ si è aggravato contro la predetta pronunzia.

La sua impugnativa è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino il 13 maggio 2008. Premesso che A.________ ha
contestato l'effettuazione delle prestazioni degli avvocati per la prima volta
con la risposta di causa del 27 ottobre 2005, ciò che rende assai dubbia
l'ammissibilità della sua argomentazione sotto il profilo della buona fede, i
giudici della massima istanza cantonale hanno stabilito che, in ogni caso, i
legali hanno dimostrato di aver svolto quanto da essi fatturato. Né può essere
loro rimproverato - hanno proseguito i magistrati - di aver agito in maniera
negligente nell'ambito della procedura amministrativa per la licenza edilizia.
Dalla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 13 novembre
2000 si evince infatti che - contrariamente a quanto preteso da A.________ - la
demolizione del manufatto da lui realizzato abusivamente sul fondo del Comune
di Y.________ non avrebbe potuto venir in nessun caso evitata, nemmeno qualora
gli avvocati gli avessero espressamente consigliato di non utilizzarlo quale
rimessa per la roulotte.

C.
Il 17 giugno 2008 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia costituzionale fondato sull'art. 9 Cost., per violazione del
divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove, volto a ottenere - previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame - la modifica della pronunzia
cantonale nel senso dell'accoglimento del suo appello e, di conseguenza, della
reiezione della petizione; in via subordinata postula l'annullamento della
decisione impugnata e il rinvio dell'incarto al Tribunale d'appello per nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
C.a Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via supercautelare il 19
giugno 2008.
C.b Con risposta del 24 luglio 2008 gli avv. B.________ e C.________ hanno
proposto l'integrale reiezione del gravame.

L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni.
C.c Il 22 settembre 2008 A.________ ha inviato - personalmente - una lettera al
Tribunale federale, in cui dichiara che nella controversia che lo vedeva
opposto al Comune di Y.________, lo studio legale B.&C.________ avrebbe
(inammissibilmente) patrocinato anche la controparte.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).

1.1 Giusta l'art. 113 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia
costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza
laddove non sia ammissibile il rimedio ordinario previsto dagli art. 72-89 LTF,
ovvero il ricorso in materia civile.

In concreto, la sentenza cantonale riguarda una causa civile (art. 72 cpv. 1
LTF) di carattere pecuniario, che non raggiunge il valore litigioso minimo
stabilito dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sulle modalità di calcolo del valore
litigioso cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) e non rientra fra i casi previsti
dal cpv. 2 di questa norma; ne discende ch'essa non può essere impugnata con un
ricorso civile. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale degli art. 113
seg. LTF è pertanto di per sé proponibile.

1.2 Presentato dalla parte le cui conclusioni sono state disattese in sede
cantonale e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla
modifica della decisione (art. 115 LTF), il ricorso, interposto nei termini
legali (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF),
risulta per il resto ricevibile poiché diretto contro una decisione finale
(art. 117 e 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art.
114 e art. 75 cpv. 1 LTF).

2.
Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di
diritti costituzionali (art. 116 LTF).

2.1 L'art. 117 LTF rimanda per la motivazione all'art. 106 cpv. 2 LTF, giusta
il quale la violazione di diritti fondamentali può essere esaminata soltanto se
il ricorrente ha sollevato e debitamente motivato tale censura. Il campo di
applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF corrisponde a quello del precedente
ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali e valgono
pertanto le regole di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133
III 638 consid. 2). Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare
chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando
altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

2.2 Ai fini del suo giudizio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF);
può scostarsene solo qualora esso sia avvenuto in violazione di un diritto
costituzionale (art. 118 cpv. 2 e 116 LTF), violazione che la parte ricorrente
deve indicare con precisione (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF).

2.3 Giovi infine rammentare che non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore
(art. 117 e 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 133 III 393 consid. 3).

