Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.34/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_34/2008 /biz

Sentenza del 24 aprile 2008
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Klett, giudice presidente,
cancelliera Gianinazzi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Alain Susin.

Oggetto
mandato,

ricorso contro la sentenza emanata il
6 marzo 2008 dalla Camera di cassazione civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto:
che il 18 febbraio 2008 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-sud
ha condannato A.________ a versare al dentista B.________ fr. 5'285.20, oltre
interessi al 5 % dal 4 maggio 2001, e fr. 70.-- di spese esecutive;
che il ricorso per cassazione interposto da A.________ contro tale giudizio è
stato dichiarato inammissibile, il 6 marzo 2008, siccome privo di un'adeguata
motivazione sotto il profilo dell'art. 329 CPC/TI;
che il 13 marzo 2008 A.________ ha impugnato la sentenza della Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con un ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale, giusta l'"art. 90 e art. 106 sulla
Legge federale OG";
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a
pronunciarsi sul gravame;

considerando:
che poiché la decisione criticata è stata emanata dopo il 1° gennaio 2007,
ovvero dopo l'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale (LTF), la
procedura ricorsuale è disciplinata da questa nuova normativa (art. 132 cpv. 1
LTF) e non più dalla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG);
che il gravame può essere tenuto in considerazione solo quale ricorso in
materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF, non essendo raggiunto
il valore litigioso minimo per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF) né trattandosi di una controversia concernente una questione
d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid.
2);
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione
di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di
ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali
violati con la decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale
violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
che in concreto la ricorrente non prende posizione sulla ragione che ha indotto
i giudici cantonali a dichiarare inammissibile la sua impugnativa, ovvero
l'assenza di un'adeguata motivazione;
che nello scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale, invece di
confrontarsi criticamente con il contenuto della decisione emanata dalla Camera
di cassazione civile, essa espone ancora una volta gli antefatti della causa
giudiziaria e le critiche contro l'operato del dentista;
che manifestamente questi argomenti non soddisfano le esigenze di motivazione
del ricorso in materia costituzionale sopra descritte;
che si può pertanto decidere di non entrare nel merito del ricorso mediante la
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, come già in sede cantonale, nelle circostanze specifiche si può rinunciare
ad addossare spese giudiziarie alla ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1
LTF);
che all'opponente, nemmeno invitato a presentare osservazioni, non spetta
alcuna indennità per ripetibili della sede federale;

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera:

Klett Gianinazzi