Ciò comporta l'inammissibilità, d'acchito, del documento inoltrato il 22
settembre 2008 dal ricorrente, nel quale egli rimprovera in sostanza agli
opponenti la violazione del Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino per aver assistito sia lui che il Comune di Y.________ nella
vertenza che li vedeva opposti. A prescindere dalla fondatezza o meno di questa
affermazione, il documento non può esser tenuto in nessuna considerazione,
siccome riferito a circostanze prive di riscontro nella pronunzia impugnata e
in ogni caso ben anteriori alla sua emanazione, che il ricorrente avrebbe
semmai dovuto addurre dinanzi alle istanze cantonali.

3.
A mente del ricorrente, nella decisione impugnata la Corte cantonale sarebbe
incorsa in una violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle
prove, sancito dall'art. 9 Cost.

3.1 Prima di vagliare i suoi argomenti è opportuno ricordare che, qualora venga
lamentata una violazione del divieto d'arbitrio nell'apprezzamento delle prove,
nel ricorso non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria valutazione del materiale probatorio a
quella dell'autorità cantonale, bensì occorre dimostrare, attraverso
un'argomentazione chiara e dettagliata, che la pronunzia querelata si fonda su
di un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585
consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262).

Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'arbitrio non si realizza già
qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale
annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il
giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua
motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 con
rinvii).
Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un
ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

3.2 L'allegato sottoposto al Tribunale federale nella fattispecie in rassegna
disattende in larga misura questi principi. Pur asseverando la natura
arbitraria della pronunzia cantonale, il ricorrente, invece di confrontarsi
criticamente e in maniera dettagliata con le motivazioni ivi esposte, contesta
genericamente le considerazioni dei giudici ticinesi, ripropone argomenti già
sollevati in sede cantonale come se gli stessi non fossero stati trattati e
ribadisce la propria versione dei fatti senza tenere conto di quella, ben
diversa, accertata dalle autorità giudiziarie ticinesi.

La questione dell'ammissibilità del gravame sotto il profilo della sua
motivazione può comunque rimanere irrisolta, dovendo esso in ogni caso venire
respinto siccome manifestamente infondato.

4.
Nella prima parte del ricorso viene riproposta la contestazione della congruità
delle note d'onorario agli atti così come dell'effettiva esecuzione delle
prestazioni ivi elencate.

Premesso ch'egli aveva da subito contestato - nella risposta di causa e nel
doc. 5 - che gli opponenti avvessero effettivamente eseguito quanto esposto
nelle fatture, il ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di aver
considerato valido l'importo della pretesa di controparte senza spiegare in
maniera puntuale e circostanziata il motivo per il quale essi sono giunti a
tale conclusione, "da cui la carente motivazione della sentenza", che laddove
riprende senza riserve l'importo stabilito dalla Commissione di verifica
dell'Ordine degli avvocati si avvera pure arbitraria nella valutazione delle
prove.

La censura è pretestuosa.

4.1 Nella sentenza impugnata - alla cui motivazione si può senz'altro rinviare
(art. 109 cpv. 3 LTF) - i giudici cantonali hanno in primo luogo osservato come
il ricorrente abbia sì contestato l'effettuazione delle prestazioni fatturate
dagli avvocati nella risposta di causa del 27 ottobre 2005, ma questa è stata
introdotta oltre tre anni dopo l'emanazione delle fatture; in precedenza egli
non solo non aveva mai obiettato alcunché in proposito - il doc. 5 si limitava
infatti ad evocare non meglio precisati "problemi", senza formulare
un'esplicita critica - ma ha anche pagato acconti per fr. 8'350.--. Inoltre,
hanno proseguito i giudici ticinesi, a fronte della dettagliata indicazione
degli opponenti circa le prestazioni svolte - nelle "distinte prestazioni e
spese" versate agli atti sub doc. U-W - la contestazione del ricorrente, che
nemmeno specifica quali sarebbero le prestazioni da lui contestate, appare
eccessivamente generica. Ma non solo. I giudici della massima istanza cantonale
hanno rilevato come, in ogni caso, gli opponenti abbiano dimostrato di aver
fornito le prestazioni fatturate mediante la produzione, per ogni fattura, del
relativo fascicolo di documenti processuali e altri atti compiuti per conto del
ricorrente, rispettivamente mediante la testimonianza di E.________, che
all'epoca lavorava nello studio legale e aveva seguito alcune pratiche del
ricorrente.

4.2 Alla luce di quanto appena esposto, il rimprovero mosso ai giudici ticinesi
di non aver adeguatamente motivato la loro decisione - ancorché solo accennato
e non concretizzato in un'esplicita censura di violazione del diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella forma del diritto a una decisione motivata
- si appalesa manifestamente ingiustificato: essi hanno spiegato in maniera
assai chiara i diversi motivi per i quali hanno respinto le (generiche)
contestazioni del ricorrente in merito all'esecuzione delle prestazioni
fatturate dagli opponenti. Poco importa che la Corte cantonale sia forse
incorsa in una svista affermando che in sede di appello il ricorrente non
avrebbe più contestato la fattura di cui al doc. E, relativa alla consulenza
nella compravendita di un fondo situato nel Comune di Y.________. Anche in
questo caso i giudici hanno infatti specificato che l'effettuazione delle
prestazioni fatturate, riportate in dettaglio nella distinta prodotta agli atti
sub doc. U, risulta essere stata provata dalla documentazione contenuta nel
plico di cui al doc. Q e su quest'ultimo argomento il ricorrente non si
pronuncia né tantomeno adduce alcunché per contestare concretamente la
congruità dell'importo richiesto dagli opponenti. Egli si limita a sostenere
che la Corte ticinese non avrebbe potuto accogliere la pretesa poiché dagli
atti prodotti non è desumibile il dispendio orario da porre in relazione con le
prestazioni fatturate, ma questo non basta per far apparire manifestamente
insostenibile la decisione dei giudici di ritenere ciononostante provato
l'importo indicato dagli opponenti.
L'insistenza del ricorrente ad evocare l'assenza d'indicazioni precise circa il
dispendio orario nelle "distinte prestazioni" versate agli atti sub doc. U-W è
ancor più vana in quanto riferita alle fatture versate agli atti sub doc. F-I,
giacché la loro congruità è stata esaminata, sulla base di tutta la
documentazione versata agli atti, nella pronunzia della Commissione di verifica
dell'Ordine degli avvocati nella decisione del 15 febbraio 2005, che il
ricorrente non ha impugnato.

4.3 In conclusione, la decisione dei giudici ticinesi di ammettere come provata
l'effettuazione delle prestazioni fatturate dagli avvocati sulla base dei
fascicoli di documenti relativi alle singole pratiche e della testimonianza di
E.________ resiste (evidentemente) alla censura di arbitrio. La generica
affermazione del ricorrente secondo cui si tratterebbe di "documentazione
inadatta a fornire siffatta prova" non è suscettibile di modificare questa
conclusione. E avendo i giudici del Tribunale d'appello ritenuto provata -
senza incorrere nell'arbitrio - l'esecuzione delle prestazioni fatturate nei
doc. F-I, la loro decisione di riferirsi agli importi fissati dalla Commissione
di verifica nella decisione del 15 febbraio 2005 è del tutto sostenibile (cfr.
art. 27 cpv. 2 vLAvv).

Ciò comporta la reiezione del ricorso su questo punto, siccome manifestamente
infondato.

5.
A mente del ricorrente, nulla sarebbe comunque dovuto agli opponenti, avendolo
essi rappresentato in modo negligente nell'ambito della vertenza che lo ha
opposto al Comune di Y.________.

5.1 Per meglio far comprendere la sua posizione, nel gravame egli ripercorre
brevemente l'istoriato della "nefasta pratica". Questa aveva per oggetto una
baracca su di un fondo agricolo, all'interno della quale il ricorrente era
solito depositare i propri attrezzi da lavoro, ma in cui a un certo punto aveva
collocato una roulotte. Nel 1992 egli aveva notificato al Municipio la sua
intenzione di provvedere alla sostituzione della struttura portante di tale
ripostiglio. Nel 1998, però, la vicina ha richiesto l'intervento della Sezione
enti locali denunciando presunti abusi edilizi, dopodiché la cosa è divenuta un
caso giudiziario trascinatosi sino al Tribunale cantonale amministrativo, che
il 13 novembre 2000 ha per finire ordinato la demolizione della baracca per il
motivo che la costruzione per il ricovero di una roulotte o veicolo a motore al
di fuori della zona edificabile non poteva essere in quanto tale autorizzata.
Sennonché - precisa il ricorrente - "il ruolo della baracca non era affatto
quello di fungere da garage per la roulotte, bensì da deposito per attrezzi,
funzione - quest'ultima - che non avrebbe dato adito a tutte le problematiche
ingeneratesi e, soprattutto, non avrebbe condotto alla [...] demolizione del
manufatto [...]. Ciò che [egli] rimprovera dunque ai legali è il fatto di non
avergli mai consigliato di trasferire altrove la sua roulotte ed utilizzare la
baracca in questione unicamente come deposito attrezzi". Se la Corte cantonale
non avesse letto in maniera errata il giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo, essa avrebbe ammesso la negligenza degli opponenti e
riconosciuto la loro responsabilità per il danno da lui patito a seguito
dell'ordine di demolizione. Infatti - conclude il ricorrente - "non v'è chi non
veda che è stata unicamente la funzionalità della baracca a condurre il
lodevole Tribunale cantonale amministrativo ad ordinarne la demolizione".

5.2 Il ricorrente rimprovera dunque ai giudici cantonali di aver letto in
maniera manifestamente errata la sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo, di essersi posti "in flagrante contraddizione con quanto
indicato dal lodevole Tribunale cantonale amministrativo" e, in sostan-za, di
essersi arbitrariamente ritenuti non vincolati dalle conclusioni
"specialistiche e di maggior attendibilità" di questa autorità.

Se i fatti si fossero svolti come descritto dal ricorrente, la sua tesi
potrebbe avere qualche fondamento. Ma non è così. In realtà è lui che distorce
a suo piacimento il contenuto della sentenza emanata dal Tribunale cantonale
amministrativo il 13 novembre 2000.

5.3 Dalla fattispecie accertata in tale giudizio - ben riassunta al consid. 7.1
della pronunzia qui impugnata - si evince che nel 1992 il ricorrente,
proprietario del fondo www del Comune di Y.________, situato al di fuori della
zona edificabile, aveva notificato al Municipio di Y.________ l'intenzione di
procedere alla sostituzione della struttura portante la copertura del
ripostiglio sito sul fondo, crollata l'inverno precedente. Il 4 febbraio 1993
il Municipio aveva rilasciato la relativa licenza edilizia avvertendo che la
stessa aveva però valore solo per il tetto, escluso ogni altro lavoro senza la
preventiva autorizzazione delle competenti autorità. Constatata l'esecuzione di
interventi difformi da quelli autorizzati (ovvero la sostituzione della vecchia
baracca con una struttura di altezza e forma dissimili dalla precedente), nel
luglio 1993 il Municipio aveva dapprima intimato un ordine di sospensione dei
lavori dopodiché li aveva lasciati continuare indicando tuttavia con precisione
come portare a compimento l'opera, che in quel momento si configurava come una
tettoia in eternit sorretta da sei pilastri.
Nel 1997, F.________ proprietaria del vicino fondo vvv ha richiesto
l'intervento della Sezione degli enti locali, denunciando gli abusi edilizi
commessi sul terreno del ricorrente. Il Municipio di Y.________ lo ha quindi
invitato a presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
Nell'impossibilità di ottenere la documentazione richiesta è poi stato lo
stesso Municipio a sottoporre gli atti in suo possesso al Dipartimento del
territorio, che il 23 dicembre 1997 ha reso il proprio avviso, annotando che
l'opera realizzata non poteva essere autorizzata a posteriori siccome contraria
all'art. 24 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS
700) e all'art. 75 della Legge di applicazione [del Cantone Ticino] della Legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL
7.1.1.1). Il 10 febbraio 1998 il Municipio di Y.________ ha quindi irrogato a
A.________ una sanzione pecuniaria di fr. 1'300.--. Le impugnative presentate
contro questa risoluzione sono per finire sfociate nella sentenza emanata dal
Tribunale cantonale amministrativo il 13 novembre 2000, con la quale gli atti
sono stati ritornati al Municipio affinché avesse a ordinare la demolizione
della baracca.

Diversamente da quanto preteso nel ricorso, questa decisione non trae origine
unicamente dalla funzione cui era adibita la baracca. È vero - si legge al
consid. 7.2 nella decisione qui impugnata - che nella sua decisione il
Tribunale cantonale amministrativo aveva innanzitutto evidenziato come
l'intervento effettuato dal ricorrente non avrebbe potuto esser autorizzato in
base all'art. 24 cpv. 1 LPT, perché la costruzione di una baracca per il
ricovero di roulotte o veicoli a motore non soddisfaceva il requisito
dell'ubicazione vincolata sancito dalla lett. a né adempiva quello esatto dalla
lett. b, visto che alla realizzazione di un simile manufatto si opponevano
interessi preponderanti legati all'esigenza di proteggere la natura ed il
paesaggio, così come alla necessità di salvaguardare il più possibile
l'integrità del territorio e la sua pianificazione. Il Tribunale cantonale
amministrativo ha tuttavia proseguito negando anche l'applicabilità degli art.
24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT, stante la sussistenza degli interessi preponderanti
contrari appena evocati e l'assoluta mancanza di un interesse pubblico tale da
giustificare la demolizione e la susseguente ricostruzione di una rimessa fuori
dalla zona edificabile; infine, ha precisato che l'ampliamento, non
indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione della costruzione, non
avrebbe potuto essere autorizzato nemmeno in base all'art. 75 LALPT.
Venendo alla sanzione da comminare per l'esecuzione abusiva dell'opera, la II
Camera civile del Tribunale d'appello ha osservato - sempre al consid. 7.2
della decisione qui impugnata - che per il Tribunale cantonale amministrativo
"la sanzione della demolizione era l'unica in concreto possibile, siccome il
convenuto [qui ricorrente] aveva agito in malafede, non avendo tenuto conto
dell'esplicita avvertenza contenuta nella licenza edilizia comunale, ritenuto
d'altra parte che la nuova costruzione si poneva in contrasto stridente con le
norme che regolavano l'attività edilizia al di fuori delle zone edificabili,
tanto più che, considerata la natura e l'ampiezza delle difformità riscontrate,
la violazione non poteva essere definita di trascurabile entità bensì risultava
grave e insanabile, nonché rilevante dal profilo dell'interesse pubblico e
particolarmente significativa per la vicina che aveva più volte sollecitato il
ripristino di una situazione conforme al diritto".

5.4 Il ricorrente non spende una parola su queste considerazioni. Così come
passa sotto silenzio che, come visto, il Tribunale cantonale amministrativo non
gli ha rimproverato tanto il fatto di aver depositato la roulotte nella
baracca, quanto di averla demolita, ricostruita e ampliata senza alcuna
autorizzazione e nonostante l'esplicita avvertenza contenuta nella licenzia
edilizia comunale del 4 febbraio 1993.

Nelle circostanze appena descritte, la conclusione dei giudici ticinesi secondo
cui la decisione di demolizione del Tribunale cantonale amministrativo non
sarebbe mutata nemmeno qualora il ricorrente avesse spostato la roulotte e
adibito la baracca solo a deposito attrezzi, appare perfettamente sostenibile e
non basta certo la semplice generica affermazione in senso contrario del
ricorrente - basata su di una lettura parziale e tendenziosa del giudizio
prolato dal Tribunale cantonale amministrativo - per farla apparire arbitraria.
Di conseguenza, resiste alla critica anche la decisione di non imputare agli
opponenti nessuna negligenza per non aver consigliato al ricorrente di spostare
la roulotte, a prescindere dalla questione di sapere se egli sarebbe stato
effettivamente disposto a seguire un simile consiglio.

6.
Da tutto quanto esposto discende che, nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso dev'essere respinto siccome manifestamente privo di ogni fondamento.

Con l'evasione del gravame, l'istanza tendente al conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il
quale rifonderà agli opponenti fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 marzo 2009

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi